Tribunale di Pescara – Sentenza 3 ottobre 2001, n. 1446 – Pres. Grilli – Est. Filippi – N. c/ Curatela del Fallimento D. Legge fallimentare – insinuazione tardiva al passivo fallimentare – estinzione per mancata costituzione nei termini del ricorrente – riproponibilita’ della domanda.
La domanda di insinuazione tardiva al passivo fallimentare e’ riproponibile qualora il procedimento si sia estinto per la mancata costituzione nei termini della parte ricorrente, in quanto il richiamo che l’art. 101 l. fall. fa al precedente art. 98 non consente di disattendere norme o principi di carattere generale, quali sono quelli in materia di estinzione del diritto sostanziale che si fa valere in giudizio. Ed invero, la mancata costituzione in un giudizio di natura impugnatoria, quale quello di opposizione ex art. 98 l. fall., correttamente produce la consumazione del diritto all’impugnazione, in perfetta coerenza con il sistema che prevede termini perentori per la proposizione del gravame, mentre lo stesso meccanismo preclusivo, riferito al giudizio ex art. 101 l. fall., produce non l’estinzione dell’azione, bensi’ l’estinzione del diritto ad ottenere l’accertamento della propria pretesa creditoria, e tale perverso effetto non puo’ farsi derivare da una interpretazione estensiva di norma prevista per il giudizio impugnatorio.
La sentenza in nota si occupa della dibattuta questione relativa alla possibilita’ di riproporre la domanda di insinuazione tardiva al passivo fallimentare nel caso di mancata costituzione del creditore, ai sensi dell’art. 98, 3 comma, L.F., almeno cinque giorni prima dell’udienza di comparizione.
Identica problematica sussiste, peraltro, nei casi di omessa notifica al curatore del ricorso ex art. 101 L.F e del decreto di fissazione dell’udienza nel termine stabilito dal giudice delegato, e di estinzione del relativo procedimento, ai sensi dell’art. 309 c.p.c., per inattivita’ delle parti.
Sulle dette questioni da tempo si registra una notevole discrasia tra la giurisprudenza di legittimita’ e gran parte della giurisprudenza di merito.La Suprema Corte, con un orientamento piu’ che consolidato, sostiene la tesi della impossibilita’ di riproporre la domanda di insinuazione tardiva al passivo fallimentare nei predetti casi.A sostegno di tale tesi vi sarebbe innanzi tutto il tenore letterale dell’art. 101 L.F., che rinvia esplicitamente all’art. 98, 3 comma, L.F. Tale richiamo deve ritenersi esteso anche alla seconda parte della norma, sicche’ la mancata costituzione del creditore nei termini di legge fa si che la domanda si reputi abbandonata, con le relative conseguenze dell’estinzione del giudizio e della decadenza dalla possibilita’ di riproporre la domanda[1].
La Suprema Corte ha difatti piu’ volte sottolineato che la procedura che si instaura con la domanda tardiva di insinuazione al passivo non ha natura di procedimento autonomo, ma ha carattere incidentale nel piu’ ampio procedimento fallimentare, nel quale gli effetti del relativo giudizio sono destinati ad operare. Ne consegue che il mancato rispetto dei termini perentori per gli adempimenti al riguardo prescritti dalla legge (notificazione al curatore e comparizione davanti al giudice delegato) non comporta solo la perenzione di quella particolare domanda, ma determina, con l’abbandono della domanda stessa, l’estinzione del procedimento incidentale cui essa aveva dato origine, secondo le prescrizioni dell’art. 98 L.F., senza la possibilita’ di riproporre altra istanza di identico contenuto entro i limiti temporali previsti dall’art. 101 L.F., fermo restando il diritto del creditore di chiedere la tutela della sua pretesa in sede extracontrattuale[2].Ulteriore argomentazione a sostegno del detto orientamento della Corte di Cassazione e’ da rinvenirsi nell’identita’ delle finalita’ dei procedimenti di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva del credito, i quali sono entrambi volti ad incidere sul passivo fallimentare, contestandolo o modificandolo, con conseguente necessita’ di assoggettare entrambe le predette procedure ad una medesima disciplina sanzionatoria[3].I due procedimenti, inoltre, sono assimilabili anche perche’ rispondono alle medesime esigenze di celerita’ e di certezza, dal momento che l’ammissione tardiva di un credito determina gli stessi effetti sostanziali di una modifica dello stato passivo, con la conseguente necessita’ di equiparare, anche per cio’ che attiene ai termini processuali, il creditore tardivamente istante al creditore opponente[4].L’orientamento della Suprema Corte e’ stato inoltre confortato da due pronunce della Corte Costituzionale, che hanno dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 101, 2 comma, L.F., in relazione all’art. 98, 3 comma, L.F., ed in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui la predetta normativa preclude la riproponibilita’ del ricorso per dichiarazione tardiva del credito al ricorrente che non si sia costituito in un precedente giudizio[5].La Corte Costituzionale, pur avendo evidenziato la differenza strutturale tra i giudizi di insinuazione tardiva del credito e di opposizione allo stato passivo, avendo il secondo e non il primo natura di gravame in senso tecnico, ne ha comunque ravvisato l’analogia funzionale, essendo entrambi diretti a contestare lo stato passivo formato dal giudice e a contestarlo. E cio’ rende ragionevole la previsione dell’art.101, comma 2, L.F., nella parte in cui – richiamando l’art. 98, comma 3, L.F.�- vieta la riproponibilita’ del ricorso per dichiarazione tardiva di un credito al ricorrente non costituitosi in un precedente giudizio. Nemmeno confligge con l’art. 24 Cost. l’art. 101, comma 2, L.F. – costantemente interpretato dalla giurisprudenza nel senso che la mancata tempestiva costituzione del creditore istante comporta l’abbandono della domanda – non essendo ipotizzabile che tale creditore non venga, senza sua colpa, tempestivamente a conoscenza del decreto con cui il giudice delegato fissa l’udienza di comparizione delle parti, dovendo detto provvedimento essergli comunicato almeno quindici giorni prima della data fissata per l’udienza[6].Per cio’ che attiene alla giurisprudenza di merito, solo una parte di essa e’ allineata con gli orientamenti finora esaminati[7], mentre gran parte dei Tribunali e delle Corti d’Appello italiane sembrano schierate per la tesi della possibilita’ di reiterare la domanda di insinuazione tardiva del credito, facendo leva sulla diversita’ strutturale tra il procedimento di opposizione e quello di insinuazione tardiva.Ed invero, che vi sia una notevole differenza sistematica tra tali procedure risulta evidente, ove solo si consideri che la dichiarazione tardiva del credito e’ finalizzata a consentire al creditore la partecipazione alla ripartizione dell’attivo insieme agli altri creditori, anche se nei limiti di cui all’art. 112 L.F., mentre l’opposizione e’ finalizzata a contestare uno stato passivo gia’ precedentemente formato[8].Ma cio’ che maggiormente rileva, ai fini della risoluzione della questione in esame, e’ che mentre l’opposizione costituisce tecnicamente un mezzo di gravame, sicche’ all’abbandono della domanda consegue inevitabilmente l’intangibilita’ della statuizione impugnata, ai sensi dell’art. 338 c.p.c., la domanda di insinuazione tardiva al passivo fallimentare da luogo ad un giudizio di primo grado, rispetto al quale vige il principio sancito dall’art. 310 c.p.c., secondo cui l’abbandono della domanda estingue il processo, ma non l’azione.Tale aspetto viene particolarmente sottolineato dalla sentenza in nota, e dalla giurisprudenza di merito da essa richiamata, che evidenzia come il richiamo che l’art. 101 L.F. fa al precedente art.98 riguarda soltanto una speciale causa estintiva, e non regola l’estinzione, le cui ulteriori vicende vanno correttamente desunte dal predetto art. 310 c.p.c., dal momento che non e’ dato ravvisare norme o principi che consentano di disattendere siffatta disposizione di carattere generale[9].A maggior ragione, il principio generale di cui all’art. 310 c.p.c. trova applicazione in caso di omessa o ritardata notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza (fattispecie che non viene in rilievo nel caso in esame), dal momento che l’art.98 L.F. non regola espressamente tali eventualita’.In sintesi, e’ possibile affermare che l’art.98 L.F. sancisce una presunzione assoluta dal contenuto sanzionatorio ben definito, secondo cui, in difetto di costituzione del creditore, la domanda deve ritenersi abbandonata. Voler ravvisare, nella predetta disposizione, anche la previsione dell’estinzione dell’azione, significherebbe attribuire ad essa una ulteriore conseguenza sanzionatoria che il nostro legislatore non ha previsto.
(su PQM, III/01, 60)
[1] Cfr. Cass. 9 aprile 1994, n. 3344; Cass. 4 novembre 1982 n. 5790.
[2] Cfr. Cass. 11 febbraio 1980 n. 938
[3] Cfr. Cass. 14 giugno 1979 n. 3347, in Il fallimento, 1979, 938.
[4] Cfr. Cass. 14 maggio 1975 n. 1862 in Giust. Civ., I, 1249.
[5] Corte Cost. 30 giugno 1994 n. 274, in Il fallimento, 1994, 995; Corte Cost. 30 novembre 1988 n. 1045, ivi, 1989, 259.
[6] Cfr. Corte Cost. 30 novembre 1988 n. 1045, cit.
[7] cfr. Trib. Roma, 12 febbraio 1992, in Giur. di merito, 1992, 795; Trib. Genova, 14 aprile 1992, in Il fallimento, 1992, 975; Trib. Milano, 17 aprile 1989; App. Bologna, 4 luglio 1992
[8] sul punto cfr. Trib. Pescara 30 marzo 1995, in Dir. Fall., 1995, II, 1092, con nota di Di Gravio; Trib. Torino 25 luglio 1990, in Il fallimento, 1991, 398; Trib. Foggia, 8 marzo 1983, in Il fallimento, 1983, 1144; App. Catania, 27 luglio 1981, in Dir. Fall. 1981, II, 520.
[9] Cfr. App. Roma, 27 marzo 1990, in Giust. civ., 1990, I, 1871.