Tribunale di Chieti – Sentenza 4 febbraio 2005, n. 114 – Pres. Bortone – Est. Di Geronimo – P. c/ B. + altri
Condizione di reciprocita’ ex art. 16 preleggi – presupposti (I)
Condizione di reciprocita’ ex art. 16 preleggi – poteri del giudice (II)
Condizione di reciprocita’ ex art. 16 preleggi – acquisizione di informazioni presso esperti ed istituzioni specializzate (III)
(I) La condizione di reciprocita’ di cui all’art. 16 delle preleggi puo’ ritenersi avverata ogni qual volta lo Stato, cui appartiene la persona che agisce in giudizio, riconosce nel proprio ordinamento un diritto uguale o simile a quello esercitato in Italia, senza discriminare quanto all’esercizio di tale diritto il cittadino o la persona giuridica di nazionalita’ italiana rispetto al cittadino e alla persona giuridica propri.(II) Posto che il giudizio ex art. 16 preleggi attiene ad una questione di diritto, sia esso appartenente all’ordinamento interno o estero, l’accertamento della legge applicabile e del suo contenuto deve ritenersi sempre rimesso all’iniziativa del giudice, il quale potra’ avvalersi a tal fine di tutti gli strumenti idonei, inclusi quelli indicati dall’art. 14 L. 218/1995, e cio’ anche in riferimento ai giudizi iniziati anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge.(III) Anche se l’art. 14 L. 218/95 prevede che il giudice possa ricorrere ad esperti o ad istituzioni specializzate al fine di acquisire informazioni in merito alla sussistenza della condizioni di reciprocita’ di cui all’art. 16 preleggi, tale ausilio va pur sempre ricondotto ad una funzione di cooperazione con l’attivita’ di interpretazione funzionalmente attribuita al giudice, non essendo possibile demandare agli organi amministrativi, ivi compreso il Ministero competente, un’attivita’ di interpretazione della normativa.
NOTA – SULLA CONDIZIONE DI RECIPROCITA’ EX ART. 16 DELLE PRELEGGI.
Ai sensi dell’art. 16 delle Disposizioni sulla legge in generale, lo straniero (inteso sia come persona fisica che come persona giuridica) e’ ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocita’ e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
La giurisprudenza nel corso degli anni si e’ mostrata oscillante in ordine ai poteri di iniziativa del giudice per verificare la sussistenza o meno della predetta condizione di reciprocita’, ove contestata da una delle parti del giudizio.
Secondo l’orientamento consolidatosi in un primo momento, il principio “iua novit curia” poteva trovare applicazione soltanto per gli atti normativi generali, come quelli inseriti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, la cui pubblicazione dispensa da ogni prova ed esclude l’ignoranza, mentre eguale possibilita’ non sussisteva per quelle norme giuridiche che, pur essendo scritte e pubblicate, appartenevano ad altri ordinamenti (leggi straniere), sicche’ doveva escludersi che il giudice fosse tenuto a procurarsene la conoscenza ad ogni costo, fino ad addossarsi l’onere di sopperire all’inerzia della parte, che le invocava senza provarle.
In base a tale orientamento, non era ipotizzabile che la collaborazione del giudice nell’acquisizione della conoscenza della legge straniera potesse sostituirsi all’onere specifico che gravava sulla parte che ne invocava l’applicazione, potendo solo imputarsi al giudice, sotto il profilo di un “error in procedendo”, l’eventuale omissione di esame o un esame inadeguato, sotto l’aspetto della congruenza logica e giuridica, di ogni elemento acquisito al processo, potenzialmente idoneo a ricostruire i termini e la portata della norma straniera dedotta dalle parti[1].
Pertanto, l’esistenza della condizione di reciprocita’, ponendosi come fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero, doveva da lui essere provata in caso di contestazione[2]. La prova non era necessaria solo se la circostanza poteva ritenersi pacifica perche’ mai contestata o per abbandono della contestazione, in quanto tale situazione comportava una implicita sussistenza del fatto, con la conseguenza che il giudice era esonerato dall’effettuare al riguardo ulteriori accertamenti. Ma, se vi era contestazione, la prova della sussistenza della condizione di reciprocita’ doveva essere data dallo straniero, il quale avrebbe dovuto produrre tutta la normativa straniera che regolava la materia, dalla cui complessiva interpretazione il giudice poteva trarre ragione del proprio convincimento in ordine all’applicazione di detta normativa alla controversia[3]. Secondo altra giurisprudenza meno rigorosa, la predetta prova poteva essere fornita con ogni mezzo idoneo, anche con attestazione ufficiale (c.d. “affidavit”) di organo dello Stato estero, e senza che fosse necessaria l’acquisizione del testo della legge straniera[4].
Successivamente, con la riforma del sistema di diritto internazionale privato, si e’ stabilito, in base all’art. 14 L. 218/1995, che l’accertamento della legge straniera dovesse essere compiuto d’ufficio dal giudice.
La giurisprudenza della Suprema Corte, pertanto, ha affermato che soltanto in relazione ai giudizi iniziati dopo la data di entrata in vigore della suddetta legge le norme di diritto straniero richiamate da quelle di diritto internazionale privato dovevano considerarsi inserite nell’ordinamento interno e conseguentemente assoggettate al trattamento processuale proprio delle norme giuridiche nazionali. In forza dell’art. 72, comma 1, della L. 218/95, il predetto principio di cui all’art. 14 doveva applicarsi ai giudizi iniziati successivamente all’entrata in vigore di detta legge anche con riferimento ai rapporti sorti prima di essa, con il solo limite delle situazioni che potevano defnirisi “esaurite”, le quali restavano regolate, viceversa, dalle norme di diritto internazionale previgenti e si identificavano o in quelle definitivamente accertate in sede giurisdizionale, o in quelle che comunque avevano gia’ compiutamente realizzato tutti i propri effetti[5].
In base a tale orientamento, per i giudizi iniziati in epoca precedente all’entrata in vigore della L. 218/95, doveva trovare ancora applicazione il principio secondo cui qualora una parte invocava in suo favore l’applicazione di una legge straniera, deducendone la diversita’ rispetto a quella italiana, doveva provvedere ad indicare quale fosse, attivandosi a fornire tutta la documentazione necessaria per porre il giudice nella condizione di trarre ragione del proprio convincimento in ordine all’applicazione della diversa disciplina. Pertanto, se in difetto di tale allegazione il giudice non fosse stato in grado di avere diretta conoscenza della normativa straniera sulla base degli elementi acquisiti agli atti o per proprio nozione, avrebbe dovuto far riferimento alle leggi italiane, in base al principio di completezza dell’ordinamento[6].
In realta’, ancor prima dell’entrata in vigore della L. 218/95, un diverso orientamento della Suprema Corte aveva gia’ rilevato che la norma di diritto straniero da applicarsi in base alle disposizione preliminari al codice civile non poteva, nella logica del processo e nella struttura del sillogismo giudiziale, essere equiparata ad uno dei fatti della controversia, trattandosi del precetto alla stregua del quale la controversia stessa doveva essere risolta[7]. Rispetto alla norma di diritto straniero, dunque, il giudice non doveva ritenersi vincolato dal divieto di utilizzazione del proprio sapere privato, ma doveva anzi ritenersi tenuto a ricercare autonomamente la sua esistenza sia pure avvalendosi della collaborazione della parti[8]. La violazione della norma di diritto straniero avrebbe potuto essere altresi dedotta come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.[9].
Ed in effetti, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la recente sentenza n. 17388/2003, ha chiaramente affermato di non condividere l’opinione, precedentemente espressa dalla Suprema Corte, secondo cui soltanto in base all’art. 14 L. 218/95 si era stabilito che l’accertamento della legge straniera dovesse essere compiuto d’ufficio dal giudice, cosi ribadendo il principio – condiviso dal Giudice estensore della sentenza in rassegna – secondo cui anche in relazione ai giudizi iniziati anteriormente all’entrata in vigore della L. 218/95, la norma di diritto straniero non poteva essere equiparata ad uno dei fatti della controversia, sicche’ la conoscenza di tale norma doveva essere acquisita dal giudice avvalendosi di ogni idoneo strumento, inclusi quelli indicati dall’art. 14 della L. 218/95.
Cio’ posto, occorre a questo punto segnalare il Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei trattati del Ministero degli Affari Esteri fornisce dei pareri in merito all’esistenza della condizione di reciprocita’ in materia di diritti civili, in mancanza di uno specifico Accordo tra l’Italia e lo Stato dello straniero.
E’ bene sottolineare che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1988 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il cittadino extracomunitario che soggiorni in territorio italiano e sia titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro autonomo o subordinato e per motivi familiari, gode dei diritti civili senza che vi sia la necessita’ di verificare l’esistenza della condizione di reciprocita’. Sono dispensati dalla verifica della condizione di reciprocita’ anche gli apolidi (art. 7 convenzione di New York del 28 settembre 1954) e i rifugiati (art. 7 par. 2 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951). Inoltre lo straniero puo’ agire in sede civile per risarcimento del danno in qualsiasi caso, essendo tale diritto garantito dall’art. 24 Cost. e dalla Legge n. 848/1955, che recepisce la “Convenzione Europea di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Liberta’ Fondamentali”.
Se, invece, lo straniero e’ una persona fisica priva di un titolo di soggiorno come sopra indicato, ovvero una persona giuridica, occorre verificare l’esistenza della condizione di reciprocita’, al di fuori dei caso espressamente regolati dalla legge. A tal fine, il predetto Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati del Ministero degli Affari Esteri invia periodicamente alle competenti amministrazioni delle schede informative, che sono pubblicate anche sul sito del Ministero degli Affati Esteri (www. esteri.it).
Ad esempio, in relazione ad un acquisto immobiliare da parte di un cittadino albanese, la scheda informativa predisposta dal predetto Servizio recita: “E’ verificata la condizione di reciprocita’ con la sola eccezione del terreno agricolo e forestale sul quale non e’ riconosciuta la piena proprieta’ al cittadino straniero. E’ altresi esclusa la possibilita’ di acquistare terreni di valore archeologico, storico, artistico, giardini demaniali nonche’ riserve di flora e fauna e terreni di particolare valore ambientale”.
La consultazione del predetto sito appare pertanto utile prima di intraprendere un’azione giudiziaria nella quale viene in rilevo la verifica della condizione di reciprocita’ ex art. 16 delle preleggi.
(su P.Q.M. n. II/2005)
[1] Cfr. Cass. civ., sez. Lav., 15 settembre 1979, n. 4767, in Giust. Civ. Mass. 1979, fasc.
[2] cfr. Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2000, n. 8171, in Nuova giur.cCiv. commentata 2001, I, 190, con nota di Campeis, De Pauli
[3] Cass. civ., sez. lav., 9 agosto 1996, n. 7377
[4] Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 1995, n. 12978, in Nuova giur.civ. commentata 1996, I, 375, con nota di Calo’
[5] cfr. Cass. civ. , sez. I, 12 novembre 1999, n. 12538.
[6] cfr. Cass. civ., sez. Lav., 30 maggio 2001, n. 7365, in Giust. Civ. Mass. 2001, 1091
[7] Cass. civ., 26 maggio 1980, n. 3445; Cass. civ., 4 maggio 1985, n. 2805.
[8] Cass. civ., 23 febbraio 1978, n. 903; Cass. civ. 15 settembre 1979, n. 4767.
[9] Cass. civ., 29 gennaio 1993, n. 1127; 20 dicembre 1995, n. 12978