{"id":1521,"date":"2020-05-17T16:45:44","date_gmt":"2020-05-17T16:45:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopezone.com\/wp\/?p=1521"},"modified":"2020-05-17T16:45:45","modified_gmt":"2020-05-17T16:45:45","slug":"diritti-umani-e-diritti-degli-animali-una-nuova-prospettiva-per-lo-ius-animalium","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopezone.com\/wp\/diritti-umani-e-diritti-degli-animali-una-nuova-prospettiva-per-lo-ius-animalium\/","title":{"rendered":"DIRITTI UMANI E DIRITTI DEGLI ANIMALI. UNA NUOVA PROSPETTIVA PER LO IUS ANIMALIUM"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando, circa venti anni fa, proposi alla professoressa Maria Gabriella Esposito, docente di Filosofia del Diritto all\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Teramo, una tesi sulla tutela giuridica degli animali, la stessa si mostr\u00f2 interessata a questa tematica e mi assegn\u00f2 il seguente titolo: \u201cIl diritto degli animali\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quel titolo, all\u2019epoca, non mi piaceva tanto. Mi sembrava poco preciso dal punto di vista giuridico, in quanto pensavo che non fosse corretto parlare di \u201cdiritto degli animali\u201d, non ritenendo questi ultimi soggetti di diritto. All\u2019epoca il punto di arrivo delle riflessioni sul rapporto uomo-altri animali mi sembrava ben condensato nei precetti della cosiddetta \u201cetica della responsabilit\u00e0\u201d, secondo cui il nostro compito deve essere quello di prenderci cura degli animali, essendo questi ultimi capaci di sofferenza, bench\u00e9 privi di soggettivit\u00e0 giuridica. Sul piano giuridico, tali posizioni possono ritenersi chiaramente esposte nella relazione presentata dal primo presidente della Corte di Cassazione Ernesto Eula al convegno organizzato nel 1961 dal titolo <em>Gli italiani e la natura,<\/em> in cui il predetto magistrato parl\u00f2 di \u201cuna somma di doveri per gli uomini\u201d nei confronti degli animali. Questi ultimi, pur privi di soggettivit\u00e0 giuridica, non potevano essere visti come semplici cose e pertanto si doveva riconoscere loro \u201cun diritto di rispetto, di umana comprensione, di moderazione negli usi\u201d<a href=\"#_ftn1\">[1]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come noto, un grande impulso ad una radicale revisione del modo di vedere il rapporto uomo-animali \u00e8 stato dato dalle teorie, elaborate a partire dagli anni 70 del secolo scorso, da Peter Singer e Tom Regan, che hanno definitivamente messo da parte l\u2019approccio di tipo caritatevole tipico delle originarie, primordiali battaglie per migliorare, gi\u00e0 agli inizi del \u2018900, le condizioni di vita degli animali. Peter Singer \u00e8 un filosofo australiano, autore del celebre testo \u201cLiberazione animale\u201d, che fa leva sulla capacit\u00e0 degli animali di soffrire per farne discendere il nostro dovere di sottrarli da ogni forma di inflizione del dolore<a href=\"#_ftn2\">[2]<\/a>. Tom Regan \u00e8 un filosofo statunitense, che ha concentrato la sua attenzione sul fatto che ogni animale non solo pu\u00f2 provare dolore, ma \u00e8 \u201csoggetto di una vita\u201d, la quale ha valore di per s\u00e9<a href=\"#_ftn3\"><em><strong>[3]<\/strong><\/em><\/a>, e su questo approccio di tipo giusnaturalista ha fondato la sua etica di rispetto per tutti gli animali \u201cal di l\u00e0 di qualsiasi discriminazione\u201d<a href=\"#_ftn4\">[4]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel libro \u201c<em>I diritti animali<\/em>\u201d, Regan fornisce una definizione dei \u201csoggetti di una vita\u201d: <a>\u00ab<\/a><em>Gli individui sono soggetti-di-una-vita se hanno credenze e desideri, percezione, memoria, senso del futuro, una vita emozionale, nonch\u00e9 sentimenti di piacere e dolore, interessi-preferenze e interessi-benessere, capacit\u00e0 di dare inizio all&#8217;azione in vista della gratificazione dei propri desideri e del conseguimento dei propri obiettivi, identit\u00e0 psicofisica nel tempo, e benessere individuale nel senso che la loro esperienza di vita \u00e8 per loro positiva o negativa in termini indipendenti dalle loro utilit\u00e0 per altri e dal loro essere oggetto di interesse per chiunque altro<\/em><a>\u00bb<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entrambi questi pensatori, dunque, per estendere agli animali la considerazione morale, hanno fatto appello a caratteristiche che appartengono all&#8217;essere umano, e per questo si sono esposti a critiche di velato antropocentrismo, recentemente formulate dagli esponenti del cosiddetto antispecismo di seconda generazione, movimento culturale che si propone di scardinare dalle fondamenta la separazione sempre in qualche modo postulata tra l&#8217;essere umano e gli altri animali<a href=\"#_ftn5\">[5]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Personalmente credo che il problema di fondo della tendenza a considerare l\u2019uomo al centro di ogni tipo di interesse sia dovuto al fatto che a tutt\u2019oggi non abbiamo ancora metabolizzato la profonda rivoluzione culturale che ci \u00e8 stata consegnata dalle intuizioni, tutte confermate, di Charles Darwin. Ancora oggi, invero, non abbiamo ben chiare le implicazioni della nostra appartenenza al regno animale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La conferma pi\u00f9 lampante di quanto sto affermando la si rinviene nel continuo (e giustificabile) riferimento che gli stessi animalisti fanno alla qualit\u00e0 di \u201cesseri senzienti\u201d posseduta dagli animali, ora sancita anche dal Trattato di Lisbona, il quale impone agli Stati membri dell\u2019Unione Europea di tenere conto di questa caratteristica degli animali (quella, per l\u2019appunto, di provare sensazioni) quando vengono adottate leggi che in qualche modo li riguardano. La domanda che mi viene spontanea \u00e8 la seguente: ma davvero siamo ancora a questo punto? Davvero, ancora oggi, nell\u2019anno di grazia 2019, dobbiamo ricordare a noi stessi che gli animali sono \u201cesseri senzienti\u201d? Ma gi\u00e0 Bentham nel lontano 1789 diceva che \u00abla domanda non \u00e8: \u201cpossono ragionare?\u201d n\u00e9 \u201cpossono parlare?\u201d ma \u201cpossono soffrire?\u201d\u00bb<a href=\"#_ftn6\">[6]<\/a>. E dunque, ripeto: siamo ancora a questo punto? Dov\u2019\u00e8 quel meccanismo inceppato nel ragionamento sui diritti degli animali che ci costringe a ricercare un appiglio (l\u2019essere l\u2019animale \u201csenziente\u201d, ovvero \u201csoggetto-di-una-vita\u201d) per concedere agli animali una tutela giuridica?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La risposta a queste domande, come spesso accade, \u00e8 talmente banale da essere al contempo anche sfuggevole. Il fatto \u00e8 che quando pensiamo agli animali, facciamo fatica a ricomprendere gli umani in questa categoria, e questo atteggiamento mentale non riguarda solo la maggioranza delle persone che non sono appassionate alle tematiche animaliste, ma gli stessi difensori dei diritti degli animali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Faccio un esempio che spero sia da solo sufficiente a chiarire il concetto che sto cercando di esporre. Come noto, il 15 ottobre 1978 presso la sede dell&#8217;UNESCO a Parigi \u00e8 stata sottoscritta da diverse associazioni animaliste la Dichiarazione universale dei diritti dell&#8217;animale. In realt\u00e0, leggendo il testo, ci si accorge agevolmente che esso, pi\u00f9 che sancire i \u201cdiritti dell\u2019animale\u201d, si propone di dare indicazioni finalizzate a indurre gli uomini ad un comportamento di rispetto verso l&#8217;ambiente e gli animali, ma \u00e8 assolutamente netta la separazione tra l\u2019uomo e gli altri animali. All\u2019articolo 2 si legge: \u201cOgni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell\u2019uomo\u201d; all\u2019articolo 3 si legge: \u201cSe la soppressione di un animale \u00e8 necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, n\u00e9 angoscia\u201d; all\u2019art. 9 si legge: \u201cNel caso che l\u2019animale sia allevato per l\u2019alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansiet\u00e0 e dolore\u201d; all\u2019art. 10 si legge: \u201cNessun animale deve essere usato per il divertimento dell\u2019uomo\u201d. E\u2019 talmente evidente che il termine \u201canimali\u201d sta ad indicare gli animali diversi dall\u2019uomo che in questo senso deve essere interpretato certamente anche il primo articolo della dichiarazione, e cio\u00e8 quello che recita: \u201c<a>Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all\u2019esistenza\u201d<\/a>. Nessuno avr\u00e0 mai messo in dubbio che la preoccupazione delle associazioni firmatarie del documento era, per l\u2019appunto, quello di affermare il diritto alla vita per gli animali diversi dall\u2019uomo. D\u2019altro canto, i diritti umani erano gi\u00e0 stati sanciti trent\u2019anni prima con la Dichiarazione adottata, sempre a Parigi, dall&#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite, il cui primo articolo, significativamente, recita: \u201cTutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignit\u00e0 e diritti\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ma il punto \u00e8 proprio questo: se l\u2019uomo fa parte del regno degli \u201canimali\u201d (e su questo non vi \u00e8 dubbio), i casi sono due: o il titolo della Dichiarazione del \u201978 deve essere modificato in \u201cDichiarazione universale dei diritti degli animali diversi dall\u2019uomo\u201d ovvero, come a me piacerebbe, occorrerebbe una rivisitazione dell\u2019intero impianto che tenga conto del fatto che l\u2019uomo rientra nel regno degli animali, e dunque una Dichiarazione Universale dei diritti di questi ultimi deve essere concepita trovando un minimo comune denominatore dei diritti di tutti gli animali, uomini compresi. Ecco, allora, che il primo articolo della Dichiarazione del \u201978, e cio\u00e8 quello che recita: \u201cTutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all\u2019esistenza\u201d assumerebbe tutta un\u2019altra luce, perch\u00e9 sancirebbe un principio finalmente comune a tutti gli animali, compresi gli uomini. E non avrebbe pi\u00f9 senso chiudere la predetta Dichiarazione con la formula, peraltro assai ambigua, contenuta nell\u2019art. 14, secondo cui \u201ci diritti dell\u2019animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell\u2019uomo\u201d. Spero di avere chiarito sufficientemente il concetto: se l\u2019uomo fa parte (come fa parte) del regno animale, non ha senso giustapporre i \u201cdiritti dell\u2019animale\u201d ai \u201cdiritti dell\u2019uomo\u201d. I diritti di quest\u2019ultimo, bench\u00e8 pi\u00f9 articolati, devono essere considerati un sottoinsieme di quelli, pi\u00f9 generali, che riguardano tutti gli animali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In questo senso, il titolo della mia tesi di laurea di venti anni fa, \u201cIl diritto degli animali\u201d, finalmente pu\u00f2 suonare bene anche dal punto di vista giuridico: perch\u00e9 con tale espressione non ci stiamo pi\u00f9 riferendo al \u201cdiritto degli altri animali\u201d, ma a principi giuridici che riguardano tanto gli uomini quanto gli altri animali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mi perdoneranno i cultori del diritto romano se ricorro ad una analogia non perfettamente calzante, ma che pu\u00f2 meglio chiarire &#8211; al termine di un ragionamento che mi propongo di delineare brevemente &#8211; quanto sto affermando e che pu\u00f2 dare un nuovo contenuto alla nozione di <em>ius animalium<\/em> elaborata da Henry Salt alla fine dell\u2019800<a href=\"#_ftn7\">[7]<\/a>. Ad un certo punto dello sviluppo dei traffici commerciali dell\u2019antica Roma, quando a Roma si riversarono mercanti da ogni citt\u00e0 del mondo conosciuto, si pose il problema del diritto applicabile alle controversie che non riguardavano i cittadini romani (<em>cives<\/em>) tra loro, bens\u00ec che insorgevano tra i <em>cives<\/em> e i <em>peregrini<\/em> (gli stranieri<em>)<\/em>, ovvero tra i <em>peregrini<\/em> nei loro rapporti l\u2019uno con l\u2019altro. Lo <em>ius civile, <\/em>invero, era stato elaborato solo per i <em>cives romani<\/em> e dunque si doveva fare ricorso ad altre regole. Venne cos\u00ec elaborato lo <em>ius gentium<\/em>, cio\u00e8 l\u2019insieme l&#8217;insieme di regole che aveva la sua fonte nella <em>naturalis ratio<\/em> e che veniva osservato in eguale misura tra tutti i popoli. Le controversie tra <em>cives<\/em> e <em>peregrini<\/em> o tra questi ultimi tra loro divennero poi cos\u00ec frequenti nella prassi giudiziaria che nel 242 a.C. venne creato un secondo <em>praetor<\/em>, il cd. <em>praetor peregrinus<\/em>, che inizi\u00f2 ad affiancare quello gi\u00e0 esistente, che assunse il nome di <em>praetor urbanus<\/em>. Con il passare dei secoli, le norme codificate del <em>praetor peregrinus<\/em> furono applicate anche ai rapporti tra i <em>cives<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ebbene, tornando al rapporto con gli altri animali, \u00e8 agevole constatare come il nostro ordinamento (e lo stesso vale per quello degli altri Stati) sia stato elaborato dall\u2019uomo ed \u00e8 finalizzato a regolamentare le vicende umane o che attingono gli interessi dell\u2019essere umano (un po\u2019 come i cittadini romani avevano costruito lo ius civile per regolare solo i rapporti tra i cives).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La persona fisica (ai fini della nostra disamina non interessano n\u00e9 le persone giuridiche n\u00e9 gli enti che rilevano nel diritto internazionale) acquista la qualit\u00e0 di soggetto di diritto con la sua nascita e la perde con la sua morte. Dunque, per il solo fatto di essere nato, un essere umano \u00e8 considerato dall\u2019ordinamento un soggetto di diritto. La soggettivit\u00e0 giuridica, che implica la possibilit\u00e0 di essere parte di rapporti giuridici e quindi di essere destinatario delle norme dello stesso ordinamento, \u00e8 correlata alla capacit\u00e0 giuridica, cio\u00e8 alla idoneit\u00e0 a essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, ma non alla capacit\u00e0 di agire, che \u00e8 la capacit\u00e0 di un soggetto giuridico di porre in essere atti giuridici validi. Anche chi \u00e8 incapace di agire pu\u00f2 essere un soggetto di diritto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dunque, non vi sarebbe alcun ostacolo di tipo giuridico al riconoscimento della qualit\u00e0 di soggetti di diritto a tutti gli animali sin dalla nascita<a href=\"#_ftn8\">[8]<\/a>. Semplicemente, questa qualit\u00e0 dovrebbe essere loro riconosciuta con una norma positiva, magari di rango costituzionale<a href=\"#_ftn9\">[9]<\/a>, senza bisogno di ricercare un fondamento che accumuni a noi uomini gli altri animali (la capacit\u00e0 di provare dolore ovvero l\u2019essere \u201csoggetti-di-una-vita\u201d). Cos\u00ec come finora questa qualit\u00e0 \u00e8 stata attribuita in modo assiomatico solo agli esseri umani, allo stesso modo dovrebbe essere attribuita a tutti gli animali, per il solo fatto di essere nati tali. Se \u00e8 giustificabile che gli uomini abbiano concepito sinora le norme giuridiche come finalizzate a regolare le sole vicende umane, oggi \u00e8 innegabile che alcuni diritti fondamentali &nbsp;debbano essere assicurati a tutti gli animali in quanto appartenenti al regno animale, di cui fa parte anche l\u2019uomo, ed \u00e8 questa la nuova accezione che propongo di <em>ius animalium<\/em> (una sorta di <em>ius gentium<\/em> che per\u00f2 riguarda non le regole comuni tra i popoli, ma quelle che riguardano tutti gli animali, uomini compresi). Ovviamente si tratterebbe di una limitata serie di diritti della personalit\u00e0 (come il diritto alla vita e alla non sofferenza)<a href=\"#_ftn10\">[10]<\/a> e certamente non di diritti soggettivi di cui gli altri animali non saprebbero cosa fare<a href=\"#_ftn11\">[11]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli ostacoli, ovviamente, sono di tipo pratico e politico. Sancire la soggettivit\u00e0 giuridica degli animali significa creare enormi problemi sulla legittimit\u00e0 degli allevamenti e dell\u2019alimentazione a base di carne, della caccia, della sperimentazione animale e di tutte quelle attivit\u00e0 che sono oggi tollerate dal nostro ordinamento e da quello degli Stati pi\u00f9 evoluti al mondo<a href=\"#_ftn12\">[12]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ma, allo stesso tempo, il mancato salto di qualit\u00e0 dei nostri ordinamenti verso questo tipo di riconoscimento comporta delle implicazioni che sono comunque passibili di critiche, sia dal punto di vista teorico che pratico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dal punto di vista teorico, appare evidente che la soggettivit\u00e0 giuridica o c\u2019\u00e8 oppure non c\u2019\u00e8, <em>tertium non datur<\/em> (anche se alcuni giuristi hanno provato a sostenere la configurabilit\u00e0 di forme di soggettivit\u00e0 di grado minore, ma con tesi non convincenti). Pertanto, non riconoscere la soggettivit\u00e0 agli animali vuol dire automaticamente tenerli ancora relegati nello <em>status<\/em> giuridico delle cose (<em>res<\/em>), bench\u00e8 con la peculiarit\u00e0 di essere capaci di provare dolore. Si tratterebbe, dunque, di \u201ccose senzienti\u201d, ed ecco che ritorna l\u2019inquietante interrogativo: dai tempi di Bentham ad oggi \u00e8 davvero cambiato cos\u00ec poco? Se \u00e8 vero che le societ\u00e0 moderne sono pronte a superare la visione degli animali come mere cose, le norme di diritto positivo non possono che concedere a tutti gli animali la cittadinanza nel mondo dei \u201csoggetti di diritto\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da un punto di vista pratico, poi, il mancato riconoscimento della soggettivit\u00e0 giuridica agli animali rischia di aprire un lungo periodo di stagnazione nelle battaglie a tutela dei loro diritti, perch\u00e9 siamo ormai giunti ad un punto in cui la normativa che li riguarda, bench\u00e8 disorganica e bisognosa di una codificazione organica<a href=\"#_ftn13\">[13]<\/a>, non \u00e8 passibile di grandi miglioramenti. La lotta alle zoomafie, allo sfruttamento degli animali negli allevamenti intensivi o negli spettacoli ludici, e tutte le altre attivit\u00e0 di ingiustificabile sfruttamento degli animali potr\u00e0 ricevere impulso solo dal predetto riconoscimento, che sar\u00e0 certamente foriero di problemi applicativi ma aprir\u00e0 una nuova frontiera nel campo della tutela animale che sta per diventare una priorit\u00e0 a livello globale sotto tutti i punti di vista, compreso quello della sopravvivenza dell\u2019uomo sulla Terra<a href=\"#_ftn14\">[14]<\/a>. L\u2019insostenibilit\u00e0 e la crudelt\u00e0 degli allevamenti intensivi ha ormai raggiunto livelli tali da rendere solo pionieristico il saggio-denuncia intitolato \u201c<em>Animal Machines<\/em>\u201d (1964), con cui la scrittrice Ruth Harrison metteva in evidenza gli aspetti negativi legati a queste modalit\u00e0 di allevamento degli animali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le norme sulla tutela del benessere animale dunque non reggono l\u2019urto dei cambiamenti che sono intervenuti negli ultimi decenni sull\u2019impiego della vita animale per la produzione di beni, soprattutto alimentari, ad uso e consumo umano, ed occorre superare la stagione cosiddetta \u201cwelfarista\u201d attraverso una fondazione in senso giuspositivista della tutela dei diritti di ogni animale, a partire dal riconoscimento di una soggettivit\u00e0 giuridica per ogni appartenente al regno animale<a href=\"#_ftn15\">[15]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Occorre dunque arrivare ad un\u2019ampia revisione anche delle tradizionali categorie giuridiche che, persino nei programmi di insegnamento universitari, continuano a concentrare l\u2019attenzione sulla ripartizione tra diritto pubblico e privato, tra diritto civile e penale, e relegano materie come il diritto all\u2019ambiente ad una materia di contorno buona per qualche esame complementare e la materia del diritto degli animali ancora oggi come una sorta di stravaganza giuridica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se le vicende pubbliche e private incidono su temi ambientali che riguardano l\u2019intero globo, e se i principi di sostenibilit\u00e0 devono costituire la bussola dell\u2019agire di uomini, imprese e Stati, sarebbe il caso di capire che la materia del diritto dell\u2019ambiente dovrebbe essere vista come sovraordinata a tutte le altre, e farne ampio oggetto di studio e migliorarne la codificazione a livello internazionale. All\u2019interno del cerchio pi\u00f9 ampio della materia ambientale, dovrebbe trovare spazio la tutela degli animali, con norme che valgono per tutti gli animali, uomini compresi. Le nostre umane vicende, poi, continueranno a essere regolate dalle norme che finora hanno catturato la quasi totalit\u00e0 della nostra attenzione negli studi giuridici e nella prassi applicativa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Occorre dunque un totale rovesciamento di prospettiva, mediante la presa di coscienza, non solo in astratto, ma in concreto, che gli esseri umani non sono al centro del mondo e che le norme che riguardano le nostre vicende umane dovrebbero essere un sottoinsieme di quelle, sovraordinate, che tutelano l\u2019ambiente e la vita animale su questo pianeta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa totale rivisitazione dell\u2019approccio culturale e giuridico relativo al rapporto uomo-ambiente e uomo-altri animali dovrebbe riguardare anche il modo in cui si intendono portare avanti, oggi, le istanze animaliste. Invero, ha in gran parte perso la spinta propulsiva l\u2019impostazione basata sul richiamo analogico alle istanze di emancipazione dei gruppi umani discriminati (schiavi, neri, donne) su cui \u00e8 basata buona parte dell\u2019animalismo contemporaneo, e che anche in tale modo ha \u201cumanizzato\u201d gli animali incentivando quell\u2019impostazione antropocentrica che paradossalmente si proponeva di contestare (anche se continua a suscitare fascinazione il concetto dell\u2019<em>expanding circle<\/em> elaborato da Peter Singer, il cerchio della considerazione morale, sociale e giuridica che dopo aver consentito di superare \u2013 almeno in astratto &#8211; la stagione dello schiavismo, del razzismo, del sessismo, vuole ora ricomprendere al proprio interno tutti gli animali magari arrivando ad includere ogni forma di essere vivente).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il pericolo di questa latente \u201cumanizzazione\u201d degli animali \u00e8 stato ben evidenziato da Luisella Battaglia, la quale ha affermato: \u201c<em>rispettare qualcuno solo nella misura in cui \u00e8 simile a noi \u00e8 una concezione ben misera del rispetto<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn16\">[16]<\/a>. Tuttavia, Luisella Battaglia, nell\u2019auspicare un\u2019etica interspecifica fondata sulla \u201c<em>diversit\u00e0<\/em>\u201d anzich\u00e9 sull\u2019\u201d<em>assimiliazione<\/em>\u201d<a href=\"#_ftn17\">[17]<\/a>, non risolve il problema del fondamento etico e giuridico della tutela da assicurare agli animali. Ed invero, anche se \u00e8 suggestivo affermare che occorre imparare a rispettare ci\u00f2 che \u00e8 \u201cdiverso\u201d, \u00e8 innegabile che il fondamento della tutela deriva poi sempre da un\u2019assimilazione, in quanto occorre sottoporre situazioni simili a regole simili. Il passaggio che ritengo ancora una volta mancante riguarda la direzione dell\u2019assimilazione: non \u00e8 corretto dire che loro (gli altri animali) sono simili a noi (gli uomini), ma, al contrario, siamo noi (gli uomini) che siamo simili a loro (gli altri animali), appartenendo allo stesso regno animale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si potrebbe obiettare che agli altri animali non interesserebbe affatto essere sottoposti a norme giuridiche, che non esistono in natura, e che comunque gli uomini dagli animali non possono esigere alcuna conformazione alle norme di un ordinamento positivo. Ma il fatto \u00e8 che il diritto positivo comunque ha ad oggetto anche la vita animale e l\u2019evoluzione dei nostri rapporti con gli altri animali, allo stato attuale, non pu\u00f2 essere fermo alle nozioni di questi ultimi come mere cose \u201csenzienti\u201d, per i motivi che ho sopra illustrato. Anche il tradizionale contrasto tra leggi di natura e leggi morali e giuridiche pu\u00f2 essere risolto con le teorie evoluzionistiche. Darwin riteneva che anche l\u2019impulso alla considerazione etica \u00e8 sottoposto alle leggi dell\u2019evoluzione e ipotizzava che la morale potesse superare i confini della specie umana per includervi tutti gli animali<a href=\"#_ftn18\">[18]<\/a>. Allo stesso modo, la soggettivit\u00e0 giuridica pu\u00f2 e deve superare i confini della specie umana ed essere estesa a tutti gli animali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A questo punto, nella piena consapevolezza di avere gi\u00e0 \u201cosato\u201d molto con questo scritto vorrei concludere il mio lavoro con un riferimento a una teoria, n\u00e9 etica n\u00e9 giuridica, ma a mio avviso intimamente connessa con le tematiche di cui ho parlato e rivoluzionaria tanto quanto la teoria evoluzionistica. E\u2019 la teoria della <em>spread mind<\/em>, un\u2019evoluzione del modello della \u201cmente estesa\u201d proposto dai filosofi David Chalmers e Andy Clark nel 1998, secondo cui la nostra coscienza, la nostra mente, da sempre supposta all\u2019interno del nostro corpo, sia fuori da esso e sia costituita da tutto ci\u00f2 che fisicamente ci circonda e che esiste in relazione a noi. Si tratta di una teoria propugnata da Riccardo Manzotti<a href=\"#_ftn19\">[19]<\/a>, che contribuisce ad aprire nuovi scenari, filosofici, etici e scientifici, anche sul nostro rapporto con l\u2019ambiente e con gli altri animali, nel senso di una sempre maggiore consapevolezza della nostra interconnessione con tutto ci\u00f2 che fino a ieri \u00e8 stato ritenuto \u201caltro\u201d rispetto all\u2019uomo e che pu\u00f2 portare, in futuro, ad ulteriori spunti di riflessione etica e giuridica su queste tematiche.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\" \/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> Enpa, Sintesi della relazione di Ernesto Eula sul tema \u201cDoveri degli uomini e diritti degli animali\u201d, Grafica Artigiana, Roma, 1961, p. 5<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref2\">[2]<\/a> P. Singer, <em>Liberazione animale<\/em> (1975), Il Saggiatore, Milano, 2003<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref3\">[3]<\/a> T. Regan, <em>The Case for Animal Rights<\/em>, edito in Italia nel 1990 da Garzanti con il titolo \u201c<em>I diritti animali<\/em>\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref4\">[4]<\/a> F. Rescigno<em>, I diritti degli animali. Da res a soggetti, Giappichelli<\/em>, Torino, 2005, p. 60<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref5\">[5]<\/a> Cfr. Claude Levi-Strauss, <em>Lo sguardo da lontano<\/em>, il Saggiatore, Milano 2010<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref6\">[6]<\/a> J. Bentham<em>, Introduzione ai principi della morale e della legislazione<\/em> (1789) Utet, Torino, 1998, pp. 421-422<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref7\">[7]<\/a> cfr. H. S. Salt, <em>I diritti degli animali<\/em>, ESI, Napoli, 2015<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref8\">[8]<\/a> Sul piano morale \u00e8 stata ampiamente ripresa nella letteratura animalista la teoria dei \u201ccasi marginali\u201d di Peter Singer, secondo cui sono comunque inclusi nella sfera dei pazienti morali anche gli uomini privi di raziocinio, autocoscienza o autodeterminazione, come i neonati, i cerebrolesi, le persone in coma. Dal punto di vista giuridico, utilizzando lo schema dei \u201ccasi marginali\u201d, si \u00e8 sostenuto che gli esseri umani potrebbero tutelare gli interessi degli animali, privi di capacit\u00e0 giuridica, o di una parte di essi, come avviene per le persone affette da gravi deficit mentali. Cfr. sul punto<em>, I diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche<\/em>, a cura di S. Castignone, Il Mulino, Bologna, 1988, p. 18.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref9\">[9]<\/a> Vi sono previsioni sulla tutela degli animali nella Costituzione della Svizzera (artt. 78, 79 e 80), analogamente a quanto disposto da alcune costituzioni cantonali (art. 31 della Costituzione del Cantone di Berna, art. 103 della Costituzione del Cantone di Zurigo). Parimenti, l\u2019art. 20 del <em>Grundgesetz<\/em> indica la protezione degli animali tra le finalit\u00e0 dell\u2019azione dello stato tedesco, analogamente a quanto disposto dalle costituzioni dei L\u00e4nder (art. 31 della Costituzione di Berlino e art. 6 b della Costituzione della Bassa Sassonia), ma tali previsioni non ancora riconoscono una soggettivit\u00e0 giuridica agli animali. In Italia \u00e8 attualmente ferma la proposta di riforma dell\u2019art. 9 della Costituzione, finalizzata ad integrare il testo del predetto articolo con la previsione che la Repubblica \u201cprotegge le biodiversit\u00e0 e promuove il rispetto degli animali\u201d. In ogni caso, anche qualora venisse approvata tale riforma, saremmo comunque molto lontani dal riconoscimento di una soggettivit\u00e0 giuridica in capo agli animali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref10\">[10]<\/a> Secondo alcuni autori, \u00e8 possibile riconoscere una sorta di capacit\u00e0 giuridica in capo agli animali purch\u00e9 non in modo generico ma solo in relazione a situazioni concrete (cfr. A. Somma, <em>Lo Status dell\u2019animale<\/em>, in G. Alpa (a cura di), <em>Corso di sistemi giuridici comparati<\/em>, Torino, 1996, 469).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref11\">[11]<\/a> Una disamina accurata di tali diritti della personalit\u00e0 in capo agli altri animali \u00e8 svolta da Francesca Rescigno (<em>I Diritti degli animali. Da res a soggetti<\/em>, Giappichelli Editore) in un\u2019ottica di bilanciamento con gli interessi umani.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref12\">[12]<\/a> Anche nell\u2019antichit\u00e0 non sono mancate le voci discordanti dal coro dei sostenitori della supremazia dell\u2019uomo sugli altri animali. Ad esempio, Plutarco riteneva che l\u2019uccisione degli animali a scopo di nutrimento fosse una \u201cgran crudelt\u00e0\u201d se non motivata da uno stato di \u201cnecessit\u00e0\u201d (cfr. Plutarco, <em>Del mangiare carne, in Opuscoli morali<\/em>, Firenze, 1820).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref13\">[13]<\/a> cfr. M. Santoloci, <em>In nome del popolo maltrattato. La tutela giuridica degli altri animali<\/em>, Satyagraha, Torino, 1990<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref14\">[14]<\/a> cfr. sul punto Valerio Pocar, <em>Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti<\/em>, Laterza, pp. 103-104<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref15\">[15]<\/a> sulla dicotomia tra welfarism e rightism animale, cfr. M. Tallacchini, <em>Appunti di filosofia della legislazione animale<\/em>, in <em>Per un codice degli animali<\/em>, Milano, Giuffr\u00e8, 2001<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref16\">[16]<\/a> Luisella Battaglia, <em>Etica e diritti degli animali, <\/em>Edizioni Laterza, p. 57)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref17\">[17]<\/a> cfr. Giulia Guazzaloca, <em>Primo: non maltrattare<\/em>, Edizioni Laterza, p. 181<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref18\">[18]<\/a> (cfr. <em>Animali non umani: responsabilit\u00e0 e diritti. Un percorso storico-filosofico<\/em>, a cura di Barreca, Unicopli, Milano, 2003, pp. 9 e ss.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref19\">[19]<\/a> cfr. Manzotti, <em>The Spread Mind. Why Consciousness and World are one and the same<\/em>, OR Books, 2017<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">(Saggio pubblicato sulla rivista PQM n. II\/2019)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quando, circa venti anni fa, proposi alla professoressa Maria Gabriella Esposito, docente di Filosofia del Diritto all\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Teramo, una tesi sulla tutela giuridica degli animali, la stessa si mostr\u00f2 interessata a questa tematica e mi assegn\u00f2 il seguente titolo: \u201cIl diritto degli animali\u201d. 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