L’AQUILA. Il calendario venatorio emanato dalla Regione Abruzzo è stato in ampia parte nuovamente sospeso dal Tribunale amministrativo regionale (Tar) dell’Aquila. Lo annuncia attraverso una nota il Wwf Abruzzo sottolineando che questa mattina il tribunale amministrativo ha emesso una ordinanza in linea con i due decreti presidenziali precedenti, con i quali aveva “bocciato” la prima e la seconda versione del calendario, accogliendo pressoché tutte le richieste contenute nel ricorso proposto dal Www Italia, Enpa, Lipu, Lav e Lndc Animal Protection, patrocinate dagli avvocati Michele Pezone ed Herbert Simone. “Nell’ordinanza odierna il Tar Abruzzo”, recita la nota dell’associazione, “confermando come si diceva i due precedenti decreti, ha in sostanza disposto quanto segue: niente caccia alla tortora; niente caccia alla quaglia nelle giornate dell’11, 12 e 19 settembre; niente caccia alle specie acquatiche prima del 2 ottobre. Inoltre, è stata dichiarata l’illegittimità del calendario nella parte in cui non vieta la caccia alle foci dei fiumi per 500 metri dalla costa e per 100 metri a destra e sinistra dei fiumi stessi. La discussione di merito sul ricorso è stata fissata al 23 febbraio 2022”.
Decisamente soddisfatto l’avv. Michele Pezone: “Sono state sostanzialmente accolte tutte le nostre richieste e respinte le capziose argomentazioni che una associazione venatoria aveva cercato di far valere. Il tribunale amministrativo riconosce la valenza delle opinioni di Ispra e dà alla Regione l’onere di presentare eventuali studi per potersi discostare dalle predette indicazioni. Il Tar sottolinea inoltre come chi ha materialmente compilato il calendario venatorio non abbia tenuto conto neppure di quanto la Regione stessa aveva previsto nel proprio piano faunistico. Davvero una scelta incomprensibile. Tra l’altro da dieci anni ormai presentiamo ricorsi sempre vincenti su queste tematiche. La Regione, invece di inanellare pessime figure stagione dopo stagione, potrebbe accogliere le nostre giuste osservazioni prima di varare i calendari senza costringerci alla via giudiziaria”.
Fonte: Il Centro
REGIONE ABRUZZO
CRONISTORIA DELLE SCONFITTE GIUDIZIARIE IN MATERIA VENATORIA (aggiornata a settembre 2021)
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GIUNTA CHIODI-FEBBO
1) SETTEMBRE 2009 – Il TAR Abruzzo con ordinanza depositata il 03 settembre 2009 accoglie pienamente il ricorso del’ Associazione WWF ricorrente avverso il calendario venatorio 2009/2010 annullando le scelte della Giunta Regionale sulla preapertura alla Quaglia e sul posticipo della caccia alla Beccaccia.
2) OTTOBRE 2009 – Il TAR Abruzzo con ordinanza del 14 ottobre 2009 accoglie il ricorso delle associazioni Animalisti Italiani e della LAC avverso il Calendario venatorio regionale 2009/2010. Il TAR ha “Considerato che pare fondata la censura di difetto di motivazione della DGR impugnata, nella parte in cui quest’ultima non ha dato adeguata contezza delle ragioni di dissenso rispetto alle concludenze consultive dell’ISPRA“
3) DICEMBRE 2010 – Con ordinanza del 02 dicembre 2010 il TAR Abruzzo boccia la Regione Abruzzo a seguito del ricorso presentato dagli ambiti territoriali di caccia dell’Aquila, Barisciano, Avezzano e Roveto-Carseolano che contestavano il nomadismo venatorio introdotto con la mobilità dei cacciatori per la fauna migratoria.
Il TAR: “La disposizione impugnata è inoperativa, inefficace, inapplicabile e ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sollevati col ricorso. Ci si augura che, per il futuro, il legislatore tenga presenti i princìpi generali che regolano la materia, conservazione dell’ambiente e tutela della fauna».
4) OTTOBRE 2011 – Il TAR ABRUZZO sul ricorso presentato da Ass. Animalisti Italiani, WWF e LAC sospende con ordinanza del 27/10/11 parte del Calendario Venatorio 2011-2012 censurando la Regione Abruzzo che ha completamente stravolto i periodi di caccia per le singole specie che erano stati suggeriti dall’ISPRA, allungando il periodo di caccia per ben 27 di queste. Il Tar ha ritenuto che la Giunta regionale non ha motivato adeguatamente tutti questi abnormi scostamenti dai periodi indicati dall’ISPRA. Inoltre il TAR ha censurato la Regione anche sugli orari di caccia. La Giunta regionale, per adeguarsi parzialmente alle indicazioni dei giudici emana ben quattro versioni diverse di calendario venatorio.
5) FEBBRAIO 2012 – La Corte Costituzionale con sentenza n. 20/2012 dichiara illegittima la legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), a seguito di richieste di impugnativa pervenute al Governo. La Corte sancisce in maniera univoca che i calendari possono essere emanati solo con atto amministrativo e non con legge-provvedimento.
6) GIUGNO 2012 – Il TAR Abruzzo il 25/06/2012 deposita sentenza di merito sul ricorso presentato da Ass. Animalisti italiani, WWF e LAC. Vengono bocciati dai giudici diversi punti del Calendario Venatorio 2011-2012 tra i quali la caccia alle specie in declino (SPEC); la relazione tecnica dell’Assessorato competente, definita inidonea; l’uso delle munizioni al piombo; le iniziative a tutela dell’orso dalla caccia che non ne garantiscono la salvaguardia. Sollevata e rimandata alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge regionale sul comparto unico sulla migratoria.
7) SETTEMBRE 2012 – Con decreto urgente dell’ 08/09/12 (n. 226/12) “inaudita altera parte” il TAR Abruzzo sospende parti significative del calendario venatorio 2012-2013. Il TAR ha riconosciuto il grave pericolo derivante dalle scelte fatte dalla Giunta Regionale sull’ orso, sulla caccia nei siti della Rete Natura2000 SIC e ZPS e per diverse specie a sfavorevole status di conservazione, come Allodola, Quaglia, Tortora, Beccaccia, Marzaiola, Beccaccino, Moriglione e Pavoncella.
8) OTTOBRE 2012 – Il TAR Abruzzo con ordinanza del 10/10/2012 conferma le censure al calendario venatorio indicate nel decreto cautelare monocratico dell’ 8 settembre (n. 226/12) alle quali si aggiunge anche la bocciatura delle iniziative intraprese dalla Giunta Regionale sull’utilizzo delle munizioni senza piombo, ritenute inadeguate.
9) NOVEMBRE 2012 – Il 07 novembre 2012 il TAR Abruzzo accoglie con sentenza n. 589 il ricorso della Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC) e dell’Associazione Vittime della Caccia ed emette ordinanza di sospensiva avverso al calendario venatorio 2012-2013 in merito alla caccia al fagiano nel mese di dicembre e ed al tempo chiusura della caccia alla beccaccia.
10) NOVEMBRE 2012 – Con ordinanza del Consiglio di Stato del 21 novembre 2012 viene respinto il ricorso di Federcaccia contro la bocciatura del calendario venatorio della Regione Abruzzo operata dal TAR L’Aquila. Si conferma, quindi, la validità della sospensiva del TAR che, su ricorso del WWF e degli Animalisti Italiani, aveva largamente censurato il calendario venatorio varato dalla Giunta regionale su valutazione di Incidenza, uso di munizioni al piombo, specie in declino e caccia nelle aree importanti per l’Orso bruno marsicano.
11) DICEMBRE 2012 – Con sentenza n. 310 del 12 dicembre 2012, depositata in cancelleria il 20 dicembre 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, recante “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28…”. La Corte ha infatti rilevato che il calendario venatorio è stato illegittimamente approvato per legge anziché con atto amministrativo, e che la stagione di caccia al cinghiale è stata illegittimamente prolungata oltre quanto consentito dalla legge nazionale.
12) GIUGNO 2013 – Il TAR Abruzzo con sentenza n. 606 del 21/06/13 censura il calendario venatorio della Regione Abruzzo 2009/2010 per avere disatteso le indicazioni dell’ISPRA (periodi di caccia e sostenibilità della caccia ad alcune specie di fauna stanziale) senza motivazione ed in assenza di dati scientifici da parte dell’ente regionale. La sentenza evidenzia che la grave carenza di dati sulla fauna della Regione Abruzzo che “affievolisce le potestà regolatorie ed autorizzatorie nella soggetta materia” da parte dell’ente regionale.
13) GIUGNO 2013 – Con sentenza n. 142 del 17 giugno 2013 la Corte Costituzionale accoglie il ricorso di WWF e Animalisti Italiani e sancisce l’illegittimità costituzionale dell’articolo 43, commi 6, 6-bis e 6-ter, della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente) ritenendo il “comparto unico alla migratoria” in evidente contrasto con la normativa nazionale ed i principi “delle peculiarità ambientali, naturalistiche e umane afferenti ai singoli contesti territoriali”.
14) LUGLIO 2013 – Con sentenza n. 669 dell’11/07/13 il TAR Abruzzo riduce il periodo di caccia della specie fagiano sancendo l “illegittimità delle misure di caccia deliberate dalla Regione, in contrasto immotivato con il parere Ispra” a causa “del carente monitoraggio di dati scientifici a disposizione della Regione procedente” accogliendo il ricorso presentato dalla LAC e Associazione Vittime della Caccia.
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GIUNTA D’ALFONSO-PEPE
15) SETTEMBRE 2016 – su ricorso del WWF Italia, il TAR Abruzzo ha pronunciato in data 9/9/2016 decreto di sospensione n. 200/2016 della delibera di Giunta regionale n. 515 del 2/8/2016 con cui è stato approvato il calendario venatorio 2016-2017.
Il Tribunale accoglie l’istanza di adozione di misure cautelari monocratiche con riguardo alla apertura della caccia alla Cornacchia grigia, Gazza, Ghiandaia, Quaglia, Fagiano, Lepre e Volpe nelle giornate del 18, 22, 24 e 25 settembre 2016 e al Merlo nelle giornate del 18, 24 e 25 settembre 2016.
17) SETTEMBRE 2016 – con ordinanza n. 221/2016 del 15 settembre 2016 il TAR Abruzzo respinge l’istanza di revoca delle misure cautelari disposta dall’ordinanza n. 244/2016.
16) SETTEMBRE 2016 – Il TAR Abruzzo con ordinanza n. 244/2016 del 28/09/16 dispone la sospensione della DGR n. 515/2016 con cui è stato approvato il calendario venatorio 2016/17.
Il Tribunale accoglie la domanda cautelare a seguito del ricorso WWF e sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, nella parte in cui consente la caccia per le specie Beccaccia, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo Sassello dal primo gennaio 2017 al 19 gennaio 2017.
18) DICEMBRE 2016 – Il Consiglio di Stato ha emesso il 16/12/2016, ordinanza n. 8714/2016 che, nella sostanza, conferma quanto già disposto dai giudici del TAR di Pescara a seguito del ricorso WWF. Nel dettaglio seppure vengono concessi 10 giorni di caccia in più a gennaio ai turdidi (tordo bottaccio, tordo sassello e cesena), viene confermato che la caccia alla specie beccaccia non può essere consentita oltre il 31 dicembre e che quella ai turdidi non può in ogni caso andare oltre il 10 gennaio.
19) APRILE 2017 – A seguito della denuncia di alcune associazioni tra le quali il WWF, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 74/2017 cancella la legge regionale n. 11/2016 di modifica della l.r. 38/1996 (approvata in Consiglio Regionale il 5 aprile e pubblicata sul Bollettino Ufficiale il 14 aprile dello scorso anno) che consentiva ovunque l’addestramento dei cani da caccia.
Con tale normativa si sarebbe voluto consentire lo svolgimento di attività cinofile e cinotecniche all’interno delle aree protette regionali. In pratica diventava possibile addestrare e allenare cani da caccia e persino organizzare gare cinofile, su tutto il territorio del Parco Regionale Velino Sirente e su quello delle Riserve regionali durante l’intero corso dell’anno.
20) SETTEMBRE 2018 – Con ordinanza n. 199/2018 del 14/09/2018 il TAR Abruzzo accoglie parzialmente la sospensiva richiesta dal WWF Italia. I giudici amministrativi sospendono l’efficacia del calendario venatorio impugnato nella parte in cui fissa la data di apertura della caccia alla lepre in difformità del parere ISPRA (1° ottobre).
21) SETTEMBRE 2018 – Con ordinanza n. 211/2018 del 25/09/2018 il TAR Abruzzo respinge l’istanza di adozione di misure cautelari monocratiche a seguito del ricorso proposto da Federcaccia (FIDC).
22) OTTOBRE 2018 – Con ordinanza n. 222/2018 del 10/10/18 il TAR Abruzzo respinge nove motivi di ricorrenza su dieci mentre per l’altro motivo la parte ricorrente Federcaccia (FIDC) rinuncia alla domanda cautelare perché nel frattempo la Regione Abruzzo ha provveduto al reinserimento nel calendario venatorio delle seguenti specie cacciabili: canapiglia, codone, mestolone, moriglione e frullino.
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GIUNTA MARSILIO-IMPRUDENTE
23) AGOSTO 2019 – Con decreto cautelare del Presidente del TAR Abruzzo n. 164/2019 del 28/08/2019 si è accolta l’istanza di sospensione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 497/2019 e del Calendario Venatorio 2019-2020 della Regione Abruzzo a seguito del ricorso WWF Italia e LNDC.
Non è più consentita la pre-apertura il 01 e 02 settembre e la caccia dalla terza domenica di settembre, data di apertura generale della caccia.
24) SETTEMBRE 2019 – Con decreto cautelare del Presidente del TAR Abruzzo n. 182/2019 del 14/09/2019 si dichiara totalmente inammissibile l’istanza presentata dalla Regione Abruzzo che chiedeva la revoca del decreto cautelare monocratico n. 164/2019, sia perché non contenente circostanze nuove e sopravvenute utili alla modifica dello status quo ante, sia perché la necessità d’intervento è stata giustificata solo con un generico riferimento all’esercizio venatorio, non adeguatamente comparabile con le esigenze della dimostrazione della sostenibilità e conformità alla legge del prelievo venatorio.
25) SETTEMBRE 2019 – Con ordinanza del TAR Abruzzo n. 356/2019 del 26/09/19 accoglie la domanda cautelare proposta dal WWF Italia per quanto concerne i periodi di apertura e chiusure della caccia a molte specie e la caccia vagante.
26) SETTEMBRE 2019 – Con ordinanza del Consiglio di Stato del 29 settembre 2019 n. 04838/2019 si accoglie l’istanza cautelare di primo grado presentata dall’ATC Vastese che chiedeva la sospensione della deliberazione di Giunta Regionale del 18 gennaio 2019 n. 32, recante la «Revoca delle zone di ripopolamento e cattura (ZRC) presenti in Provincia di Chieti. Art. 16 L.R. 10/04» e la sospensione della «Comunicazione inizio attività caccia di selezione. Sollecito» n. RA/96188/19 del 28 marzo 2019, a firma del direttore del Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca della Regione Abruzzo recante la sollecitazione all’attivazione della caccia di selezione nelle ZRC (Zone di Ripopolamento e Cattura) “riaperte all’attività venatoria con DGR n. 32 del 18 gennaio 2019”;
Di conseguenza viene ripristinato il divieto di caccia nelle ZRC precedentemente riaperte con DGR n. 32/2019.
27) AGOSTO 2021 – Con decreto cautelare n. 135/2021 del 18/08/2021 il TAR Abruzzo sospende fino all’ 08/09/21 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 365 del 21/6/2021 che ha approvato il Calendario Venatorio 2021-2022, bocciando così la prepapertura alle specie tortora e quaglia e l’allenamento dei cani.
- SETTEMBRE 2021 – Con decreto cautelare n. 139/2021 del 31/08/2021 il TAR Abruzzo sospende la delibera n. 541/21 del 13/8/21 con cui la Regione aveva confermato la caccia alla tortora in pre-apertura, pur riducendo le giornate di caccia. Di fatto, il decreto del TAR sospende fino al 22/09/2021 il Calendario venatorio 2021-2022 della Regione Abruzzo.
29) SETTEMBRE 2021 – Con ordinanza n. 151/2021 del 10/09/2021 il TAR Abruzzo Sezione Prima accoglie la maggior parte delle richieste delle associazioni ambientaliste ricorrenti, confermando la bocciatura di parte del calendario venatorio. In particolare si sospende la caccia alla Tortora; niente caccia caccia alla Quaglia nelle giornate dell’11, 12 e 19 settembre; divieto di caccia alle specie acquatiche prima del 2 ottobre. Dichiarata l’illegittimità del calendario nella parte in cui non vieta la caccia alle foci dei fiumi per 500 metri dalla costa e per 100 metri a destra e sinistra dei fiumi stessi.