Condominio – assemblea condominiale – diritto dei condomini in conflitto d’interessi alla partecipazione sussiste.
I condomini devono essere chiamati a partecipare all’assemblea anche in presenza di un conflitto di interessi al fine di manifestare le proprie ragioni, dal momento che solo con il diritto di voto si puo’ influire su un atto decisionale, mentre la semplice espressione delle proprie motivazioni in sede assembleare non puo’ che avere il piu’ limitato ed utile effetto di consentire ai restanti condomini l’adozione di una scelta piu’ consapevole.La sentenza in nota si occupa della posizione del condomino in conflitto d’interessi all’interno dell’assemblea condominiale. Il nostro codice civile, in tema di condominio negli edifici, ha previsto all’art. 1136 talune regole inderogabili in ordine alla costituzione dell’assemblea condominiale ed alla validita’ delle deliberazioni adottate dalla stessa.In particolare, il sesto comma del predetto articolo dispone che l’assemblea non puo’ deliberare, se non consta che tutti i condomini siano stati invitati alla riunione.
La chiara lettera di tale previsione normativa lascia intendere che ciascun partecipante al condominio, senza alcuna limitazione, ha diritto di essere regolarmente invitato alla riunione e di essere posto in condizione di parteciparvi effettivamente. L’aggettivo “tutti” che precede il sostantivo “condomini”, difatti, ha la precipua funzione di estendere tale diritto ad ogni partecipante al condomino, quale portatore di interessi comuni, anche qualora il condomino versi in una situazione di conflitto di interessi con il condominio stesso.
Sulla base di tali argomentazioni, il Giudice del Tribunale di Chieti ha annullato la delibera assembleare de qua, siccome illegittima in quanto il condomino in conflitto di interessi, ancorche’ regolarmente convocato alla riunione, era stato poi escluso dalla discussione relativa ad alcuni punti posti all’ordine del giorno.Ben distinto dal momento della valida costituzione dell’assemblea, che presuppone che tutti i condomini siano stati invitati alla riunione, e’ il momento del voto. A tal proposito, la giurisprudenza dominante[1] ritiene applicabile alla deliberazione condominiale l’art. 2373 c.c., relativo alla disciplina delle societa’ per azioni, il quale vieta l’esercizio del diritto di voto al socio nelle deliberazioni in cui egli abbia un interesse in conflitto con quello della societa’.
Il nostro ordinamento, difatti, pur non riconoscendo al condominio una sia pur limitata personalita’ giuridica, tuttavia attribuisce ad esso poteri di carattere sostanziale e processuale, desumibili dalla disciplina della sua struttura, cosi’ che deve ritenersi applicabile, quanto al computo della maggioranza della relativa assemblea, la norma dettata, in materia di societa’, per il conflitto di interessi, con la conseguente esclusione dal diritto di voto di tutti quei condomini che, rispetto ad una deliberazione assembleare, si pongano come portatori di interessi propri, in potenziale conflitto con quelli del condominio[2].Ed invero, sia in tema di societa’, che in tema di condominio, ricorre una eadem ratio, costituita dall’esigenza di attribuire carattere di priorita’ all’interesse collettivo rispetto a quello individuale e di assicurare la formazione di una volonta’ maggioritaria non condizionata dall’incidenza di una singola posizione inevitabilmente disomogenea[3].Pertanto, se da un lato il condomino in conflitto d’interessi (effettivo o potenziale) deve essere invitato a partecipare all’assemblea, ove puo’ esprimere le proprie opinioni, e consentire ai restanti condomini l’adozione di una scelta piu’ consapevole, dall’altro puo’ essere annullata, se impugnata nel termine di cui all’art. 1137 c.c., la delibera che sia stata adottata con il voto determinante del condomino in conflitto d’interessi. A tal fine sara’ necessario procedere, ovviamente, alla c.d. “prova di resistenza” (Cass. n. 331/1976).Puo’ infine essere segnalato che, nonostante il consolidato orientamento giurisprudenziale incline a ravvisare l’applicabilita’ dell’art. 2373 c.c. alle deliberazioni condominiali, non mancano in dottrina Autori secondo i quali il condomino in conflitto d’interessi non solo deve essere invitato a partecipare alla riunione, ma puo’ anche partecipare alla votazione, non essendo previsto nei suoi confronti alcun obbligo giuridico di astensione, ma solo di correttezza[4].
(su PQM I/01, 71)
[1] Cfr., ex plurimis, Cass. n. 270/1976; Cass. n. 331/1976
[2] Cass. n. 11254/1997
[3] Cass. n. 7226/1997
[4] VISCO, Le case in condominio, Milano, 1967, 246