Il diritto della pesca e le fonti normative
Come noto, la protezione dell’ambiente marino si attua anche attraverso la razionale gestione delle risorse biologiche del mare.Nell’andare ad esaminare le fonti dell’impianto normativo a tutela delle risorse biologiche marine, si nota che il periodo antecedente al 1983 e’ caratterizzato dalla prevalenza del diritto nazionale, posto che la regolamentazione comunitaria istitutiva di una politica comune della pesca ha avuto un concreto inizio solo a decorrere dal 1983, occupandosi, peraltro, solo del Mare Atlantico e del Mare del Nord, e tralasciando il Mare Mediterraneo fino al 1994. A partire da tale data ha avuto inizio un graduale adeguamento delle disposizioni normative dei vari Stati membri in materia di gestione delle risorse biologiche del Mediterraneo alla normativa comunitaria[1].
In effetti, la regolamentazione del settore della pesca non puo’ essere limitata al livello della legislazione statale, dovendo uniformarsi a scelte politiche di rango comunitario finalizzate a contemperare le esigenze lucrative delle imprese di pesca con quelle di salvaguardia dell’ambiente, ed anche di tutela del consumatore, il quale e’ ovviamente interessato alla qualita’ del pescato.
E’ evidente, dunque, che vi e’ una molteplicita’ di problematiche connesse al settore della pesca, determinate dalla rapidita’ dei cambiamenti tecnologici, economici, ambientali, che si riflettono poi nella produzione normativa in materia, sempre piu’ complessa ed a volte disarticolata.
L’evoluzione normativa che ha caratterizzato la materia sino ad oggi conferma tale notazione. La pesca, in base ad una tradizione romanistica, e’ sempre stata legata all’attivita’ di caccia, ed ancora oggi l’art. 842 del nostro codice civile disciplina congiuntamente le attivita’ di caccia e pesca, stabilendo che il proprietario di un fondo non puo’ impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia (disciplinata dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157), o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Per l’esercizio della pesca, invece, occorre sempre il consenso del proprietario del fondo.
Uno dei primi significativi interventi normativi in materia di pesca e’ dato dal Regio Decreto 22 dicembre 1861 n 387, con il quale si estendeva a tutto il Regno la legislazione del Regno Sardo la quale, a sua volta, risaliva, al Regio Decreto 9 agosto 1827[2]. In epoca giolittiana venne emanata una legge finalizzata ad incentivare la formazione professionale e lo sviluppo dei mezzi di trasporto, in linea con quelle che erano le esigenze del tempo, e cioe’ a soddisfazione dei bisogni alimentari della popolazione.Con il successivo Regio Decreto n. 1604/1931 venne emanato il cosiddetto “Testo unico delle leggi in materia di pesca”, e con la legge n 963 del 1965, modificata dal D.p.R 18 marzo 1983 n 219, vennero sancite le differenze tra pesca subacquea, marittima, sportiva, professionale. L’articolo 1 definisce la pesca come qualsiasi cattura delle specie acquatiche, indipendentemente dalle finalita’. Per la prima volta, in linea con le nuove esigenze di tutela ambientale, vennero fissati dei limiti sulle zone di pesca e sulle navi e gli strumenti da usare, e si subordino’ l’attivita’ di pesca ad un permesso rilasciato dalle autorita’ marittime. Venne istituito un registro per i pescatori, ed il successivo regolamento per l’esecuzione della predetta legge (D.P.R. 1639/68) ne disciplino’ i criteri per l’iscrizione e la cancellazione. Bisogna rimarcare, tuttavia, che la legislazione italiana continuava ad essere molto permissiva circa lo sfruttamento delle risorse ittiche, nonostante i principi stabiliti dalla convenzione di Ginevra del 1958. Solo con la legge n 41 del 17 febbraio 1982 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) venne introdotto il principio della programmazione nazionale e si fece riferimento per la prima volta allo sforzo di pesca. Del resto nel medesimo periodo, e precisamente il 10 dicembre del 1982, venne stipulata, dopo dieci anni di lavori preparatori, la Convezione di Montego – Bay, che si occupo’ non solo della protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento, ma anche della pesca, con una serie di articoli finalizzati a salvaguardare i livelli di riproduzione delle specie ittiche.
La L. 41/1982 ha poi introdotto una importante novita’, andando a sostituire al permesso di pesca la licenza di pesca. La differenza non e’ solo nominale. Invero, il permesso di pesca veniva rilasciato dall’autorita’ marittima all’esito di un procedimento non discrezionale finalizzato solo a verificare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio dell’attivita’ di pesca. Attualmente il competente Ministero per le Politiche Agricole stabilisce se concedere la licenza di pesca all’esito di un procedimento discrezionale, in cui vengono prese in considerazione le possibilita’ di sfruttamento delle risorse ittiche. La precedente posizione giuridica di diritto soggettivo che faceva capo al pescatore che chiedeva il permesso di pesca viene quindi ora affievolita a quella di interesse legittimo ad ottenere la licenza di pesca, la quale puo’ essere anche revocata in qualsiasi momento se necessario in relazione alla necessita’ di conservazione delle specie biologiche. La L. 164/1998 ha successivamente stabilito che la L. 41/1982 era applicabile anche in tema di acquicoltura.
La Legge costituzionale n. 3/2001 ha poi modificato il titolo V della Costituzione, ed in particolare l’art. 117, ribaltando il rapporto tra Stato e Regioni: mentre prima lo Stato aveva una competenza legislativa residuale rispetto alle Regioni, ora sono queste ultime che hanno potesta’ legislativa per tutto cio’ che non e’ specificamente di competenza dello Stato. Poiche’ nell’art. 117 Cost. non e’ indicata la pesca marittima, si sostiene attualmente che anche quest’ultima sia divenuta di competenza regionale, oltre alla pesca nelle acque interne, che era gia’ di competenza regionale in base al testo previgente. Con la L. 57/2001, comunemente nota come “legge mercati”, e’ stata conferita al Governo una delega al fine di emanare decreti in tema di foreste, pesca, acquacultura, al fine di modernizzare tali settori. A tale legge hanno fatto seguito tre decreti legislativi, tutti in data 18 marzo 2001, e precisamente i numeri 226, 227 e 228, denominati “decreti orientamento”. Tali decreti, cosi come di quelli numeri 153 e 154 del 2004, emanati in base alla legge di delega n. 38/03, hanno profondamente modificato la disciplina giuridica in materia di pesca, abrogando la L. 41/1982 e quasi integralmente la L. 963/1965. 2. Il pescatore e l’imprenditore di pescaPrima di esaminare le norme penali in materia di pesca, e’ opportuno chiarire alcuni aspetti sulle figure del pescatore e dell’impresa di pesca, alla luce delle predette riforme legislative.
Nel nostro codice civile non si rinviene alcuna norma che definisca l’imprenditore di pesca, per cui, fino ad alcuni anni fa, tale definizione si doveva ricavare dalla previsione generale di cui all’art. 2082 del codice civile, che definisce l’imprenditore come colui che svolge professionalmente un’attivita’ organizzata finalizzata alla produzione di beni o servizi.Con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 disponiamo, oggi, di una definizione dell’imprenditore ittico. Ed invero, il primo comma dell’articolo 2 del predetto decreto legislativo, come sostituito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 154/2004, recita testualmente: “E’ imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l’attivita’ di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attivita’ connesse di cui all’art. 3 “. Tali attivita’ sono quella di “pescaturismo”, avente ad oggetto l’imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico – ricreativo; quella di “ittiturismo”, avente ad oggetto attivita’ di ospitalita’ finalizzate alla corretta fruizione delle risorse della pesca e dell’acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di altra struttura nella disponibilita’ dell’imprenditore stesso; quella di lavorazione, conservazione, trasformazione, distribuzione, promozione e commercializzazione dei prodotti del mare e dell’acquacoltura.Il secondo comma del predetto art. 2 stabilisce che si considerano, altresi, imprenditori ittici le cooperative ed i consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita’ di cui al primo comma. Le cooperative di pescatori, che discendono dalle corporazioni (le scholae medioevali) sono sempre esistite in tutto il Mediterraneo. La maggioranza delle cooperative odierne hanno come scopo costitutivo non tanto la gestione e dalla messa in comune di tutti gli strumenti necessari alla attivita’ della pesca, quanto piuttosto quello di fornire dei servizi ai pescatori di varia natura come l’effettuazione di ricerche ed analisi di mercato, rinnovo delle licenze di pesca, l’allestimento fieristico dei prodotti. 3. L’equiparazione tra imprenditore ittico e imprenditore agricolo
Il quinto comma dell’art. 2 del D. Lds. 226/2001, come sostituito dall’art. 3 del D. Lgs. n. 100/2005, afferma che l’imprenditore ittico e quello di acquacoltura sono equiparati all’imprenditore agricolo, disciplinato dall’articolo 2135 del codice civile, cosi come riformato dall’art. 1 del d. lgs. 228/2001.
Invero attualmente la figura dell’imprenditore agricolo e’ stata svincolata dall’antica tradizione che faceva riferimento alla necessaria attivita’ di “coltivazione del fondo”, intesa come sfruttamento della terra. Ai sensi del secondo comma del novellato articolo 2135 c.c., “per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita’ dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci salmastre o marine”. Dunque il fondo non e’ piu’ determinante ai fini della qualificazione dell’attivita’ agricola, dovendosi fare riferimento piuttosto al ciclo biologico animale o vegetale, che solo eventualmente puo’ sfruttare il fondo. D’altro canto, gia’ l’articolo 48 del Trattato di Roma considerava la pesca una attivita’ simile all’agricoltura, sicche’ non puo’ non rilevarsi come le recenti riforme non hanno fatto altro che recepire un orientamento assai diffuso politicamente e giuridicamente.Si e’ sempre sostenuto che la differenza tra l’attivita’ di pesca e quella dell’agricoltura consistesse nel fatto che nel primo caso ci si limitava alla “cattura” o alla “raccolta” del pesce, mentre nel secondo caso si “producevano” beni alimentari. La nuova figura del pescatore, invece, non si limita allo svolgimento della tradizionale attivita’ di pesca, ma si adegua alle nuove esigenze di ecosostenibilita’ dell’attivita’ ittica, potendo riguardare anche attivita’ finalizzata alla cura dei pesci e delle acque, ovvero alla estrazione programmata della fauna ittica allevata. Nella nuova definizione di imprenditore ittico si colloca inoltre anche chi esercita attivita’ di pescaturismo e di ittiturismo. Appare allora piu’ che condivisibile l’equiparazione dell’imprenditore ittico a quello agricolo. A ben vedere, l’intero settore della pesca potrebbe e forse dovrebbe costituire piuttosto una branca del diritto agrario, che essere inquadrato nell’ambito del codice della navigazione come navigazione speciale, assieme al diporto. Secondo REALE si tratta di una impostazione errata, posto che il Codice della Navigazione dovrebbe venire in rilievo solo per cio’ che attiene all’aspetto nautico della pesca, il quale, peraltro, non costituisce un elemento necessario di tale attivita’ (si pensi alla pesca che avviene semplicemente mediante il posizionamento di reti, senza l’utilizzo di imbarcazioni).
4. Il sistema sanzionatorioVeniamo ora ad occuparci del sistema sanzionatorio a tutela delle risorse biologiche del mare. Le prime disposizioni sanzionatorie in materia di pesca le troviamo nel titolo V del T.U. n. 1604/1931 (articoli da 33 a 41). A seguito dell’entrata in vigore della l. 14 luglio 1965, n. 963, le norme del predetto testo unico vigono solo per la pesca non marittima.L’art. 33 del predetto Testo Unico stabilisce che chiunque peschi nelle acque di proprieta’ privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o concesse a scopo di piscicultura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorre nella sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (da euro 20,00 ad euro 103,00). La sanzione originaria dell’ammenda e’ stata infatti depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689.Il secondo comma del predetto articolo stabilisce che incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedire l’uscita del pesce tenutovi in allevamento. La differente disciplina e’ dovuta al fatto che i pesci, nei bacini aperti, sono considerati res nullius, mentre nei bacini chiusi sono individuabili, sicche’ e’ configurabile la fattispecie del furto.
Le violazioni al divieto di pesca, di commercio e di trasporto di pesci e di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano determinate dimensioni, stabilito in relazione a determinate localita’ (art. 5 del testo Unico), e’ punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000a lire 200.000 (da euro 20,00 ad euro 103,00).La pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, nonche’ con l’uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento, nonche’ con materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici (art. 6 del Testo Unico) e’ punita con l’arresto da 10 giorni a 6 mesi e l’ammenda da lire 100.000 a lire 400.000 (da euro 51,00 ad euro 206,00). Si tratta di una fattispecie che, dunque,non e’ stata depenalizzata. La raccolta ed il commercio degli animali cosi storditi od uccisi sono puniti invece con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 200.000 (da euro 20,00 ad euro 103,00).La collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, in modo da occupare piu’ della meta’ della larghezza del corso d’acqua o della meta’ del bacino (art. 7 del testo Unico) e’ punita con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 400.000 (da euro 51,00ad euro 206,00).L’art. 36 prevede che in caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche eseguito senza l’autorizzazione prefettizia prevista nell’art. 9 del testo Unico si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 (da euro 51,00 ad euro 206,00).L’art. 37 sancisce che chiunque eserciti il mestiere di pescatore senza essere provvisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, e’ punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 60.000 (da euro 5,00ad euro 31,00), e che chiunque venga trovato a pescare nelle acque dolci senza il documento di licenza all’uopo prescritto e’ punito con la sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 25.000 (da euro 2,00 ad euro 13,00), se abbia conseguito la licenza, e con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 40.000 (da euro 10,00ad euro 20,00), se non abbia conseguito la predetta licenza. Anche in tale caso le sanzioni originarie dell’ammenda sono state depenalizzata dall’art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689.L’art. 38 stabilisce che per le infrazioni ai succitati artt. 5 e 6 del Testo Unico, oltre all’applicazione delle ammende e delle particolari sanzioni penali stabilite da altre leggi, si fa luogo alla confisca dei pesci e degli altri prodotti acquatici, salvo che, quando derivino da acque private o da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi od a concessioni di pesca, essi non siano reclamati da chi vi abbia diritto.Le reti e gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l’infrazione sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso, e sono confiscati quando il loro uso e’ vietato senza distinzione di tempo e di specie.Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenose o con la corrente elettrica, viene confiscato anche il battello.Salvo i casi in cui sia previsto il sequestro o la confisca, gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono modificati, se fissi, o rimossi, se mobili a spese dei contravventori. In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti.L’art. 39 prevede che nell’applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale.Per le infrazioni alle disposizioni del Testo Unico per le quali e’ comminata la sola pena della sanzione amministrativa, prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo, o quando sia stata fatta opposizione, prima dell’apertura del dibattimento innanzi all’autorita’ giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, puo’ far domanda di oblazione, previo deposito di somma pari a meta’ tra il massimo ed il minimo dell’ammenda stabilita per l’infrazione commessa.
La domanda di oblazione e’ diretta al comandante la capitaneria di porto se trattasi di pesca in acque salse o salmastre, al prefetto se trattasi di pesca in acque dolci.Eseguito il deposito il comandante la capitaneria di porto ovvero il prefetto richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento alla autorita’ giudiziaria e determina, entro il limite del deposito, l’ammontare della somma da pagarsi a titolo di oblazione. La domanda di oblazione puo’ essere respinta avuto riguardo alla particolare gravita’ del fatto o alla personalita’ del contravventore. Si tratta, dunque, di una particolare ipotesi di oblazione discrezionale.La l. 963/1965 si applica invece a qualsiasi tipo di pesca nelle acque territoriali, e, per i cittadini italiani, anche per la pesca nelle acque extraterritoriali. L’art. 14 della predetta legge rimanda ad un successivo regolamento (emanato con D.P.R. n. 1.639/68) la determinazione dei limiti e delle modalita’ idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare, mediante l’individuazione:a) delle norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame;
b) delle zone, dei tempi, degli strumenti, degli attrezzi, degli apparecchi, dei tipi di navi o galleggianti vietati nell’esercizio della pesca, anche in funzione della piscicoltura;
c) dei limiti e le modalita’ dell’impiego di corrente elettrica e di altri sistemi speciali di pesca.
Il successivo articolo 15 stabilisce che, al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, e’ fatto divieto di: a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall’autorita’ amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonche’ pescare quantita’ superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall’autorita’ amministrativa; b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformita’ della necessaria autorizzazione, nonche’ detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l’uso di materie esplodenti, dell’energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonche’ raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici cosi intorpiditi, storditi o uccisi; e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell’avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attivita’ di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonche’ sottrarre od asportare, senza l’anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell’avente diritto; f) pescare in acque sottoposte alla sovranita’ di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.
Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attivita’ espressamente autorizzate.
L’art. 24 sancisce che chiunque violi le predette disposizioni di cui all’art. 15, lettera c) e’ punito, salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato, con l’arresto da un mese ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire sei milioni (da euro 516,00 ad euro 3.098,00).
Chiunque violi le disposizioni dell’articolo 15, lettera d) e lettera f), e’ punito, salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato, con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni (da euro 1.032,00 ad euro 6.197,00). Chiunque violi le disposizioni dell’articolo 15, lettera e) , ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall’articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, e’ punito a querela della persona offesa, con l’arresto da un mese a un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire sei milioni (da euro 516,00 ad euro 3.098,00).Il successivo articolo 25 stabilisce che la condanna per le predette contravvenzioni comporta l’applicazione delle seguenti pene accessorie: a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell’ipotesi prevista dalla lettera e) dell’art. 15; b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge; c) l’obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati; d) la sospensione della validita’ del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l’uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attrezzi con i quali e’ stato commesso il reato.
La giurisprudenza di legittimita’ ha affermato che le sanzioni della sospensione della validita’ del permesso di pesca e della confisca degli attrezzi utilizzati per la pesca possono concorrere, stante le diverse finalita’, relative per la prima ad impedire l’esercizio di ogni attivita’ di pesca nel periodo per il quale viene disposta, e per la seconda a prevenire il reiterarsi dell’illecito anche dopo la cessazione del periodo di sospensione, impedendone per sempre l’utilizzo (Cass pen., sez. III, 7 dicembre 2005, n. 46841).La sospensione del permesso di pesca comporta la impossibilita’ di usare gli attrezzi delle pesca, e tale norma viene ritenuta costituzionalmente illegittima dalla dottrina, in quanto viola il principio di personalita’ delle pena. Infatti la sospensione della validita’ del permesso di pesca colpisce il proprietario della nave, che generalmente non ne e’ il comandante, ne’ chi esercita l’attivita’ di pesca. Inoltre, considerato che con il pescato si retribuiscono in parte i lavoratori, viene violato anche il principio della retribuzione dei lavoratori. In caso di oblazione o di patteggiamento, che escludono l’applicazione delle pene accessorie, queste ultime vengono meno.Qualora il pescato sia stato sequestrato l’interessato puo’ ottenere le restituzione previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale. In tal caso oggetto della confisca e’ la somma depositata. L’art. 26 prevede, invece, una serie di sanzioni amministrative, e stabilisce che chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente art. 15, lettere a) e b), e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni (da 516 euro a 3.098 euro).
E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni (da euro 258,00 a euro 1.549,00) chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni (da euro 516,00 a euro 3.098,00) chi violi le norme del regolamento per l’esercizio della pesca sportiva e subacquea.
E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni (da euro 258,00ad euro 1.549,00) chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici. Alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.
E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila (da euro 103,00ad euro 619,00), salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non consente o impedisce l’ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca.
Infine l’art. 27 si occupa delle sanzioni amministrative accessorie, e stabilisce che alle violazioni dell’art. 15, lettere a) e b) , sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato; b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi; c) l’obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati. Si tratta, dunque, delle medesime pene accessorie previste per le contravvenzioni sopra esaminate, ad esclusione della sospensione del permesso di pesca. Una importante differenza e’ data dal fatto che, non essendo applicabili alle sanzioni accessorie gli istituti dell’oblazione e dell’applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., le predette pene accessorie, paradossalmente, non possono essere escluse mediante la scelta processuale di tali riti, sicche’ la disciplina sanzionatoria, sotto questo aspetto, e’ piu’ rigorosa per le sanzioni amministrative che per le contravvenzioni.Complessivamente possiamo dire che la L. 963/1965, come modificata dalla L. 381/1988, ha previsto un aggravamento del sistema sanzionatorio a tutela delle risorse biologiche marine, e l’istituto della sospensione della licenza di pesca e’ un chiaro indice di tale indirizzo legislativo.
Oltre le norme che sono legate alla cattura del pesce ci sono anche altre norme che riguardano la conservazione, il commercio e l’esportazione dei prodotti ittici. Una di queste e’ la L. 192/77 la quale punisce con ammende le contravvenzioni che riguardano aspetti igienico-sanitari della produzione e vendita dei molluschi.Un’ulteriore norma in tema di “pesca abusiva” si rinviene anche nell’art. 1168 del codice della navigazione, che stabilisce che chiunque, senza l’autorizzazione dell’autorita’ competente, esercita la pesca nei porti e nelle altre localita’ di sosta o di transito della nave e’ punito con l’ammenda fino a 51 euro, depenalizzata ex L. 689/1981. Si tratta tuttavia di una norma che tutela piu’ l’ordine pubblico che la pesca. 5. Diritto penale interno e diritto comunitarioInfine occorre segnalare che la pesca, come sopra accennato, e’ regolata da molti atti normativi di livello comunitario, per cui, in relazione agli aspetti sanzionatori, vengono in rilievo le problematiche relative ai rapporti tra diritto penale interno e diritto comunitario, dato che, come noto, le istituzioni comunitarie non hanno un potere sanzionatorio, poiche’ non esiste un vero e proprio diritto penale comunitario[3]. Gli Stati membri infatti sono particolarmente gelosi della propria autonomia nell’ambito delle legislazione penale, autonomia che nel nostro ordinamento trova la sua espressione nel principio di riserva di legge statale di cui all’art. 25 comma 2 della Costituzione.
D’altro canto, pero’, e’ innegabile l’influenza delle disposizioni comunitarie anche nell’ambito dell’ordinamento penale interno dei vari Stati membri e la stessa giurisprudenza comunitaria, cui si e’ uniformata la nostra giurisprudenza costituzionale, ha da tempo affermato il principio della preminenza dell’ordinamento comunitario su quello degli Stati membri. Pertanto, anche nel campo penale, i nostri giudici, in caso di conflitto tra le norme interne e quelle comunitarie, devono disapplicare la normativa interna, dando prevalenza a quella comunitaria (regolamenti e direttive comunitarie “self executing”). Cio’ puo’ avvenire, pero’, solo a condizione che la normativa comunitaria: non contrasti con i principi fondamentali del nostro ordinamento e con i diritti inalienabili della persona; si limiti ad integrare la normativa interna, attraverso il meccanismo delle norme penali in bianco, in modo da non violare il predetto principio della riserva di legge statuale di cui all’art. 25 comma 2 cost.; abbia ad oggetto solo le materie ad essa riservate, secondo quanto previsto dall’art. 189 del Trattato di Roma ed 11 della Costituzione italiana.
Un discorso a parte deve essere fatto per quelle disposizioni comunitarie di carattere non penale, ma destinate ad avere degli effetti penali nell’ambito degli ordinamenti interni degli Stati membri. Nel nostro sistema normativo tali effetti possono verificarsi quando la norma comunitaria provveda a fornire delle specificazioni, solitamente di contenuto tecnico, di elementi gia’ individuati dalla norma nazionale, cosi influendo sull’ampiezza del precetto penale.
Questa influenza esercitata dalla normativa comunitaria sui settori extrapenali richiamati dalle disposizioni incriminatrici determina ovviamente dei problemi di interpretazione in relazione al fenomeno della successione nel tempo delle norme ed alla conseguente necessita’ di individuare la norma applicabile nel caso specifico. Si pensi al caso in cui una normativa nazionale extrapenale, richiamata dalle norme incriminatici, venga sostituita dalla normativa sopranazionale. E’ evidente che il problema interpretativo che si viene a creare e’ quello dell’applicabilita’ o meno della normativa interna alla luce delle nuove statuizioni di rango comunitario.Da questo punto di vista rimane di estremo interesse la sentenza del Tribunale di Pescara dell’8 febbraio 2005[4], che ha rilevato come, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento Cee n. 1626/94, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in Italia, e’ stata modificata la determinazione della misura di discrimine tra il pesce adulto ed il pesce novello, antecedentemente disciplinata dal regolamento di esecuzione n. 1639/68 richiamato dall’art. 14 della legge n. 963/65 sulla stregua dei criteri, limiti e modalita’ previsti da atti normativi secondari della p.a.. Tali criteri sono stati modificati “in parte qua” dalla successiva entrata in vigore, a far data dal I gennaio 1995, della su richiamata norma comunitaria. E’ stato pertanto ravvisato il reato punito dagli art. 14, 15 e 24 legge n. 963 del 1965 nell’ipotesi di pesca, detenzione, trasporto e commercio del solo novellame inferiore alla taglia minima prevista dall’allegato n. 4 del citato regolamento comunitario
pubblicato il 20 luglio 2007 sulla rivista on line “Diritto all’ambiente”