SOMMARIO:
- Premessa. I vizi della volonta’ nel contratto. –
- In particolare, il dolo. –
- Dolo e truffa contrattuale. –
- Il dolo incidente. –
- Natura della responsabilita’ ex art. 1440 c.c. –
- Criteri di risarcimento del danno da dolo incidente.
1 PREMESSA.
I VIZI DELLA VOLONTA’ NEL CONTRATTOLa disciplina del dolo incidente si inserisce nella piu’ ampia tematica attinente ai vizi del consenso nella formazione della volonta’ contrattuale, la quale viene in rilievo quando tale volonta’ si sia formata in presenza di cause perturbatrici che hanno indotto il soggetto a porre in essere un atto che altrimenti non avrebbe compiuto, o che avrebbe compiuto con diverse modalita’. Il nostro codice civile, seguendo una impostazione tradizionale, ha attribuito rilevanza alle classiche figure dell’errore, del dolo e della violenza quali elementi che incidono in modo anomalo sul processo di formazione della volonta’, determinando tutti, seppure sulla base di diversi presupposti, l’annullabilita’ del contratto. Peraltro risulta pacifico, in dottrina, che la violenza morale ed il dolo incidono sempre sulla fase della formazione della volonta’, mentre l’errore puo’ incidere tanto su questa fase (errore vizio o motivo), quanto sulla manifestazione della volonta’ (errore ostativo).
L’approfondimento di tali tematiche tuttavia esula dall’oggetto specifico delle presenti note, cosi’ come non possono in questa sede essere presi in considerazione gli ulteriori ed innumerevoli casi di divergenza tra voluto e dichiarato (violenza fisica, riserva mentale ecc.), oggetto di discipline disomogenee.
2 IN PARTICOLARE, IL DOLO
Restringendo il campo della nostra indagine al dolo, e’ possibile affermare che quest’ultimo consiste in qualsiasi forma di raggiro che determini un’alterazione nella volonta’ contrattuale del deceptus (omnis calliditas, fallacia, machinatio ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibita, secondo l’antica definizione di Labeone). Da tale definizione si evincono due elementi che necessitano di un breve approfondimento preliminare: l’attivita’ fraudolenta del deceptor, e l’errore della vittima dell’inganno.
Sotto il primo aspetto, non puo’ sfuggire che il dolo, di cui all’art. 1439 c.c., si concretizza necessariamente in un’attivita’ esterna, o meglio (essendo rilevante anche il dolo omissivo, come vedremo) in un comportamento di fatto idoneo ad indurre un uomo medio a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato. Il dolo, in tale accezione, risulta inevitabilmente correlato – seppur dogmaticamente distinto – al dolo inteso quale elemento psicologico dell’ illecito, rilevante non solo nel diritto penale, ma anche in quello civile (cfr. artt. 2043 c.c. e 1225 c.c., in tema, rispettivamente, di responsabilita’ extracontrattuale e di inadempimento delle obbligazioni). Ed invero il raggiro del deceptor, anche se visto sotto l’aspetto dell’attivita’ ingannatoria materialmente posta in essere, postula comunque l’intenzionalita’ della condotta fraudolenta ed il proposito soggettivo di influire sul consenso della vittima[1]. Addirittura, secondo Trabucchi, il dolo, inteso come vizio del volere, e’ proprio una specie del genere piu’ vasto del dolo, inteso come qualificazione psicologica dell’illecito, dal momento che si sostanzia in un’attivita’ intenzionalmente diretta all’illecito stesso. Gia’ gli antichi Romani a tal proposito distinguevano il dolus generalis dal dolus specialis, individuato, quest’ultimo, proprio nella concreta attivita’ ingannatoria[2].Sotto il secondo profilo, occorre sottolineare la stretta continuita’, ed al tempo stesso la separazione dogmatica, tra il dolo e l’errore. Difatti il fine dell’azione dolosa e’, con ogni evidenza, quello di determinare l’errore del deceptus. Tuttavia il dolo rileva come vizio del consenso a prescindere dalla ricorrenza dei requisiti dell’errore, di cui agli artt. 1428 e ss. c.c., essendo necessario e sufficiente,ai fini dell’annullabilita’ del contratto per dolo, che l’attivita’ fraudolenta abbia indotto il raggirato a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato. In altre parole, l’errore, quale vizio della volonta’, e’causa dell’annullabilita’ del contratto solo nei ristretti limiti previsti dalla legge, mentre qualsiasi tipo di errore, che sia determinante del consenso,e’ causa di annullamento del contratto quando sia stato causato dal raggiro del deceptor[3].La tutela del deceptus e’ quindi piu’ intensa rispetto a quella del soggetto caduto in errore, tant’e’ vero che alcuni negozi sono impugnabili per dolo ma non per errore (es. accettazione e rinuncia all’eredita’, divisione)[4]. Pertanto, nella prassi forense, risulta preferibile esperire, sussistendone i presupposti, l’azione di annullamento per dolo, rispetto a quella di annullamento per errore – vizio, essendo piu’ agevole il regime probatorio, ed essendo possibile ottenere, in tal caso, oltre all’annullamento del contratto, anche il risarcimento dei danni a causa dell’illecito posto in essere[5]. L’antica actio doli, infatti, nel diritto moderno si distingue nei due rimedi dell’ annullamento del negozio e del risarcimento dei danni.
La vittima del dolo puo’ anche ricorrere all’azione di inadempimento contrattuale, se ne sussistono i presupposti, e cioe’ se l’autore del dolo non ha eseguito la sua prestazione, se quest’ultima sia giuridicamente e materialmente possibile, e se l’inganno sia ricaduto non su cio’ che spetta al deceptus, bensi’ su altri fattori determinanti del consenso[6].
La maggiore rilevanza del dolo rispetto all’errore quale causa di invalidita’ del contratto all’interno del nostro ordinamento trova fondamento nella particolare riprovazione sociale nei confronti del raggiro. Per gli stessi motivi la disciplina del dolo appare essere, per converso, meno rigorosa rispetto a quella prevista in caso di violenza, ancor maggiormente riprovata a livello sociale. Difatti, mente la violenza e’ causa di annullamento del contratto anche se esercitata dal terzo (art. 1434 c.c.), indipendentemente dal fatto che il contraente che ne trae vantaggio ne sia stato a conoscenza, il dolo del terzo e’ causa di annullamento solo se i raggiri erano noti al contraente che se ne avvale (art. 1439 c.c.).
3. DOLO E TRUFFA CONTRATTUALE
La stretta correlazione che intercorre tra il dolo come comportamento di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 1439 c.c., ed il dolo quale elemento soggettivo dell’illecito penalmente rilevante determina, nella prassi forense, una facile trasmigrazione della richiesta risarcitoria per il danno subito dal deceptus in sede penale, con conseguente minore corposita’ della giurisprudenza civile in tema di dolo. Ed invero, la giurisprudenza della cassazione penale ha piu’ volte affermato che sussiste la truffa contrattuale, punibile ai sensi dell’art. 640 c.p., allorche’ l’agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del contratto, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato[7]. Tuttavia, all’identita’ della situazione di fatto, parimenti rilevante sia in sede civile che penale, non fa riscontro, nei due settori giurisdizionali, una disciplina unitaria, che risponda, cioe’, ai medesimi criteri.Difatti, ai fini della configurabilita’ del reato di truffa di cui all’art. 640 c.p. e’ necessario il conseguimento di un profitto con altrui danno[8]. Tali elementi non sono richiesti dall’art. 1439 c.c., che si limita a sancire l’annullabilita’ del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato.
Pertanto, ben puo’ accadere che un medesimo fatto sia rilevante in sede civile, ai sensi dell’art. 1439 c.c. ovvero ad altro titolo, pur non concretando gli estremi della truffa di cui all’art. 640 c.p.[9].
E’ appena il caso di rilevare che, a differenza di quanto osservato per il delitto di truffa, non si verifica alcuna interferenza tra il dolo di cui all’art. 1439 c.c. e la frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 c.p., la quale si concretizza allorquando l’alienante consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra (aliud pro alio), ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualita’ o quantita’ diversa da quella dichiarata o pattuita. Ed invero, in questo caso l’inganno viene posto in essere successivamente alla conclusione del contratto, cioe’ nella fase esecutiva del rapporto, mentre gli artifici ed i raggiri in cui si sostanza il dolo ex art. 1439 c.c., ed anche la truffa contrattuale, si pongono quale causa determinante del consenso del deceptus.
La rilevanza penale della condotta fraudolenta del deceptor pone un’ulteriore problema, che occorre brevemente delineare, e che riguarda l’esatta qualificazione dell’invalidita’ negoziale da cui risulta essere affetto il contratto concluso per effetto di truffa.Come noto, il nostro codice civile disciplina due ipotesi di invalidita’ negoziale, la nullita’ (art. 1418 e ss. c.c.) e l’annullabilita’ (art. 1425 e ss. c.c.), che regolano vicende eterogenee, determinando conseguenze ben diverse. Per non soffermarci sulla differente disciplina in tema di legittimazione a proporre l’azione, prescrizione, sanabilita’ del contratto, ecc., basti solo considerare che la risposta sanzionatoria del nostro ordinamento rispetto ai negozi nulli e’ la mancata produzione di effetti giuridici, mentre, per i negozi annullabili, viene prevista solo la possibilita’ di una rimozione di tali effetti.Orbene, e’ ben possibile sostenere (ed in giurisprudenza e’ stato sostenuto: cfr. Corte d’Appello di Roma del 27.6.1982) che il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell’altro e’ nullo, ai sensi dell’art. 1418 c.c., in quanto contrario a norma imperativa, e cioe’ all’art. 640 c.p.La giurisprudenza di legittimita’ ha piu’ attentamente rilevato (cfr. Cass civ. sez. II, 10.12.1986 n. 7322, che riforma la predetta sentenza della Corte d’Appello di Roma) che la nullita’ del contratto per contrarieta’ a norma imperativa ex art. 1418 comma 1 c.c. fa riferimento al contrasto che deve sussistere tra le norme cogenti, aventi contenuto positivo o negativo (consistenti, cioe’, in un comando o in un divieto), e la causa del negozio, ossia nella funzione economico – sociale cui esso adempie, come ad esempio avviene nel caso del divieto di patti successori (art. 458 c.c.), del patto commissorio (art. 2744), del testamento congiuntivo o reciproco (art. 589 c.c.) ecc. La causa del contratto, che si presenta cosi’ come una caratteristica oggettiva del negozio che si compie, non puo’ evidentemente essere confusa con la condotta dei contraenti e, tanto meno, nella condotta penalmente rilevante dell’uno a danno dell’altro, consistente in raggiri che, ai sensi dell’art. 1439 c.c., determinano l’annullabilita’, e non la nullita’ del contratto.A tali problematiche rimane estranea l’ipotesi del dolo incidente, che, come vedremo tra breve, non comporta neppure l’annullabilita’ del contratto, bensi solo il diritto al risarcimento del danno in favore del deceptus. La domanda risarcitoria, difatti, ha come presupposto in tal caso che i raggiri non abbiano avuto carattere determinante del consenso e che, pertanto, il contratto resti valido[10]. La giurisprudenza di legittimita’, a tal riguardo, ha chiarito che l’azione di annullamento ex art. 1439 c.c. e quella risarcitoria ex art. 1440 c.c. non sono cumulabili, poiche’ la prima implica l’invalidita’ del contratto, mentre la seconda non incide sull’esistenza del negozio, che sarebbe stato ugualmente concluso anche se a diverse condizioni, ed implica solo l’obbligo del risarcimento a carico del contraente di male fede[11]. La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che, qualora sia stata instaurata una controversia vertente sull’annullamento del contratto per dolo determinante (art. 1439 c.c.), non puo’ essere dedotta per la prima volta, con ricorso per cassazione, l’esistenza di un dolo incidente, trattandosi di questione del tutto estranea all’oggetto della contesa, in quanto idonea a comportare un responsabilita’ per danni del contraente in mala fede, ma non ad interferire sulla validita’ ed efficacia del contratto[12].
4. IL DOLO INCIDENTE
Mentre il dolo determinante (dolus causam dans) e’ caratterizzato dal fatto che che il deceptus stipula un contratto che non avrebbe concluso, se non fosse stato tratto in inganno, il dolo incidente (dolus incidens), come si desume dalla stessa definizione, incide solo sulle condizioni del contratto, che sarebbe stato comunque concluso, ma a condizioni meno onerose per il deceptus.
Anche nel dolo incidente, disciplinato dall’art. 1440 c.c., e’ dunque necessaria una condotta insidiosa, ed idonea a trarre in inganno un contraente di normale diligenza, si’ da indurlo a modalita’ del contratto, cui senza il raggiro non avrebbe acceduto[13]. Tuttavia il comportamento fraudolento del deceptor non costituisce, in tale ipotesi, causa unica o principale del contratto, e non ne determina la stipulazione[14]. Il contratto, pertanto, rimane valido, ma la vittima dell’inganno e’ legittimata a chiedere il risarcimento dei danni subiti[15]. Sara’ dunque necessario fare riferimento alle concrete circostanze del contratto per verificare se i raggiri posti in essere integrano gli estremi del dolo vizio o del dolo incidente[16]. A tal proposito la giurisprudenza ha fatto riferimento, quale criterio distintivo, all’intensita’ del dolo. Quest’ultimo e’ caratterizzato da maggiore intensita’ quando si presenta come fattore determinante del consenso, nel senso che il contratto non sarebbe stato concluso senza l’uso dei mezzi illeciti, con conseguente annullabilita’ del contratto stesso per vizio di volonta’. Il dolo presenta, invece, una minore intensita’ quando esercita influenza solo sulle modalita’ del negozio, rendendolo piu’ gravoso per una delle parti, ma senza incidere sulla validita’ dello stesso, salvo il risarcimento dei danni per l’attivita’ illecita posta in essere[17]. Alla luce di tali principi, ad esempio, viene esclusa l’operativita’ della piu’ mite disciplina di cui all’art. 1440 c.c. quando il dolo della parte abbia determinato addirittura un error in negotio, nel senso che per effetto dei raggiri il soggetto passivo abbia prestato il suo consenso per un negozio completamente diverso da quello che intendeva realmente stipulare (Cass. civ. 25 maggio 1974 n. 1528).La minore intensita’ del dolo incidente rende meno agevole distinguere, in concreto, la ricorrenza di tale vizio rispetto al c.d. dolus bonus, che, a differenza del dolus malus, di cui ci siamo finora occupati, non costituisce affatto un’attivita’ fraudolenta, essendo costituito da quell’insieme di accorgimenti, frequenti nella pratica commerciale, finalizzati ad esaltare la qualita’ della propria merce per indurre la controparte a concludere il contratto (licet mercatoribus sese invicem circumvenire). Difatti l’esaltazione dei beni dell’impresa, purche’ mantenuta nei limiti della correttezza e della buona fede ex art. 1175 e 1337 c.c. non viene ritenuta idonea all’inganno, e non viene socialmente riprovata[18].La necessita’ di difendere la categoria dei consumatori[19] di fronte alle comunicazioni di massa utilizzate dai produttori al fine di favorire l’acquisto di merci, anche di scarsa qualita’, ha comunque indotto il legislatore ad approntare una disciplina idonea ad inibire gli atti di pubblicita’ ingannevole, e a regolamentare dettagliatamente la pubblicita’ in alcuni settori commerciali di particolare importanza, come quello alimentare[20].
Proprio in tema di tutela del consumatore, con particolare riferimento alle ipotesi di dolo incidente, occorre segnalare che nell’agosto 2000 l’Istituto Internazionale per il Consumo e l’Ambiente ha citato in giudizio la Compagnia di Assicurazioni Meie, gia’ multata dal Garante della Concorrenza insieme ad altre compagnie per comportamento anticoncorrenziale, ravvisando gli estremi di una responsabilita’ ex art. 1440 c.c. nella conclusione di accordi con gli assicurati aventi ad oggetto il pagamento di premi commerciali piu’ elevati rispetto a quelli che avrebbero dovuto essere praticati in un mercato concorrenziale[21].
A conclusione del raffronto tra dolo ex art. 1439 c.c. e dolo incidente, e’ possibile sottolineare che, in entrambe le ipotesi, l’attivita’ fraudolenta puo’ essere posta in essere anche mediante un comportamento reticente il quale, nel primo caso, consiste nel tacere circostanze che avrebbero indotto la controparte a non contrarre, mentre nel secondo serve ad occultare un fatto che, se conosciuto dall’altro contraente, ne avrebbe determinato diversamente la volizione (Cass. 26 aprile 1972).Quanto al rapporto tra dolo incidente ed errore, e’ possibile affermare che, mentre quest’ultimo non rileva affatto come vizio della volonta’ se non assume per il contraente un’importanza determinante (errore non essenziale), il dolo incidente ha rilevanza, seppure ai limitati fini risarcitori di cui all’art. 1440 c.c., pur se non ha avuto una funzione determinante ai fini della conclusione del contratto.Per converso, e sempre a causa della maggiore riprovazione sociale, cui abbiamo fatto sopra riferimento, la violenza, a differenza del dolo incidente, e’ causa di annullabilita’ del contratto sia qualora abbia determinato la volonta’ negoziale, sia qualora abbia indotto il soggetto compulsato a compiere il negozio a diverse condizioni[22]. Inoltre, mentre la violenza del terzo determina sempre l’annullabilita’ del contratto, il dolo incidente proveniente dal terzo determina solo, in base al combinato disposto degli artt. 1439 comma 2 c.c. e 1440 c.c., la responsabilita’ per danni del contraente nei limiti in cui sia stato a conoscenza dei raggiri, oltre a quella del terzo stesso ex art. 2043 c.c.[23].
5. NATURA DELLA RESPONSABILITA’ EX ART. 1440 C.C.
Prima di affrontare la tematica, di importanza centrale in materia di dolo incidente, attinente ai criteri di determinazione del quantum del risarcimento,e’ indispensabile soffermarci sulla natura della responsabilita’ ex art. 1440 c.c., anche perche’, alle differenti impostazioni dogmatiche sul punto, fanno seguito diversi criteri risarcitori applicabili in favore del deceptus.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, invero alquanto isolato, la responsabilita’ per dolo incidente avrebbe natura contrattuale[24]. Tale impostazione non sembra tenere nella dovuta considerazione il fatto che il dolo incidente si esplica in una fase in cui il consenso non ancora si e’ perfezionato, con conseguente impossibilita’ di configurare tale responsabilita’ come contrattuale. Tuttavia la detta posizione giurisprudenziale potrebbe risultare non del tutto destituita di fondamento, facendo riferimento non gia’ alla fonte dell’attivita’ dolosa, che nel caso di dolo incidente sicuramente precede il contratto, bensi’ agli effetti di tale attivita’, che risulta comunque posta in essere in funzione della stipulazione del contratto stesso, con conseguente rilevanza di una responsabilita’ di natura contrattuale in tale evenienza[25].
Piu’ consolidato appare, invece, l’orientamento giurisprudenziale incline ad attribuire alla responsabilita’ per dolo incidente natura extracontrattuale[26], con conseguente prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento dei danni derivanti dal fatto illecito, in luogo di quella, piu’ lunga o piu’ breve, prevista per i diritti derivanti dal contratto.
Gli orientamenti piu’ recenti della Suprema Corte si mostrano in particolar modo favorevoli ad attribuire a tale responsabilita’ natura precontrattuale, sul presupposto che la norma di cui all’art. 1440 c.c. costituisca applicazione del principio generale di buona fede contenuto nell’art. 1337 c.c., il quale impone alla parte un dovere di correttezza nel corso della formazione del contratto[27].A sua volta, tale ultima forma di responsabilita’, che tutela l’interesse del soggetto a non essere coinvolto in inutili trattative, o a non subire coartazioni nella fase di formazione della volonta’ contrattuale, e’ oggetto di non uniforme inquadramento dogmatico e giurisprudenziale.
Secondo parte della dottrina, la responsabilita’ precontrattuale rientrerebbe nell’ambito di quella contrattuale[28], dal momento che le parti, dopo l’inizio delle trattative, sono obbligate a mantenere un comportamento conforme ai principi di buona fede, con riferimento al rapporto giuridico in corso, sicche’ la violazione di tale vincolo obbligatorio non puo’ che dar luogo ad una responsabilita’ di tipo contrattuale. Tale tesi e’ ampiamente seguita dalla dottrina tedesca, sulla scia degli insegnamenti dello Jhering[29].La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza quasi costante sostengono che tale responsabilita’ debba essere sussunta nell’ambito di quella aquiliana[30], poiche’ si risolve comunque in una responsabilita’ per lesione della liberta’ contrattuale, che preesiste alle singole trattative in corso, e che va tutelata erga omnes. Non puo’ inoltre essere sottaciuta quella dottrina che configura la responsabilita’ precontrattuale come tertium genus, o come categoria non omogenea, caratterizzata, ma solo dal punto di vista cronologico, dal suo verificarsi entro la fase formativa del contratto[31]. Tale tesi e’rimasta del tutto isolata, dal momento che non viene comunemente ravvisata la possibilita’ di individuare una ulteriore forma di responsabilita’ al di fuori dell’alternativa stabilita dal codice civile tra quella contrattuale e quella extracontrattuale.
Altri infine sostengono che la responsabilita’ precontrattuale ricomprenda al suo interno sia le ipotesi di responsabilita’ contrattuale che quelle di responsabilita’ aquiliana[32].
6. CRITERI DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA DOLO INCIDENTE
In ogni caso, tornando allo specifico oggetto della nostra analisi, puo’ comunque affermarsi che il dolo determina una lesione della liberta’ negoziale, intesa come diritto all’esplicazione dell’autonomia privata, la quale risulta tutelabile – tra l’altro – anche al di fuori delle tradizionali ipotesi della violenza e del dolo, come nel caso di contratto concluso sulla base di informazioni errate fornite colposamente da terzi[33]. In particolare, in tema di dolus incidens, la prova dell’esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, determina la presunzione iuris tantum che senza la condotta illecita le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e piu’ favorevoli per il deceptus, sicche’ quest’ultimo non e’ tenuto a fornire ulteriori prove ai fini dell’an debeatur[34]. Se dunque la lesione della liberta’ negoziale si verifica sempre in presenza di una condotta illecita del deceptor, il principale nodo da sciogliere rimane quello relativo al quantum della pretesa risarcitoria, la quale ha la sua fonte proprio nella lesione della liberta’ negoziale. In particolare, nel dolo incidente, il danno risarcibile deve essere rapportato al pregiudizio costituito dalla minore convenienza dell’affare, cioe’ al minor vantaggio o al maggiore aggravio economico conseguente alla diversa determinazione del contratto per effetto dell’intervento doloso[35].
In passato, la Corte di Cassazione si era mostrata propensa a contenere il danno conseguente a dolo incidente nei limiti delle “differenti condizioni” alle quali il contratto sarebbe stato concluso in assenza di dolo, individuando nella maggiorazione del prezzo un chiaro indice del danno patrimoniale subito dal deceptus[36].Successivamente ha cominciato ad affermarsi un diverso orientamento, secondo il quale il danno risarcibile, nell’ipotesi di dolo incidente, non si esaurisce nelle diverse condizioni alle quali l’accordo viene concluso, bensi’ si estende alla totalita’ dei danni, valutati nel loro complesso, che risultino collegati da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto all’attivita’ fraudolenta posta in essere dal deceptor. Cosi’ la Suprema Corte, con sentenza n. 921 del 9 febbario 1980, in un caso di acquisto di immobile ad un prezzo che il compratore aveva accettato nell’erronea convinzione, ingenerata con raggiro, della sua corrispondenza a quello di mercato, e del possibile ricavo di un reddito in realta’ irrealizzabile, ravvisava il danno dell’acquirente sia nella differenza tra il prezzo versato e quello di mercato (danno emergente), sia nella differenza tra il reddito avuto di mira e quello realizzato (lucro cessante).
Parimenti, con la recente sentenza gia’ citata n. 2956 in data 29 marzo 1999, la Corte di Cassazione, in un caso di vendita di terreno, sul quale pendeva un giudizio petitorio sottaciuto dal venditore all’acquirente, ravvisava il danno del soggetto ingannato anche in quello derivante dalla sospensione dei pagamenti da parte di terzi successivi acquirenti e dalla dazione di garanzie in loro favore, cosi’ estendendo il quantum risarcitorio all’intero pregiudizio, da danno emergente e da lucro cessante, derivante dal comportamento malizioso dell’ingannatore.
E’ interessante notare che proprio quest’ultima sentenza specifica che la norma di cui all’art. 1440 c.c. costituisce applicazione del principio generale di buona fede contenuto nell’art. 1337 c.c., in tema di responsabilita’ precontrattuale, il quale impone alla parte un dovere di correttezza nel corso della formazione del contratto.Come noto, la responsabilita’ precontrattuale, tradizionalmente inquadrata – come sopra ricordato – nell’ambito di quella aquiliana, determina l’obbligo del risarcimento del danno nei soli limiti del c.d. interesse negativo, cioe’ dell’interesse del danneggiato a non iniziare le trattative, per cui tale danno consisterebbe solo nelle spese inutilmente sostenute e nella perdita di altre occasioni contrattuali. In cio’ si sostanziano, rispettivamente, il danno emergente ed il lucro cessante nell’ambito dell’interesse negativo.Pertanto il predetto risarcimento non potrebbe raggiungere la soglia del danno del c.d. interesse positivo, cioe’ dell’interesse all’esecuzione del contratto, rilevante in tema di inadempimento, che si sostanzia nella perdita che il soggetto avrebbe evitato (danno emergente) e dal vantaggio che avrebbe ottenuto (lucro cessante) se il contratto fosse stato eseguito[37].
Invece la sentenza della Corte di Cassazione n. 2956/99, se da un lato ha affermato che la responsabilita’ per dolo incidente ha natura precontrattuale, dall’altro ha, significativamente, ed in linea con i piu’ recenti orientamenti, fatto applicazione di un criterio risarcitorio esteso alla lesione dell’interesse positivo, con cio’ prestando il fianco, tra l’altro, a quella ricostruzione dottrinaria sopra citata secondo cui la responsabilita’ precontrattuale potrebbe ricomprendere al suo interno gli elementi della responsabilita’ contrattuale.Ed invero, se normalmente l’integrale risarcimento del danno conseguente alla lesione della liberta’ negoziale non puo’ che essere limitato a quello del c.d. interesse negativo, come sopra specificato, in tema di dolo incidente e’ sempre piu’ marcato il convincimento che non sia possibile limitare il danno del deceptus a quello del detto interesse negativo, coincidente con il ripristino della situazione in cui il raggirato si sarebbe trovato se non avesse concluso il contratto, e che si debba invece aver riguardo anche al danno dell’interesse positivo all’esecuzione del contratto come se il dolo non vi fosse stato[38].
(su P.Q.M. I/02, 113)
[1] BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto,Milano, 1994, 626.
[2] sul punto si veda TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, 1995, 155.
[3] sul punto si veda TRABUCCHI, op. cit., 155.
[4] si veda GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 1998, 906.
[5] TABUCCHI, op. cit., 155.
[6] BIANCA, op. cit., 628.
[7] cfr: Cass., 7.11.1980, Cervellara, Cass. pen. 1982, 764; Giust. pen. 1981, II, 649; Cass. , 15.2.1987, Miccoli, Cass. pen. 1988, 1449.
[8] danno di natura patrimoniale, secondo una consolidata giurisprudenza: cfr., ex plurimis, Cass. sez V 27.11.89 n. 16304 rv. 182648; contra: Cass. pen. 8 maggio 1987 n. 5705, che ravvisa la sussistenza della truffa contrattuale anche nell’ipotesi in cui la vittima abbia corrisposto il giusto prezzo della cosa fornita, quando risulti che la stessa non sarebbe stata acquistata senza gli artifici ed i raggiri del deceptor, poiche’ viene comunque lesa la liberta’ del consenso nel negozio.
[9] Cfr. Cass. 27.3.1987 n. 2987; Cass. Civ. Sez. III 26.2.1999 n. 1678.
[10] Cass. civ. sez. I, 8 settembre 1999 n. 9523.
[11] Cass. civ. sez. I, 4 aprile 1990, n. 2798.
[12] Cass. civ. sez. I, 14 maggio 1981 n. 3176.
[13] Cass. 21 maggio 1949 n. 1289.
[14] TRABUCCHI, voce “Dolo” in Noviss. Dig. It, VI, Torino, 1960, 149 e segg; in giurisprudenza: Cass. 21 maggio 1949, n. 1289, in Giur. Compl. Cass. civ., II, 471.
[15] cfr. Cass., 21 dicembre 1970, n. 2729, in Mass. Giust. Civ., 1970.
[16] BIANCA, op. cit. 627.
[17] Cass. 26 aprile 1972 n. 1308.
[18] GAZZONI, op.cit., 905.
[19] categoria sempre piu’ tutelata nei diritto comunitario rispetto alle conseguenze dell’agiredoloso: TRABUCCHI, op. cit., 155.
[20] cfr. D. Leg. 25 gennaio 1992 n. 74; D. Leg. 27 gennaio 1992 n. 109.
[21] fonte: Istituto Internazionale per il Consumo e l’Ambiente, comunicato stampa del 3 agosto 2000.[22] RESCIGNO, Diritto privato italiano, Napoli, 1992, 328.
[23] GAZZONI, op.cit., 907.
[24] cfr. Cass. 17 luglio 1976, n. 2840.
[25] RAVAZZONI, La formazione del contratto, II, Milano, 1974, 35.
[26] cfr., ex plurimis, cass. 4 aprile 1990 n. 2798, con particolare riferimento ad un contratto di trasporto marittimo viziato da dolo incidente, in Giur. It., 1991, I, 1, 456 e ss., con nota di IACOVINO.
[27] cfr., ex plurimis, Cass. civ. sez. III, 29 marzo 1999 n. 2956, in Giur. it. 2000, 1992, con nota di DALLA MASSARA.
[28] vedi SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale (Comm.), 215; G. STOLFI, in Rdcommm. 1975, II, 22.
[29] JHERING, Jherings Jahrbucher, 1861, 1.
[30] cfr., ex plurimis: SACCO, Il contratto, 919; BIANCA, op. cit., 161; in giurisprudenza: Cass. 7 agosto 1974, n. 2385, in Mass., 1974. Tale tesi e’ univocamente seguita dalla dottrina francese, MAZEAUD et TUNC, Traite’ theorique et pratique de la responsabilite’ civile, I, Paris, 1965, 148.
[31] sul punto si veda ancora la dottrina citata da DALLA MASSARA , loc. cit., 1193
[32] sul punto si veda la dottrina citata da DALLA MASSARA , loc. cit., 1193
[33] BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilita’, Milano, 1994, 592.
[34] cfr. Cass. 16 agosto 1990 n. 8318.
[35] BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1994, 628.
[36] cfr. Cass., 17 luglio 1976, n. 2840, in Mass. Giust. Civ., 1976; Cass., 16 agosto 1990, n. 8318, in Mass. Giust. Civ., 1990.
[37] BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1994, 178.
[38] cfr. TURCO, Interesse negativo e responsabilita’ pre-contrattuale, Milano, 1990, 700; BIANCA, op. cit., 628, secondo cui, in tema di dolo incidente, il risarcimento del danno si adegua ad un criterio analogo a quello valevole per l’inadempimento.