Tribunale di Lanciano – Sentenza 13 marzo 2001, n. 84 – Pres. Carabba – Est. De Nisco – Buccella c/ Fallimento Mazziotti Bus srl
Processo civile – mancato deposito del fascicolo di parte – decisione sulla base degli atti riscontrabili nel fascicolo d’ufficio.
Ai sensi degli artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c., e’ onere della parte depositare in giudizio il proprio fascicolo con gli atti ed i documenti di causa da utilizzare come fonte di prova, sicche’, in caso di mancato deposito di detto fascicolo, il giudice non puo’ rimettere la causa sul ruolo, per il relativo adempimento, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle gia’ acquisite risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell’altra parte ed in quello d’ufficio.
La sentenza in nota si occupa della problematica, tutt’altro che di scarsa rilevanza, attinente alle conseguenze derivanti dal mancato deposito in giudizio del fascicolo di parte.
Il Tribunale di Lanciano, recependo un consolidato orientamento della Suprema Corte[1], e facendo leva sugli artt. 72 e 74 disp. attuaz. c.p.c., i quali disciplinano rispettivamente il deposito del fascicolo di parte ed il contenuto di quest’ultimo, ha affermato che e’ onere della parte depositare in giudizio il proprio fascicolo con gli atti ed i documenti di causa da utilizzare come fonte di prova, con la conseguenza che, in caso di mancato deposito del fascicolo stesso, il giudice non puo’ rimettere la causa sul ruolo, per il relativo adempimento, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle risultanze istruttorie gia’ acquisite, e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell’altra parte ed in quello d’ufficio.In proposito, gia’ in tema di rito pretorile, piu’ ampio per facolta’ e poteri d’impulso istruttorio del giudice rispetto alle norme previste per il giudizio innanzi al Tribunale, era stato osservato che il potere di rettificazione e di integrazione accordato al Pretore dall’art. 316 c.p.c., cosi come formulato prima della riforma introdotta dalla L. 21 novembre 1991 n. 374, poteva esplicarsi soltanto ove si versasse in tema di lacune istruttorie e di riparabili irregolarita’ di atti e documenti, e non anche nel caso di assoluta inerzia della parte, qual’e’ quella che si riscontra nell’ipotesi di mancato deposito del suo fascicolo. In tal caso anche il Pretore, nonostante l’ampiezza dei suoi poteri istruttori, non poteva rimettere la causa sul ruolo per il deposito del fascicolo, ma doveva pronunciare nel merito sulla base delle gia’ acquisite risultanze istruttorie[2].La ratio che informa tale orientamento giurisprudenziale e’ da rinvenirsi nel principio dispositivo delle prove di cui all’art. 115 c.p.c., secondo cui il giudice, salvi i casi previsti dalla legge, deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti. In virtu’ di tale principio, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in mancanza della denunzia di altri eventi, di un atto volontario della parte, che e’ libera di ritirare il proprio fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio (cfr. art. 169, comma 2, c.p.c.) e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti in esso contenuti al momento del deposito della comparsa conclusionale[3].Occorre tuttavia segnalare che la stessa sentenza della Corte di Cassazione n. 459/1986, espressamente richiamata dal Tribunale di Lanciano nella sentenza in nota, riconosce il rigorismo di tale impostazione, rigorismo che e’ stato sostanzialmente superato da recenti pronunce della Suprema Corte.Secondo queste ultime, l’accertata mancanza di atti e documenti che risultano essere stati ritualmente prodotti in giudizio comporta, di regola, l’obbligo del giudice di disporre la ricerca di essi, con i mezzi a sua disposizione, ed eventualmente di svolgere l’attivita’ ricostruttiva del loro contenuto. Pertanto, la riconduzione dell’asportazione di atti e documenti mancanti alla condotta volontaria della parte che li aveva prodotti costituisce solo un’eccezione a tale regola, la quale puo’ essere fondata su presunzioni deducibili dalle concrete modalita’ dei fatti[4].
Sara’ onere della parte dedurre l’incolpevole mancanza del proprio fascicolo o di alcuni documenti, ove cio’ non dovesse risultare in maniera palese anche in assenza di una espressa segnalazione della parte in tal senso. Solo nel caso in cui dovesse riscontrarsi la volontarieta’ di tale mancanza, quindi, il giudice dovra’ decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione[5].
(su PQM, II/01, 63)
[1] cfr. Cass. civ. 10 aprile 1957 n. 1237; Cass. civ. 30 gennaio 1975 n. 364; Cass. civ., sez. I, 24 gennaio 1986 n. 459.
[2] Cfr. Cass. civ. 26 aprile 1982 n. 2581.
[3] Cfr. Cass. civ. sez. I, 5 dicembre 1992 n. 12947.
[4] Cfr. Cass. civ. Sez. III, 22 dicembre 1995, n. 13058.
[5] Cfr. Cass. civ. Sez. Lav., 29 ottobre 1998, n. 10819.