Tribunale di Sulmona – Sentenza 3 maggio 2005, n. 76 – GUP D’Orazio – Imp.ti C + altri
Usura – momento consumativo del reato
Quando in un contratto di mutuo o di apertura di credito viene convenuto il tasso di interesse – sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio – il momento da individuare per verificarne l’eventuale natura usuraria, sia sotto il profilo penale che civile, e’ quello della conclusione del contratto, alla luce di quanto sancito dalla L. 24/01 (recante “interpretazione autentica della L. 108/96”), a nulla rilevando il successivo pagamento degli interessi, sicche’ va esclusa ogni ipotesi di usurarieta’ sopravvenuta e non vi e’ piu’ spazio, in sede civile, per le pretese di restituzione degli interessi medio tempore corrisposti nonostante l’entrata in vigore della legge antiusuraNOTA – IL REATO DI USURA PRIMA E DOPO LA LEGGE 24/2001Le sentenze in rassegna, relative a due casi giudiziari molto simili, entrambi conclusisi con l’assoluzione degli imputati per i motivi compiutamente enunciati dal G.U.P. del Tribunale di Sulmona, offrono l’occasione per approfondire l’esame delle norme che sono state emanate per fornire una adeguata tutela contro l’usura, in un contesto di continue trasformazioni politico – economiche legate all’affermazione del mercato unico europeo, ed alla sempre piu’ pressante necessita’ di contrastare gli abusi di posizioni dominanti e contestualmente proteggere i contraenti piu’ deboli. In questo quadro, accanto alle norme che hanno rivoluzionato le regole in materia di trasparenza bancaria, o di tutela del consumatore, e’ stata emanata la legge antiusura n. 108/96, che ha completamente riformato la normativa previgente[1]. Prima dell’anzidetta riforma, infatti, il reato di usura era caratterizzato dalla sussistenza dell’elemento oggettivo costituito dalla esosità degli interessi e dall’ulteriore elemento costituito dall’approfittamento dello stato di bisogno. Era dunque rimessa alla discrezionalita’ del giudice del caso concreto la valutazione relativa alla sproporzione tra il tasso pattuito e quello corrente, con gli immaginabili ed inevitabili rischi di disparita’ di trattamento legati alle diverse opinioni degli organi giudicanti. Ancor piu’ sfuggente era l’accertamento dell’approfittamento dello stato di bisogno del soggetto che contraeva il debito, e tutto cio’ finiva per consentire, di fatto, la lecita pattuizione di interessi spesso di gran lunga superiori a quelli correnti.Al fine di fornire una piu’ adeguata tutela contro il reato di usura, e’ stata pertanto introdotta la L. 108/96, la quale ha integralmente modificato l’art. 644 c.p., ha abrogato l’art. 644 bis c.p. (che disciplinava la c.d. usura impropria) ed ha riscritto il secondo comma dell’art. 1815 c.c. Attualmente l’accertamento dell’usurarieta’ dell’interesse pattuito e’ legato ad un criterio oggettivo, e cioe’ al superamento del tasso soglia individuato secondo le modalita’ stabilite dall’art. 2 della predetta legge (e cioe’ al superamento della meta’ del tasso effettivo globale medio, praticato nel trimestre precedente, rilevato dalla Banca d’Italia e pubblicato con decreto dal Ministro del Tesoro). Oltre a tale ipotesi (detta di usura “presunta”) vi e’ anche un ulteriore criterio, di tipo soggettivo e residuale, in base al quale sono qualificabili come usurari gli interessi, anche se inferiori al limite legale, che, avuto riguardo alle concrete modalita’ del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita’, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizione di difficolta’ economica o finanziaria (c.d. usura “in concreto”).L’intento di reprimere in modo energico il fenomeno dell’usura e’ evidente nel disposto dell’art. 4 della L. 108/96, il quale, nel modificare il secondo comma dell’art. 1815 c.c.. ha sostituito al meccanismo della riduzione del tasso usurario a quello legale, quello in base al quale se sono convenuti interessi usurari, la clausola e’ nulla e non sono dovuti interessi.Dunque allo stato di bisogno ed all’approfittamento come elementi costitutivi del reato di usura è stato sostituito un parametro oggettivo, valido sia nel settore penale che in quello civile, con la conseguenza che il superamento del tasso soglia determina sia la consumazione del reato, sia l’applicazione della sanzione civilistica della nullita’ parziale del contratto[2].Proprio la soppressione del requisito dell’approfittamento dello stato di bisogno ha indotto taluni, immediatamente dopo l’emanazione della L. 108/96, a ritenere che, ai fini della consumazione del reato di usura, non doveva aversi riguardo alla stipula del contratto, ma alla percezione (o all’ottenimento della promessa) di interessi usurari. Altri hanno ritenuto, invece, che anche dopo l’introduzione della L. 108/96, il momento consumativo del reato fosse quello della pattuizione, sul rilievo che il comma 4 dell’art. 644 c.p., nel disciplinare gli oneri accessori, faceva riferimento al momento della erogazione del credito, e che anche il nuovo comma 2 dell’art. 1815 c.c., nell’affermare che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola e’ nulla e non sono dovuti interessi”, faceva riferimento al momento della stipula del contratto.Il contrasto dottrinario e’ ben presto divenuto contrasto giurisprudenziale. Diverse corti di merito, qualificando l’usura come reato permanente, hanno individuato il momento della consultazione del reato non con quello della erogazione del credito, bensì con quello della riscossione della rata di capitale ed interessi da parte del creditore[3], facendo leva sul dato letterale dell’art. 644 c.p., il quale, nel punire la condotta di “chi si fa dare o promettere interessi usurari”, faceva riferimento non solo alla promessa, ma anche alla riscossione di interessi superiori a quelli legali. Seguendo tale impostazione, dunque, commetteva il reato di usura chi percepiva interessi superiori a quelli legali anche se, al momento della pattuizione, gli stessi interessi non risultavano usurari.Ulteriore argomentazione a favore della tesi che qualifica l’usura come reato permanente e’ stato individuato nell’art. 644 ter c.p., introdotto dall’art. 11 L. 108/96, il quale, nello stabilire che la prescrizione del reato decorre dal giorno dell’ultimo pagamento degli interessi e del capitale, implicitamente riconosce che il reato di usura si consuma al momento dell’ultima riscossione, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 158 c.p., la prescrizione decorre dal momento in cui il reato si consuma.Altra giurisprudenza di merito, invece, si e’ mostrata incline a qualificare l’usura come reato istantaneo[4], che si consuma al momento della pattuizione della prestazione usuraria, sul presupposto che il mutuo e’ un contratto reale, che si perfeziona con la consegna, da parte del mutuante al mutuatario di una determinata quantita’ di denaro o di altre cose fungibili, sicchè l’obbligo del mutuatario di restituire le rate di mutuo, comprensive del capitale e degli interessi, sorge contestualmente alla consegna del denaro da parte del mutuante, e non di volta in volta al momento della scadenza delle singole rate.Successivamente la Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 ottobre 1998 n. 1077, nel qualificare l’usura come delitto a condotta frazionata o a consumazione prolungata, ha riconosciuto che sia la promessa, sia la dazione degli interessi – la quale costituisce il massimo approfondimento della progressiva lesione dell’interesse protetto – segnano il momento consumativo del reato di usura. Sarebbe assurdo, invero, degradare la periodica corresponsione degli interessi usurari da parte della vittima del reato ad un post factum penalmente irrilevante. Pertanto ben poteva concorrere nel reato di usura, seguendo tale impostazione, chi era intervenuto, dopo la stipula del contratto usurario, solo per la riscossione degli interessi.Sulla scia della predetta sentenza, la Cassazione civile (n. 5286/00) ha provveduto a risolvere il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di merito in ordine alla liceità della riscossione di ratei di mutuo inizialmente stipulati ad un tasso legale, ma che successivamente era divenuto usurario, evidenziando che, sebbene la sanzione della nullita’ parziale del contratto era sancita dal secondo comma dell’art. 1815 c.c. solo in relazione al momento della pattuizione, cio’ non impediva l’operativita’ dell’art. 1339 c.c., che stabilisce l’inserimento automatico nel contratto di “clausole, prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (…)anche in sostituzione di clausole difformi apposte dalle parti”, e dell’art. 1419 comma 2 c.c., che stabilisce che la nullita’ di singole clausole non determina la nullita’ del contratto, laddove le clausole nulle vengano sostituite di diritto da norme imperative.Infine la Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 novembre 2000 n. 14899 hastabilito che, in tema di contratto di mutuo, la pattuizione degli interessi moratori a tasso divenuto usurario, a seguito della L. 108/96, era illegittima anche se convenuta in epoca antecedente all’entrata in vigore di detta legge, e comportava la sostituzione ad un tasso diverso da quello divenuto usurario, limitatamente alla parte di rapporto non ancora esaurito.Appare di tutta evidenza che le anzidette pronunce della Suprema Corte, seppur chiaramente condivisibili dal punto di vista giuridico, hanno iniziato a suscitare notevoli preoccupazioni nel mondo economico e finanziario, posto che, come rilevato da alcuni autori, “il rischio di dover restituire le somme incassate avrebbe potuto far saltare l’intero sistema creditizio”[5].Sostanzialmente, l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione lasciava prefigurare la possibilita’ di una “usurarieta’ sopravvenuta” per quei tassi che, successivamente alla stipula del contratto, fossero divenuti superiori al tasso soglia, e cio’ si poteva verificare sia per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della L. 108/96, sia per quelli stipulati successivamente. L’incertezza del tasso liberamente concordato tra le parti avrebbe avuto ripercussioni negative non solo per gli intermediari finanziari, che si sarebbero trovati a dover rinunciare ai ricavi derivanti dai tassi di interesse inizialmente pattuiti legittimamente, ma anche per i prenditori di credito, che avrebbero avuto sempre piu’ difficolta’ ad indebitarsi a tasso fisso, e per l’economia nazionale in generale, per la prevedibile diminuzione di fiducia degli investitori esteri verso il mercato finanziario italiano.Il legislatore e’ pertanto immediatamente intervenuto emanando il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24, recante “Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, con il quale e’ stato sancito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 comma 2 c.p., per verificare l’usurarieta’ degli interessi occorre fare riferimento esclusivamente al momento della stipula del contratto, e non a quello del loro pagamento.Peraltro, come rilevato da alcuni autori[6], fra le ragioni di straordinaria necessita’ ed urgenza, che avrebbero potuto legittimare l’emanazione di un decreto – legge, non e’ stato menzionato alcun contrasto giurisprudenziale, sicche’ la predetta legge, benche’ formalmente qualificata come interpretativa, sostanzialmente si e’ presentata come innovativa. E l’effetto di tale intervento normativo e’ evidente, posto che e’ stata esclusa la illiceita’ del farsi dare interessi usurari, con un conseguente inevitabile indebolimento della tutela penale in materia di usura. Resta penalmente rilevante solo la promessa di interessi usurari, nonche’ la promessa e la dazione di altri vantaggi usurari.La nuova normativa si prestava ad essere sospettata di illegittimita’ costituzionale sotto diversi profili, ed infatti, immediatamente dopo l’entrata in vigore del predetto decreto legge, diversi Tribunali hanno iniziato ad investire la Consulta di varie questioni di legittimita’ costituzionale.In particolare il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 30 dicembre 2000, sollevava q.l.c. dell’art. 1 comma 1 del decreto legge in esame, in relazione all’art. 3 della Costituzione, in quanto, innanzi tutto, riservava un ingiustificato trattamento di favore per le banche e gli altri enti creditizi che avevano commesso usura a danni di coloro che in passato avevano contratto mutui alle condizioni dettate dal cartello bancario, i quali non potevano piu’ avvalersi delle disposizioni della L. 108/96. Ulteriore lesione del principio costituzionale di eguaglianza sarebbe derivato poi dalla efficacia retroattiva della norma, solo apparentemente di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa, e contrastante con l’interpretazione della L. 108/96 pacificamente accolta dalla giurisprudenza di legittimita’. Il Tribunale di Benevento lamentava altresi la violazione dell’art. 24 Cost., risultando leso il diritto alla tutela giurisdizionale di coloro i quali si erano opposti alle pretese degli istituti di credito “in base al diritto vigente all’epoca della domanda”. Veniva infine segnalata la violazione dell’art. 47 Cost., non essendo la norma finalizzata a tutelare il risparmio bensì l’interesse dei banchieri, e dell’art. 77 Cost., per carenza dei presupposti di necessita’ ed urgenza giustificativi dell’emanazione dei decreti legge.Successivamente il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 27 giugno 2001 sollevava identiche questioni di legittimita’ costituzionale della nuova normativa, segnalando che la nuova norma aveva introdotto una irragionevole disparita’ di trattamento tra coloro i quali erano tenuti a corrispondere somme precedentemente non dovute, ed i percettori delle stesse, “ora ingiustificatamente avvantaggiati, oltre che in sede penale, anche in sede civile”. Veniva ravvisata, inoltre, una ulteriore disparita’ di trattamento tra gli operatori del settore creditizio che avevano correttamente ricondotto i tassi di interesse pattuiti nei limiti legali, e coloro che cio’ non avevano fatto e, parallelamente, tra le rispettive controparti.Con la sentenza del 25 febbraio 2002, n. 29, la Corte Costituzionale, riuniti i giudizi di legittimita’, evidenziava innanzi tutto, per cio’ che atteneva all’asserita violazione dell’art. 77 Cost., che eventuali vizi attinenti ai presupposti della decretazione d’urgenza dovevano ritenersi comunque sanati dalla conversione in legge. Affermava, inoltre, che non poteva ritenersi precluso al legislatore adottare norme finalizzate a precisare il significato di precedenti disposizioni legislative, a prescindere dall’esistenza di una situazione di incertezza nell’applicazione del diritto o di contrasti giurisprudenziali.Quanto alla ragionevolezza della norma censurata, la Corte Costituzionale, con la predetta sentenza, affermava che la norma in esame era finalizzata a chiarire l’obiettivo dubbio ermeneutico che si era posto sul significato delle espressioni “si fa dare (…) interessi (…) usurari” e “facendo dare (…) un compenso usurario” di cui all’art. 644 c.p., in rapporto al tenore dell’art. 1815, comma 2, c.c. (“se sono convenuti interessi usurari”). Ebbene, secondo la Consulta, l’art. 1 comma 1 del D.L. 394/2000, nel precisare che le sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. trovano applicazione con riferimento ai soli casi di pattuizioni originariamente usurarie, impone una interpretazione delle suddette norme codicistiche, come modificate dalla L. 10/96, del tutto lineare e coerente con il generale principio di ragionevolezza.Quanto alla dedotta violazione dell’art. 24 Cost., la Consulta rilevava che l’intervento legislativo in esame, operando sul piano sostanziale, non incideva sul diritto alla tutela giurisdizionale. Quanto, infine, al principio di cui all’art. 47 Cost., quest’ultimo deve essere bilanciato dal legislatore ordinario con altri interessi costituzionalmente rilevanti, nell’esercizio di un potere discrezionale che incontra il solo limite – ritenuto nella specie non valicato dalla Corte Costituzionale – della contraddizione del principio stesso.Venivano pertanto dichiarate non fondate tutte le anzidette questioni di legittimita’ costituzionale. Ulteriori pronunce della Consulta, che parimenti hanno mantenuto intatto il disposto della L. 24/01, sono richiamate dal G.U.P. di Sulmona nella parte motivazionale di entrambe le sentenze.Come attentamente rilevato dal Manna, [7] tutto quel che e’ avvenuto era piu’ che prevedibile, se si considera l’evoluzione che si e’ registrata nell’ambito della tutela contro il reato di usura. Difatti, fino a quando ci si e’ mossi nell’ambito di una dimensione “microeconomia”, qual’era quella che contrassegnava l’art. 644 nell’originaria formulazione del codice Rocco, oppure nell’ambito di una prospettiva di contrasto alla criminalita’ organizzata, qual’era quella che ha portato, con la L. 356/92, all’introduzione della “usura impropria” di cui all’art. 644 bis, non si e’ provocata alcuna reazione nel mondo economico – finanziario, essendo unanimemente riconosciuta la necessita’ di combattere l’usura, nelle espressioni legate alle gravi forme di criminalita’, che le predette norme erano finalizzate a reprimere.Con la L. 108/96, invece, vi e’ un radicale mutamento di prospettiva, posto che, soprattutto in relazione alla fattispecie denominata di usura “presunta”, la legislazione penale creava inevitabili interferenze con il mercato del credito, e con la c.d. criminalita’ dei colletti bianchi, e cio’ ha inevitabilmente determinato agitazioni nel mondo bancario e finanziario, che hanno finito con il condizionare le successive determinazioni del legislatore, confortate dalla Consulta, con gli inevitabili, consequenziali riflessi nella risoluzione dei singoli casi portati all’attenzione della magistratura.Anche le fattispecie concrete poste al vaglio del G.U.P. di Sulmona sono state correttamente analizzate alla luce delle recenti indicazioni del legislatore, le quali hanno portato, nel concorso di ulteriori elementi favorevoli alla posizione degli imputati, parimenti scandagliati con attenzione dal Giudice dell’Udienza Preliminare, alle sentenze di non luogo a procedere passate in rassegna.
Michele Pezone(su P.Q.M. II/2005)
[1] Si legga sul punto C. PASSARELLI, Interessi usurari ed anatocistici alla luce dei recenti interventi legislativi e giurisprudenziali, su www.tidona.com
[2] si legga sul punto VANORIO, Il reato di usura ed i contratti di credito: un primo bilancio, in Contratto e Impresa, 1999, n. 2, 503.
[3] Cfr.Trib Milano, 13 novembre 1997; Trib. Firenze 10 giugno 1998
[4] cfr. Trib. Roma 4 giugno 1998; Trib. Salerno 27 luglio 1998.
[5] A. MANNA, Decreto sui mutui: primo significativo indebolimento della tutela contro l’usura?, su Le nuove voci del diritto (www.studiocelentano.it)
[6] A. MANNA, cit.
[7] A. MANNA, cit.