Ambito di applicazione della normativa
Esaurita la disamina relativa alle sanzioni in materia di rifiuti previsti dal testo Unico sull’Ambiente, possiamo passare ad analizzare la specifica disciplina dei rifiuti portuali che, come sopra detto, e’ ontenuta nel D. Lgs. 182/2003, il quale ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva CE 59/2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, finalizzata ad assicurare alle navi che approdano nei diversi porti dell’Unione Europea adeguati sistemi ove poter conferire non solo i rifiuti inevitabilmente prodotti a bordo della nave, ma anche i residui del carico che altrimenti verrebbero eliminati attraverso sversamenti volontari nelle acque marine.
L’art. 1 del predetto decreto legislativo chiarisce l’obiettivo del provvedimento normativo, che e’ quello “di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonche’ di migliorare la disponibilita’ e l’utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui”.
Tali impianti vengono definiti dall’art. 2, comma 1, lett. e) come strutture, che possono essere fisse, galleggianti o mobili all’interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.
Occorre sottolineare che gia’ dalle predette previsioni relative agli obiettivi della norma, ed alla definizione degli impianti di raccolta, emerge chiaramente come il decreto legislativo 182/2003 si occupi della gestioni dei rifiuti del sistema “nave – porto”, e non del servizio di pulizia, raccolta rifiuti e disinquinamento del porto[1][1]. Per cio’ che attiene a tale servizio, viene in evidenza, oltre alla disciplina generale sui rifiuti sopra esaminata, il decreto del Ministero dei Trasporti del 14/11/1994, il quale ha individuato vari servizi portuali di interesse generale (servizi di illuminazione, idrici, informatici, telematici), tra cui, per l’appunto, i servizi di pulizia, raccolta dei rifiuti e disinquinamento del porto. In base a tale provvedimento la pulizia di tutti gli spazi terrestri non coperti situati entro l’ambito portuale, compresi quelli utilizzati da soggetti terzi, imprese o utenti portuali viene affidata ad imprese competenti a seguito di gara pubblica indetta dall’Autorita’ Portuale o, dove non istituita, dall’Autorita’ Marittima.
Il predetto decreto ministeriale in precedenza regolava anche l’attivita’ di pulizia e raccolta di rifiuti provenienti dalle navi in sosta nel porto, che ora invece ha trovato una disciplina ad hoc con il D.Lgs 182/03.
Pertanto, per i rifiuti della nave ed i residui del carico, si applica il Decreto 182/03, e le relative norme concernenti il conferimento, l’obbligo di notifica ed il regime tariffario, mentre per i rifiuti derivanti dalla pulizia degli specchi acquei e terrestri la principale fonte giuridica di riferimento e’ il nuovo Testo Unico sull’Ambiente, per la parte relativa alla disciplina dei rifiuti (prima regolata dal D.Lgs 22/97), oltre alla L.84/94 (riordino della legislazione in materia portuale) ed al predetto D.M. 14/11/94.2 Gli impianti portuali di raccolta
Fatte le predette necessarie precisazioni, e tornando quindi agli impianti portuali di raccolta previsti dal D. Lgs. 182/2003, l’art. 4 del predetto provvedimento legislativo stabilisce che i porti devono essere dotati, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l’ambiente e per la salute dell’uomo raggiungibili con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili.
A tal fine, la capacita’ degli impianti portuali di raccolta realizzati, siano essi strutture fisse, mobili o galleggianti, deve essere commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti prodotti da navi e di residui del carico provenienti dalle navi che in via ordinaria approdano nel porto, tenuto conto delle esigenze operative degli utenti dello scalo, dell’ubicazione geografica e delle dimensioni del porto e della tipologia delle navi che vi fanno scalo, e deve essere conforme a quanto previsto nel piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti disciplinati dall’art. 5 del D. Lgs. 182/03.
Quest’ultimo prevede che l’Autorita’ portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell’ufficio di sanita’ marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, deve elaborare un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e darne immediata comunicazione alla regione competente per territorio, la quale valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti.
Nei porti in cui l’Autorita’ competente e’ l’Autorita’ marittima, le predette prescrizioni sono adottate, d’intesa con la regione competente, con un’ordinanza che costituisce piano di raccolta.
Occorre a questo punto vedere quali sono le navi alle quali si applica la disciplina prevista nel decreto.
L’art. 3 del D. Lgs. 182/2003 stabilisce che quest’ultimo si applica “alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali”.
Occorre analizzare piu’ dettagliatamente tale disposizione normativa.
Per nave s’intende un’unita’ di qualsiasi tipo che opera nell’ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d’aria (aircraft), i sommergibili, i galleggianti, i pescherecci e le imbarcazioni da diporto.
Il peschereccio e’ individuato come una qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi.
Per quanto concerne le imbarcazioni da diporto, occorre evidenziare che la Legge 172/03 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”, all’art.1, rubricato “modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50”, poi trasfuso nell’art. 3 del D. Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) distingue, nell’ambito delle costruzioni destinate alla navigazione da diporto, i seguenti tipi:
a) “unita’ da diporto”: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) “nave da diporto”: ogni unita’ con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) “imbarcazione da diporto”: ogni unita’ con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
d) “natante da diporto”: le unita’ da diporto a remi e quelle di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati.
Alla luce della predetta elencazione, ha suscitato qualche perplessita’ il fatto che nel decreto D.Lgs 182/03 siano state menzionate solo le imbarcazioni da diporto e non anche le navi, che sono sostanzialmente piu’ grandi, e maggiormente produttive di rifiuti. Tuttavia una interpretazione dell’art. 3 del D. Lgs. 182/203 orientata dai criteri della logica, e non strettamente letterale, consente agevolmente di ritenere comprese, nell’elenco contenuto in tale articolo, anche le navi da diporto.3 Obblighi di notifica e di conferimentoL’art. 6 del decreto prescrive l’obbligo per il comandante della nave diretta verso un porto situato nel territorio nazionale di adempiere agli obblighi di notifica della situazione relativa ai rifiuti a bordo da smaltire, attraverso la compilazione di un modello dovra’ essere trasmesso all’Autorita’ Marittima (Ufficio periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) almeno 24 ore prima dell’arrivo nel porto di scalo, se detto porto e’ noto. Qualora il porto di scalo venga conosciuto a meno di 24 ore dall’arrivo, la predetta notificazione va effettuata non appena il porto di scalo e’ noto. Se la durata del viaggio e’ inferiore a 24 ore, tale notificazione va effettuata prima della partenza dal porto di scalo precedente.
A notifica avvenuta, l’autorita’ marittima trasmette i dati all’autorita’ portuale, laddove istituita, al gestore dell’impianto di raccolta, all’ufficio di sanita’ marittima ed agli uffici veterinari.
Non sono sottoposti al predetto obbligo di notifica i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, omologate per un massimo di 12 passeggeri, dovendosi intendere pero’ tale limite non comprensivo del numero dei componenti l’equipaggio.
Il successivo articolo 7, comma primo, prescrive che il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, deve conferire i rifiuti prodotti dalla nave all’impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto.
In deroga alla predetta disposizione, il secondo comma del predetto articolo prevede che la nave puo’ proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere effettuato tale conferimento, previa autorizzazione dell’Autorita’ marittima, la quale, avvalendosi dell’Autorita’ sanitaria marittima e del chimico del porto, ove presenti, abbia accertato che la stessa nave ha una capacita’ di stoccaggio sufficiente per i rifiuti gia’ prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell’arrivo presso il successivo porto di conferimento. In ogni caso l’Autorita’ competente, qualora ritiene che nel porto di conferimento previsto non sono disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non e’ conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.
Dunque la predetta deroga e’ subordinata dalla legge all’attivita’ di controllo dell’Autorita’ Marittima, che e’ l’organo deputato ad effettuare i controlli in materia di Port State Control.
Il conferimento dei rifiuti e dei residui del carico ad un impianto di raccolta deve avvenire in conformita’ alle disposizioni della Convenzione Internazionale Marpol 73/78, e dei relativi allegati I, II, II, IV e V (riguardanti le merci inquinanti, le sostanze liquide nocive, le sostanze dannose, le acque reflue e quelle di sentina, ed i rifiuti associati al carico).
4 Sistema sanzionatorio
Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, l’art. 13 prevede una serie di sanzioni amministrative per le violazioni commesse dai gestori degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti e dai comandanti delle navi.
I gestori degli impianti e i responsabili del servizio raccolta che non adempiono ai dovuti obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri sono soggetti alle sanzioni di cui all’art. 52 del D.Lgs 22/97, ora contenute nell’art. 258 del Testo Unico sull’ambiente (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari). Per le mancate o inesatte comunicazioni vi e’ la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro, mentre per l’omessa tenuta dei registri di carico e scarico, ovvero per l’incompletezza di tali registri, vi e’ la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. Per i registri relativi a rifiuti pericolosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro, nonche’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione.
Il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di notifica di cui all’art. 6, comma 1 , e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 euro a 30.000 euro.
Il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un’imbarcazione da diporto che, approdando in un porto, non conferisce i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico, in violazione degli artt. 7, comma 1, e 10, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 euro a 30.000.
Il comandante di un peschereccio o di un’imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 500 euro.
Pubblicato il 6 maggio 2007 sulla rivista “Diritto all’ambiente”(www.dirittoambiente.com)
[1]Si legga sul punto, su questa stessa testata, Cristian Rovito “La disciplina dei rifiuti portuali: aspetti tecnico – pratici a quasi due anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 182/2003”.