Tribunale di Teramo – Sentenza 30.1.2002 – Est. Manfredi – Imp. P Azione penale – decadenza per tardiva presentazione della querela – prova.
Prova documentale – documento cartaceo riproducente la videata del messaggio elettronico – valenza di documento originale.
Diffamazione a mezzo internet – conoscenza del messaggio da parte di terzi – presunzione – esclusione.
In forza del principio del favor actionis, spetta all’imputato fornire la prova della decorrenza del termine per proporre la querela rispetto al momento della conoscenza da parte della persona offesa del fatto-reato, in quanto, essendo la relativa decadenza finalizzata a paralizzare l’esercizio di un diritto, si devono seguire criteri rigorosi per il suo accertamento, e l’onere della prova ricade su chi sostiene l’intempestivita’ della querela.I documenti cartacei riproducenti la videata del messaggio elettronico hanno piena valenza probatoria, ai sensi dell’art. 324 c.p.p., dovendosi loro riconoscere valore di documenti originali, in quanto direttamente riproducenti, al pari di una foto o di una ripresa cinematografica, un fatto materiale, consistente, appunto, nella predetta videata, nonostante sia possibile salvare il predetto messaggio elettronico su supporti informatici.
In caso di diffamazione attraverso internet, a differenza di quanto puo’ sostenersi nel caso della stampa o della diffusione televisiva, non puo’ presumersi la conoscenza del messaggio da parte di terzi, essendo del tutto diverso il mezzo di diffusione, rispetto al quale puo’ ritenersi ragionevole dare per provato che un giornale sia letto da piu’ persone, o una trasmissione televisiva raggiunga piu’ spettatori (1).La sentenza in esame, per quanto non recentissima, appare meritevole di essere sottoposta ad alcune valutazioni critiche avendo ad oggetto una fattispecie di grande attualita’, qual’e’ la diffamazione commessa attraverso internet, finora oggetto di poche, contrastanti ed a volte sconcertanti pronunce giurisprudenziali.Molteplici sono gli spunti di riflessione che offre la predetta sentenza, conclusiva di un procedimento penale promosso da un noto istituto di credito italiano contro il sig. P., e relativa ad una vicenda che aveva gia’ avuto una parentesi in sede civile innanzi al Tribunale di Teramo, conclusasi con l’emanazione di un’ordinanza cautelare (in data 11.12.1997) che per la prima volta in Italia “censurava” un sito internet, ordinando la rimozione di ogni notizia lesiva dell’altrui reputazione presente sul predetto sito, ed inibendone l’ulteriore diffusione.
L’analisi della sentenza in rassegna non puo’ che prendere le mosse dalla considerazione, di intuitiva evidenza, che la rivoluzione informatica, oltre ad aver modificato in modo tangibile molte nostre abitudini di vita, ha di fatto aperto la strada a nuove forme di comunicazione di massa, attraverso i canali telematici.Tali forme di comunicazione trovano una loro tutela all’interno del nostro ordinamento nell’art. 21 della Costituzione (“tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parole, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”), tutela che va coordinata con la salvaguardia di altri diritti – parimenti di rango costituzionale (artt. 2 e 3 Cost) – quali il diritto al nome, all’immagine, ed alla reputazione di ogni persona.Poiche’ Internet e’ un mezzo di comunicazione di massa, e’ difatti evidente che attraverso di esso si possono commettere reati legati alla manifestazione del proprio pensiero e reati contro l’altrui onore e reputazione (diffamazioni, ingiurie, diffusioni di scritti o disegni osceni, ecc.).
Il nostro Legislatore, che pure ha mostrato di essere consapevole delle nuove problematiche connesse alla diffusione degli strumenti informatici, emanando la c.d. legge sulla “criminalità informatica” (L.547/93), ed introducendo nel codice penale articoli come il 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) o il 623-bis (in tema di reati contro l’inviolabilita’ dei segreti), non ha effettuato alcuna integrazione normativa con riferimento ai reati contro l’onore, che sicuramente possono essere commessi attraverso Internet, dal momento che alcuna integrazione normativa era apparsa all’uopo necessaria, rimanendo l’aggressione al bene giuridico tutelato sostanzialmente invariata anche in caso di offesa arrecata attraverso internet, e non sussistendo il pericolo di interpretazioni estensive o analogiche delle norme penali.A questo punto e’ necessario esaminare specificamente quali sono le modalità di comunicazione mediante il collegamento ad internet, per verificare la effettiva possibilita’ di commissione di reati contro l’onore in relazione ad ogni singola modalita’.
Innanzi tutto viene in rilievo l’utilizzo della posta elettronica, che consiste in un messaggio spedito attraverso un sistema di computer collegati in rete, e ricevuto in una casella postale virtuale di cui puo’ disporre ogni utente collegato ad internet. La corrispondenza telematica, come ogni altra corrispondenza privata (epistolare, telegrafica, telefonica), non puo’ essere violata (si veda il quarto comma dell’art. 616 c.p., introdotto dall’art. 5 L. 547/93), e va tutelata sia sotto il profilo della segretezza, che sotto quello della liberta’, ai sensi dell’art. 15 della Costituzione.Sicuramente attraverso la posta elettronica si puo’ commettere il reato di ingiuria ai sensi del secondo comma dell’art. 594 c.p., posto che, dal combinato disposto del predetto comma e del quarto comma dell’art. 616 c.p. sopra richiamato, risulta evidente l’equiparazione della ingiuria realizzata mediante comunicazione “con scritti o disegni” a quella realizzata per via telematica attraverso la posta elettronica[1].La fattispecie delittuosa sara’ perfezionata, ovviamente, nel momento in cui il destinatario avra’ percezione dell’offesa, leggendo il testo dell’e-mail, il che puo’ avvenire anche a distanza di molti giorni dall’invio di quest’ultima.Mediante l’uso della posta elettronica si puo’ commettere anche il reato di diffamazione, che si perfeziona nel momento in cui il messaggio diffamatorio viene percepito da parte di soggetti diversi dalla persona offesa. Poiche’ in questo caso le e-mail saranno indirizzate a diversi destinatari, viene in rilievo la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale il momento consumativo del reato coincide con la seconda comunicazione, non occorrendo che le varie comunicazioni avvengano simultaneamente, e rimanendo irrilevante l’intervallo di tempo piu’ o meno lungo tra di esse.Un altro modo di comunicare in internet e’ attraverso l’uso dei newsgroups, cioe’ di aree di discussione sui piu’ disparati argomenti. Tali aree costituiscono una sorta di bacheca virtuale che raccoglie le varie opinioni degli utenti sugli argomenti trattati, e che e’ accessibile da parte di tutti gli iscritti al gruppo.Il newsgroup e’ dunque caratterizzato dal fatto che i messaggi inviati via mail da ogni utente possono essere letti da una molteplicita’ di appartenenti al gruppo. In ogni caso, per il perfezionamento del reato di diffamazione, dovra’ comunque essere dimostrata l’effettiva percezione da parte di terzi dell’affermazione offensiva.Sicuramente e’ possibile porre in essere condotte ingiuriose o diffamatorie anche attraverso l’uso di una chat, che consente di combinare la forma scritta dei messaggi con la simultaneita’ della conversazione. In tale caso pero’, risulta essere difficilmente individuabile l’autore del reato, solitamente celato dietro uno pseudonimo o nick – name.Infine e’ possibile commettere un reato contro l’onore attraverso un sito web, come nel caso in esame. Uno spazio web viene acquistato attraverso un contratto di hosting con il fornitore del servizio, che consente di ottenere un indirizzo I.P. il quale identifica in modo univoco il sito e ne consente la visualizzazione del contenuto attraverso un browser.
La comunicazione effettuata attraverso l’uso di una pagina web, a differenza di quella inviata via mail, e’ potenzialmente diretta erga omnes, sicche’, quando un messaggio denigratorio sia propagato attraverso questo mezzo particolarmente diffusivo, appare giustificabile l’adozione del trattamento sanzionatorio piu’ severo previsto dal terzo comma dell’art. 595 c.p. (” offesa recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita’ “).
Anche il reato di diffamazione mediante l’uso di una pagina web si consuma nel momento in cui i destinatari percepiscono le espressioni offensive dell’altrui reputazione. Tale aspetto e’ di importanza centrale ai fini della statuizione contenuta nella sentenza in esame.
Il Tribunale di Teramo, dopo aver richiamato una sentenza della Suprema Corte che aveva affermato che il delitto di diffamazione mediante internet deve essere considerato come un reato di evento, evento che si realizza con la percezione del messaggio da parte di terzi, e che risulta temporalmente e concettualmente differenziato rispetto alla condotta costituita dalla immissione dei dati (si tratta della sentenza n. 4741 del 27.12.2000, sulla quale torneremo in seguito), esclude la sussistenza della prova in ordine alla realizzazione dell’evento, ritenendo di non poter presumere la conoscenza del messaggio offensivo da parte di terzi, come invece potrebbe avvenire nel caso della stampa o della diffusione televisiva, e ritenendo quindi integrata nella fattispecie concreta l’ipotesi del tentativo.La predetta statuizione, sicuramente favorevole alla posizione dell’imputato, e’ oggettivamente non condivisibile, ed e’ supportata da una serie di motivazioni che si prestano ad essere oggetto di censure elementari.Una prima motivazione viene individuata dal Tribunale di Teramo nella maggiore diffusivita’ della comunicazione a mezzo stampa o a mezzo radio-televisione rispetto a quella effettuata tramite internet. Il predetto Tribunale, invero, afferma che “puo’ ritenersi effettivamente ragionevole dare per provato che un giornale sia letto da piu’ persone o che una trasmissione televisiva raggiunga piu’ spettatori”.Cio’ non e’ affatto vero, e si potrebbe anzi sostenere il contrario. Innanzi tutto una pagina web ha una diffusione su scala mondiale, mentre i giornali o lo trasmissioni televisive hanno ambiti di diffusione ben piu’ ridotti. Inoltre una pagina web rimane raggiungibile finche’ non viene rimossa, quindi anche per un periodo di tempo teoricamente illimitato, mentre un giornale, una rivista, o una trasmissione televisiva sono fruibili dal pubblico per un arco di tempo limitato (i giornali finche’ non vengono ritirati dall’edicola, le trasmissioni televisive per la sola durata della messa in onda). Cio’ fa si che un messaggio offensivo diffuso attraverso internet abbia maggiori probabilita’, da un punto di vista temporale e spaziale, di essere letto rispetto ad un identico messaggio diffuso con la stampa o con il mezzo radio-televisivo.Attribuendo rilevanza alla diffusivita’ del mezzo di comunicazione, poi, si finirebbe per giungere a conclusioni del tutto arbitrarie in ordine all’effettiva consumazione del reato di diffamazione, che si potrebbe considerare consumato se la notizia diffamatoria sia apparsa su un importante testata nazionale, e solo tentato se la predetta notizia sia pubblicata su un giornalino ciclostilato, potendosi presumere l’avvenuta percezione della notizia diffamatoria da parte di terzi solo nel primo caso. Per evitare il pericolo di statuizioni del tutto discrezionali, la Suprema Corte ha affermato, in tema di diffamazione a mezzo stampa, che l’elemento della comunicazione con piu’ persone si puo’ ritenere in re ipsa, per il fatto stesso della pubblicazione e della diffusione del mezzo usato, indipendentemente dal grado di diffusivita’[2].Una seconda motivazione viene individuata dal Tribunale di Teramo nel fatto che, in caso di diffamazione a mezzo stampa, una prima diffusione si realizza al momento della consegna da parte dello stampatore delle prescritte copie in adempimento dell’obbligo previsto dalla L. n. 374/89 (momento in cui dovrebbe considerarsi consumato il reato[3]), mentre tale disciplina non opera in caso di diffamazione su internet. Il predetto rilievo non appare essere un valido motivo per negare la presunzione di conoscenza del messaggio offensivo da parte di terzi, una volta che il predetto messaggio sia stato pubblicato su una pagina web, per le motivazioni sopra espresse.A proposito dell’applicabilita’ della legge sulla stampa agli scritti giornalistici pubblicati in internet, occorre osservare che quasi tutte le testate hanno realizzato una propria pagina web, aggiornata quotidianamente, con la quale mettono a disposizione dell’utenza il proprio giornale on-line, e cio’ ha fatto sorgere il problema, ampiamente dibattuto in dottrina, circa l’applicabilita’ alle riviste telematiche della legge sulla stampa n. 47 dell’8 febbraio 1948, ed in particolare dell’art. 5 della predetta legge, che prevede l’obbligo di registrazione delle testate.
Sulla scorta del tenore letterale dell’art. 1 della L. 47/1948 (“sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”), una parte della dottrina ritiene che la rivista telematica non possa considerarsi come carta stampata, con conseguente inapplicabilita’ della predetta legge[4].Altra parte della dottrina, facendo leva sul principio secondo il quale la norma va interpretata in rapporto alla situazione esistente al momento della sua applicazione, afferma che le riviste telematiche hanno il requisito ontologico ed il requisito finalistico, relativo alla diffusione delle notizie, che la legge richiede ai fini della registrazione del periodico, con conseguente possibilita’ di equiparare la rivista telematica a quella cartacea[5]. Tale ultimo orientamento dottrinario e’ stato condiviso dallo stesso Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti (il quale, con parere in data 12.10.1995 auspicava che le riviste telematiche fossero sottoposte all’obbligo di registrazione e fossero dirette solo da giornalisti iscritti al relativo albo), ed e’ stato rafforzato dalla L.62/2001, la quale stabilisce che “il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicita’ regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, e’ sottoposto agli obblighi previsti dall’art. 5 della L. 47 del 1948”, con conseguente obbligo di registrazione per le riviste on-line aventi una periodicita’ regolare[6].La problematica in esame ha grande rilevanza, dal momento che dall’impossibilita’ di ricondurre le pubblicazioni su internet alla nozione di stampa, deriva che, in caso di dichiarazioni diffamatorie on-line, non saranno applicabili, stante il divieto di estensione analogica in malam partem della norma penale, ne’ l’art. 13 L. 47/1978, che punisce la diffamazione a mezzo stampa, ne’ gli artt. 57, 57 bis e 58 c.p., che prevedono sanzioni, rispettivamente, per il direttore responsabile, l’editore e lo stampatore della rivista.
Un terzo ed ultimo elemento di valutazione preso in considerazione dal Tribunale di Teramo per fondare il proprio convincimento relativo alla mancanza di prova in ordine alla consumazione del reato e’ dato dal fatto che “nessun sito puo’ essere raggiunto per caso”.
Anche quest’ultimo assunto e’ errato e soprattutto fuorviante. Innanzi tutto lo stesso Giudice teramano contraddice la predetta affermazione quando afferma, immediatamente dopo, che “il sito attivato dal P. poteva essere consultato solo da chi lo avesse cercato oppure, del tutto casualmente, avesse seguito una interrogazione all’interno dei motori di ricerca utilizzando parole chiave contenute nel sito del P.”. Si da’ atto, quindi, che il raggiungimento casuale di un sito e’ ben possibile, ed e’ anzi l’accadimento piu’ ricorrente nel corso di una “navigazione” in internet.
Ma cio’ che maggiormente rileva e’ che, seguendo il ragionamento in esame, si potrebbe parimenti sostenere che nessun articolo su carta stampata puo’ essere letto per caso, e che si dovrebbe provare concretamente l’avvenuta percezione della notizia diffamatoria da parte del lettore. Addirittura si puo’ estremizzare il ragionamento arrivando a sostenere che neppure l’acquisito del giornale da parte del lettore puo’ costituire una prova certa in ordine alla percezione, da parte di quest’ultimo, di una notizia diffamatoria contenuta in un articolo presente sul predetto giornale, che potrebbe rimanere non letto.Si torna, quindi, ad avvertire l’esigenza di ancorare il convincimento in ordine all’avvenuta percezione della notizia diffamatoria ad un criterio di ragionevolezza, che non puo’ che essere quello della presunzione di conoscenza della predetta notizia da parte di terzi quando quest’ultima, per le caratteristiche del mezzo di diffusione, e’potenzialmente rivolta erga omnes.
Un apparente problema, legato alla particolare diffusivita’ della comunicazione attraverso un sito web, potrebbe essere dato dall’eventualita’ che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive, dal momento che, in tal caso, si potrebbe sostenere che venga integrato il delitto di ingiuria aggravata ai sensi del quarto comma dell’art. 594 c.p., piuttosto che quello di diffamazione. In realta’, in tale caso, il messaggio si dirige ad una cerchia talmente vasta di fruitori, che l’addebito lesivo si colloca in una dimensione ben piu’ ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso, sicche’ verrebbero in rilievo le stesse argomentazioni che hanno portato la giurisprudenza, in analoghi casi verificatisi con l’uso dei giornali, della radio o della televisione, a riconoscere la sussistenza del reato di cui all’art. 595 c.p.[7]Poiche’ la diffusivita’ della comunicazione attraverso internet e’ tale da travalicare sempre, perlomeno potenzialmente, i confini nazionali, un primo serio problema che gia’ e’ stato affrontato in giurisprudenza e’ quello relativo alla giurisdizione del Giudice italiano quando l’azione e l’evento del reato siano avvenuti in due Stati diversi, tra cui quello italiano.
In un caso in cui le frasi diffamatorie erano state immesse in un sito internet all’estero, ma erano state percepite in Italia da soggetti che si erano connessi al predetto sito, la Corte di Cassazione, cassando la sentenza del Tribunale del Riesame di Genova, che aveva negato la giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria italiana nel predetto caso, ha affermato che il reato di diffamazione “si consuma non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano terzi rispetto all’agente ed alla persona offesa”, e pertanto, in applicazione dell’art. 6 comma 2 c.p., in base al quale il reato si considera commesso nel territorio italiano quando su di esso si sia verificata in tutto o in parte l’azione o l’omissione ovvero l’evento che ne sia conseguenza, ha affermato la giurisdizione del Giudice italiano[8].La predetta soluzione, sicuramente in linea con i principi del nostro ordinamento, potrebbe essere foriera – ove adottata a livello internazione – di diversi effetti negativi, quali la pluralita’ di processi cui sarebbe esposto l’autore delle frasi diffamatorie nei vari Stati in cui queste ultime vengono lette, e la contraddittorieta’ delle relative decisioni, derivante anche dalla diversita’ dei modelli sanzionatori in materia di reati di opinione nei vari ordinamenti[9].Per cio’ che attiene alla competenza territoriale in materia di illeciti diffamatori, e’ ormai pacifico che, in caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa si fa riferimento al luogo di prima diffusione dello stampato, mentre nel caso di diffamazione commessa con il mezzo radio – televisivo, e’ competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa, ai sensi dell’art. 30 co. 5 L. 223/90. Per quanto riguarda la diffamazione a mezzo internet, e’ interessante esaminare una recente ordinanza resa in sede civile della Corte di Cassazione, la n. 6591 dell’8 maggio 2002, con la quale, in tema di danno da diffamazione via internet, e’ stata sancita la competenza del giudice del luogo di verificazione dei lamentati danni, e cioe’ del luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi del soggetto, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell’offesa alla sua reputazione.Con la predetta ordinanza la Suprema Corte ha superato un precedente orientamento seguito da numerosi tribunali, i quali in casi analoghi avevano sancito la competenza territoriale del giudice del luogo di ubicazione del server sul quale erano state caricate le pagine incriminate, o di residenza dell’autore dell’inserimento delle frasi offensive[10], ed ha mostrato di voler maggiormente tutelare la persona offesa dal reato, che puo’ rivolgersi al giudice della propria citta’ di residenza[11].A proposito del risarcimento del danno patrimoniale, in tema di diffamazione a mezzo stampa o a mezzo radio-televisivo, la giurisprudenza e’ rigida nel richiedere la prova concreta che la pubblicazione della notizia abbia realmente provocato, secondo un nesso di causalita’ immediata e diretta, una diminuzione patrimoniale dell’offeso, e cio’ rende difficilmente risarcibili i danni patrimoniali derivanti dalla predetta diffamazione. Lo stesso principio operera’ anche per la diffamazione a mezzo internet.Per cio’ che attiene invece ai danni morali, che si presumono sempre sussistenti in tali casi, stante il patimento ed il disagio che caratterizzano la situazione della persona offesa, la giurisprudenza, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ha elaborato dei parametri indicatori dell’entita’ del danno, quali la tiratura del periodico, la diffusione nazionale o locale di esso, il risalto dato alla notizia, oltre alla gravita’ delle affermazioni diffamatorie ed alla qualita’ della persona offesa. E’ evidente che alcuni dei predetti parametri non si prestano ad essere oggetto di valutazione in caso di diffamazione a mezzo internet. Si pensi ai parametri relativi alla tiratura del giornale, o alla diffusione nazionale o locale di esso. Proprio la sentenza in rassegna, che nega la possibilita’ di presumere la conoscenza da parte di terzi del messaggio offensivo contenuto su un sito web, ci da’ la misura di quanto possa essere difficile utilizzare i parametri elaborati dalla giurisprudenza in tema di diffamazione a mezzo stampa nei casi di diffamazione on-line.In realta’, il fenomeno internet ha dato origine a molteplici problemi di interpretazione e di applicazione delle norme vigenti nel nostro ordinamento, sia in sede penale (si pensi, ad esempio, alle difficolta’ che incontrano gli operatori del diritto di fronte ai reati di duplicazione abusiva di programmi informatici, oppure di fonte ai sequestri di materiale informatico, ecc.), sia in sede civile (basti pensare alla contrattazione telematica, alla firma digitale, ecc.).I giudici chiamati a risolvere i predetti problemi inevitabilmente fanno ricorso alle proprie conoscenze specifiche nel mondo dell’informatica, per tentare di adattare le fattispecie concrete all’astratto dato normativo. La chiave di volta della statuizione in esame e’ data proprio dalle parole contenute in uno degli ultimi capoversi della motivazione, “non vi sono argomenti fondati su dati esperienziali affidabili che possano consentire di affermare la verificazione dell’evento (come sarebbe, ad es., nel caso di una trasmissione televisiva)”.Poiche’ le esperienze affidabili sono sempre quelle che vengono fatte personalmente, e’ evidente che le sentenze relative a fattispecie che coinvolgono il mondo dell’informatica saranno tanto piu’ condivisibili quanto maggiore sara’ l’esperienza specifica dei giudici in tale settore. Chi naviga in internet l’intera giornata, e magari non guarda la televisione, probabilmente avra’ un’opinione diversa da quella espressa dal Tribunale di Teramo in ordine alla consumazione del delitto di diffamazione.La sempre maggiore diffusione degli strumenti informatici, nelle nostre abitudini di vita quotidiane ed anche nel settore della giustizia (si pensi all’imminenza del c.d. processo telematico) sicuramente determinera’ una crescente sensibilita’ degli operatori del diritto in materia informatica, e favorira’ soluzioni interpretative piu’ rispondenti alle nuove esigenze derivanti dallo sviluppo tecnologico.
Michele Pezone
(su PQM I/03, 86)
[1] Si legga in proposito B. Fiammella in La diffamazione in internet, articolo pubblicato sulnumero del 2000 della rivista In Iure Praesentia.
[2] Cfr. Cass. Sez. V penale n. 181032/88
[3] cfr. Cass. pen. 185066/90
[4] si legga in proposito V. Zeno – Zencovich, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1998, pag. 15.
[5] Si legga in proposito M. Cammarata, Regole vecchie in un mondo nuovo, 9 luglio 1998 in www.diritto.it. Tale indirizzo trova riscontro nella sentenza del Tribunale di Roma del 6 novembre 1998, con la quale il predetto Tribunale si e’ pronunciato in modo favorevole in relazione alla richiesta di registrazione presentata dal direttore della rivista giuridica on line “Interlex”. Nello stesso senso si sono pronunciati anche il Tribunale di Voghera il 30.12.1999 e il Tribunale di Napoli il 18.3.1997.
[6] F. Abruzzo, Vanno registrate le testate on line, in Il Sole 24-Ore, 1 luglio 2001.
[7] Cfr. Cass. sez. V penale, 17 novembre 2000 n. 4741
[8] Cass. pen., 27 dicembre 2000, n. 4741.
[9] cfr. S. Perron, Internet e diffamazione: problematiche giuridiche e Corrias-Lucente, Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa.
[10] Cfr. Trib. Lecce, 16.11.2000; Trib. Lecce 24.02.2001; Trib. Latina 07.06.2001.
[11] per un ampio commento dell’ordinanza di legga F. Di Ciommo, Art. 20 c.p.c. e illeciti commessi tramite Internet (una regola a valere per tutti i mezzi di comunicazione di massa?), in Foro It. 2002, I, 198