Il 22 aprile 2009 il Parlamento europeo, accogliendo le raccomandazioni della sua commissione Ambiente per lo stretto controllo del legno e dei suoi derivati commercializzati sui mercati europei, ha emanato il regolamento (COM(2008)0644-C6-0373/2008-2008/0198(COD)), il quale ha apportato notevoli miglioramenti alla bozza di legge finalizzata ad imperdire l’importazione di legno di orgine illegale nei nostri mercati.
Secondo le stime attuali, il 20% del legno che arriva in Europa è, infatti, di origine illegale, il che significa che l’Unione europea è corresponsabile dei processi di scomparsa delle ultime foreste primarie e delle conseguenti perdite di biodiversità, con incidenza anche sui problemi dei cambiamenti climatici del nostro pianeta e sui diritti delle popolazioni che dipendono dalle foreste. In questo contesto l’Italia ha notevoli responsabilità, essendo – secondo le stime ufficiali – il sesto importatore al mondo di prodotti forestali.
Con il predetto regolamento, l’Unione Europea ha compiuto un passo in avanti, ponendo l’accento sulle responsabilità degli operatori che commercializzano legname sul mercato europeo.
Lo scopo del regolamento, come chiarito nella risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009, è quello di far cessare il commercio nell’Unione di legname e prodotti del legno provenienti da attività di taglio illegale, in assolvimento degli obblighi e degli impegni contenuti, tra l’altro, nella Convenzione sulla diversità biologica del 1992 (CDB); nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione del 1973 (CITES); negli accordi sui legni tropicali (ITTO) del 1983, 1994 e 2006; nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2002 (UNFCCC) nella Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione del 1994; nella Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo del 1992; nella Dichiarazione di Johannesburg e il Piano d’attuazione adottati dal Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002; nella Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (UNCED) del 1992; nell’Agenda 21 adottata dall’UNCED nel giugno 1992.
In particolare, il dibattito sul tema della Gestione Forestale Sostenibile (GFS) è stato avviato nella Conferenza Ministeriale sulla Protezione delle Foreste in Europa di Strasburgo (1990). Nella conferenza successiva, svoltasi ad Helsinki nel 1993, sono stati definiti i criteri da considerarsi a base della GFS, ed in quella ulteriore tenutasi a Lisbona nel 1998 sono state definite le linee guida operative che possono essere utilizzate, su base volontaria, per promuovere la GFS in ogni paese.
Il regolamento del 22 aprile 2009 sopra indicato prevede, finalmente, che possano essere esportati verso la Comunità europea solo il legname ed i prodotti del legno ottenuti in conformità della pertinente legislazione nazionale, nel quadro sistematico delle licenze conformi al piano d’azione per l’applicazione delle normative, la governance ed il commercio nel settore forestale (FLEGT).
A tal fine, solo i prodotti elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all’istituzione del sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea proveniente da paesi partner di cui all’allegato I del predetto regolamento devono essere considerati come ottenuti legalmente, purchè conformi con il regolamento e le disposizioni di esecuzione.
Occorre, dunque, riconoscere gli sforzi compiuti dai paesi che hanno concluso con la Comunità europea accordi volontari di partnerariato (VPA) FLEGT per quanto riguarda la definizione di legname di provenienza legale.
Ad esempio, un VPA per contrastare l’esportazione illegale di legname è stato sottoscritto tra l’Unione europea e la Repubblica Democratica del Congo, per cui, dal 2011, il legno grezzo e lavorato, proveniente dal Congo, dovrà possedere un certificato che dimostri che provenga da zone disboscate legalmente, rispettando le norme ambientali ed il benessere delle popolazioni interessate dai tagli.
I principi enunciati nei VPA, per quanto riguarda la predetta definizione di “legname di provenienza legale”, devono comprendere e garantire la gestione sostenibile delle foreste, il mantenimento della biodiversità e la protezione delle comunità che dipendono dalle forste.
L’applicazione di criteri di legalità deve inoltre comportare il rispetto di norme internazioni, tra cui quelle dell’Organizzazione africana per il legno e dell’Organizzazione internazionale per il legno tropicale, e deve contribuire all’attuazione di raccomandazioni intrernazionali, tra cui quelle riguardanti la mitigazione del cambiamento climatico, la riduzione della desertificazione e la tutela della biodiversità.
Visto che i prodotti del legno sono generalmente soggetti a numerosi passaggi prima della commercializzazione sul mercato, ed al fine di non moltiplicare inutilmente gli oneri amministrativi, il regolamento in esame ha previsto che solo gli operatori che commercializzino per la prima volta legname e prodotti del legno, e non tutti gli operatori attivi nella catena di distrubuzione, debbano essere assoggettati all’obbligo di istituire un sistema completo di misure e procedure (il sistema della dovuta diligenza) per ridurre al minimo il rischio di commercializzare legname e prodotti del legno di provenienza illegale. Ovviamente, i successivi operatori nella catena di approvvigionamento hanno il dovere di esercitare ogni cautela al fine di non acquistare legname o prodotti del legno da fonti illegali, verificando sui prodotti le indicazioni relative al fornitore da cui proviene il legame.
Il regolamento rimanda alle autorità competenti il compito di verificare il rispetto dei predetti obblighi e di effettuare i controlli ufficiali, tra cui quelli doganali, finalizzati a verificare il paese di origine, il nome della specie, il volume, il peso, il valore, la legalità della raccolta del legname o del legno contenuto nei prodotti derivati e il nominativo dell’operatore che ha fornito il legname. I controlli possono includere, tra l’altro, l’esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento delle procedure, anche mediante un sistema di tracciabilità per seguire i percorsi dei prodotti del legno soggetti a commercio internazionale, con la possibilità di disporre, in caso di accertamento di violazioni, la cessazione immediata delle attività commerciali, nonché il sequestro del legname e dei prodotti del legno ed ogni altra misura finalizzata ad impedire la continuazione delle violazioni.
Il regolamento non impedisce agli Stati membri di stabilire requisiti più rigorosi per la produzione e l’origine del legname. In ogni caso, gli Stati membri devono adottare le disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento, sanzioni che possono essere penali (per le quali vi è riserva di legge statale) o amministrative, e vanno proporzionate al grado del danno ambientale ed al valore dei prodotti del legno interessati dalla violazione.
Appare evidente, dunque, che il regolamento in esame abbia concentrato la sua attenzione sulla responsabilità dell’importatore, il quale commette un reato qualora importi o detenga illegalmente legname o prodotti del legno.
Come detto, tale reato dovrà essere previsto da una legge dello Stato, che dovrà essere sufficientemente determinata nella previsione della fattispecie penale, al fine di evitare di essere aggirata dagli operatori del settore.
Pertanto, dovranno essere ulteriormente definiti i confini della dovuta diligenza cui si fa riferimento nel testo, e dovranno essere specificamente formate in tale materia le autorità che dovranno svolgere le verifiche doganali per controllare il commercio internazionale dei prodotti del legno, al fine di fornire gli adeguati strumenti cognitivi per accertare la commissione di fatti costituenti reato.
Infine, si deve rimarcare, affinchè questo intervento normativo non si risolva in una mera enunciazione di buoni principi, che il vero problema della certificazione del legno proveniente da paesi in via di sviluppo è data dall’enorme difficoltà di assicurare che siano applicate le leggi dei paesi di provenienza. Per questo motivo, attualmente, la maggior parte dei legnami africani non può essere oggetto di certificazione. La soluzione, pertanto, è quella di acquistare legnami, come alcuni che provengono dalle foreste amazzoniche, che presentino la certificazione FSC (Forest Stewardship Council), la quale viene rilasciata solo a quelle imprese che soddisfino i criteri e i principi stabiliti dal Consiglio per la Gestione Forestale Sostenibile per una silvicoltura ecologicamente, socialmente ed economicamente sostenibile.
Occorre, dunque, che siano previste, accanto alle sanzioni penali per gli importatori di legname illegale, ed accanto all’istituzione di corsi di formazione per le autorità deputate al controllo ed alla repressione di tale tipo di reato, anche le misure per incrementare la certificazione del “taglio sostenibile”e l’informazione su tali problematiche da rivolgere ai consumatori, affinchè questi ultimi possano adottare un atteggiamento critico ed orientare in modo sostenibile le scelte di acquisto.
Da ultimo, per completare la disamina della materia, occorre accennare al fatto che la Legge n. 308/04 per il riodino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale si era preoccupata di di delegare al governo il compito di emanare un decreto per garantire incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l’utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al potenzionamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati.
Il decreto emanato sulla base della predetta legge di delega, e cioè il D. Lgs. n. 152/06 (norme in materia ambientale), però, non ha attuato questo specifico potenziamento, che invece può contribuire a ridurre i problemi derivanti dall’eccessivo sfruttamento delle foreste per ricavarne legname e prodotti del legno.
L’auspicio è che il nostro Ministro dell’Agricoltura, il quale è chiamato – assieme ai Ministri dell’Agricoltura degli Stati membri – a regolamentare il settore, voglia dare il proprio contributo affinchè i principi della gestione forstale sostenibile e i contenuti precettivi del regolamento sopra esaminato trovino in breve tempo concreta attuazione.