Tribunale di Chieti – sentenza n. 882/03 del 18 dicembre 2003 – Est. Spiniello – imp. M.
Maltrattamento di animali – detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura – scarsa luminosita’ e poca aerazione delle gabbie, ridotta possibilita’ di deambulazione – sussiste
La detenzione di animali (nella specie cani e gatti) in gabbie di dimenzioni tali da non consentire la normale deambulazione degli stessi ed in condizioni tali da non assicurare la necessaria luminosita’ ed aerazione degli ambienti integra gli estremi del reato di maltrattamento di animali di cui all’art. 727 c.p.
Circa un anno e mezzo fa, veniva pubblicato su questa rivista un provvedimento del Presidente del Tribunale di Pescara, il quale, in una causa di separazione tra coniugi, aveva disposto l’affidamento di due cani, gia’ conviventi con la coppia, ad uno dei coniugi con l’obbligo di averne cura, e con il diritto dell’altro coniuge di prendere i detti cani e tenerli con se’ per alcune ore nel corso di ogni giorno.
Il predetto provvedimento si prestava, per la sua peculiarita’, ad essere oggetto di una serie di riflessioni sotto il profilo giuridico, riflessioni che venivano sviluppate, con impareggiabile profondita’ di pensiero, dal Coordinatore della Redazione di questa rivista, il quale, dopo aver spaziato dalla problematica relativa alla “capacita’ di diritto degli animali” alle nuove normative in tema di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, dopo aver richiamato la Dichiarazione dei diritti degli animali (del 15.10.78) elaborata dall’UNESCO e la L.473/93, che ha riformulato l’art. 727 c.p. nella direzione della tutela dell’animale in quanto essere capace di provare sofferenza, concludeva la propria disamina al detto provvedimento presidenziale, ravvisando nello stesso “un contributo alla costruzione della soggettivita’ e dei diritti degli animali”[1] .
La lettura della predetta nota, che affronta compiutamente anche il tema del maltrattamento degli animali (dalla formulazione antecedente alla novella del 1993, che tutelava solo il sentimento di pieta’ che l’uomo prova verso gli animali, alla formulazione attuale, che tutela anche gli animali in se’, in quanto autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore), ci consente di esaminare con le giuste cognizioni ermeneutiche la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Chieti, la quale si impone all’attenzione del lettore per la straordinaria scrupolosita’ con la quale il predetto giudice ha individuato le possibili cause di sofferenza per gli animali coinvolti nella vicenda.
Il giudice, innanzi tutto, evidenzia la “imperdonabile trascuratezza” dell’imputato per cio’ che attiene alle precarie condizioni igieniche delle gabbie, ed al riguardo afferma che “i gatti sono particolarmente scrupolosi nella nettezza del proprio pelame, che ripuliscono continuamente facendo in modo che non venga sporcato da escrementi che sono adusi financo a sotterrare”. In tal modo il giudice del Tribunale di Chieti dimostra di aver bene interpretato quella che e’ stata la principale novita’ introdotta dalla riformulazione dell’art. 727 c.p., e cioe’ la necessita’ di punire la detenzione dell’animale quando sia incompatibile con la sua natura e quindi con le sue caaratteristiche etologiche, che devono essere specificamente prese in considerazione al fine di verificare la sussistenza del reato.
Il giudice passa poi ed esaminare le possibilita’ di movimento degli animali,in particolar modo dei cani, ed afferma: “le gabbie erano di forma pressoche’ quadrata, sicche’ gli animali non godevano neppure di un sia pur angusto corridoio dove tentare di praticare almeno qualche passo, sicche’ erano costretti a girare su se stessi per effettuare almeno i minimi movimenti vitali”. E, di fronte alle risultanze delle prove testimoniali, dalle quali era emerso che l’imputato e le figlia portavano a spasso alcuni esemplari, il giudice afferma: “pochi minuti di passeggio non sono certo bastevoli ad assicurare un movimento giornaliero ideale o almeno sufficiente”. Ancora una volta, il giudice prende in considerazione i bisogni degli animali, in relazione alle loro caratteristiche etologiche, ed immagina la sofferenza dei cani per la scarsa possibilita’ di deambulazione, ritenendo ancor piu’ fondata l’accusa di maltrattamento mossa nei confronti dell’imputato.
Viene parimenti condotto un esame scrupolosissimo in merito alle cattive condizioni di luminosita’ ed aerazione delle gabbie, e viene lamentata anche la presenza di oggetti di risulta e cianfrusaglie con spuntoni acuminati e bordi taglienti, che potevano mettere in pericolo l’incolumita’ degli animali ed erano certamente sintomatici di “incuria e scarsa zoofilia”.
La sentenza in rassegna, dunque, si allinea perfettamente con quello che e’ l’orientamento piu’ evoluto della giurisprudenza di legittimita’, che ha ravvisato la sussistenza del reato di cui all’art. 727 c.p. in svariati casi, come quello in cui i proprietari avevano trascurato il proprio cane, denutrendolo e lasciando che le zecche e le pulci infestassero il suo corpo fino alla morte[2], ovvero quello in cui il proprietario aveva lasciato il proprio cane in auto, sia pure parcheggiata in zona d’ombra e con i finestrini leggermente aperti, in periodo estivo, cosi’ da determinare la morte dell’animale per l’eccessivo calore[3], ovvero quello in cui l’imputato aveva abbandonato nel proprio giardino due gattini in tenera eta’, deceduti per inedia[4], fino ad arrivare ad una recentissima sentenza in cui e’ stato ritenuto colpevole del reato di maltrattamento di animale un uomo che aveva preso a calci un cane, pur non cagionando ad esso alcuna lesione[5].
Il predetto orientamento e’ chiaramente correlato con la sempre maggiore sensibilita’ sociale verso il mondo animale, che attualmente si e’ evoluta al punto tale che la stessa riforma dell’art. 727 c.p. apportata con la L. 473/1993, avvenuta poco piu’ di dieci anni fa, appare allo stato inadeguata e bisognosa di radicali modifiche.
Ed invero, l’attuale testo dell’art. 727 c.p., rispetto a quello previgente, si e’ limitato a delineare con maggiore precisione le varie modalita’ esecutive del reato (unico) di maltrattamento di animali, apportando una serie di innovazioni pregevoli (quali la previsione dell’abbandono di animali domestici; le aggravanti dei mezzi particolarmente dolorosi, della morte dell’animale, delle attivita’ legate alle scommesse clandestine; l’individuazione di settori entro i quali i maltrattamenti sono da considerarsi piu’ gravi, come il traffico, il commercio, il trasporto, l’allevamento, la mattazione, gli spettacoli), ma individuando una risposta sanzionatoria solo di tipo pecuniario, con le immaginabili conseguenze pratiche in ordine allo scarso effetto dissuasivo della norma, ai tempi rapidi di prescrizione del reato, al facile ricorso all’oblazione, che non puo’ trovare gli impedimenti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 162 bis c.p., neppure con riferimento alla permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili dal contravventore[6].
Per superare i problemi legati alla scarsa incisivita’ dell’attuale normativa, problemi piu’ volte denunciati da tutte le associazioni cosiddette animaliste, e’ stato gia’ predisposto ed e’ al vaglio delle Camere il testo del disegno di legge recante “Disposizioni a tutela degli animali”, che prevede l’inserimento di un nuovo titolo dopo quello relativo ai delitti contro la moralita’ pubblica ed il buon costume, e cioe’ il titolo IX – bis, relativo ai delitti contro il sentimento per gli animali. All’interno di tale titolo, dovranno essere contenute diverse norme, relative ai delitti di uccisione di animali (che sara’ punito con la reclusione da tre a diciotto mesi), all’utilizzo di animali per spettacoli o manifestazioni vietati (che prevede pene detentive, in alternativa alla multa, da quattro mesi a due anni di reclusione), o all’utilizzo di animali per combattimenti (che prevede la pena detentiva, congiuntamente a quella pecuniaria, da uno a tre anni di reclusione, da aumentarsi da un terzo alla meta’ in caso di sussistenza di attivita’ delittuose aggravate dalla ripresa o dalla registrazione dei combattimenti, ovvero dall’utilizzo di minorenni o di persone armate.
Il maltrattamento di animali si configurera’ in caso di lesioni inflitte per crudelta’ o senza necessita’, o quando l’animale viene sottoposto a sevizie, a comportamenti o a fatiche insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, e sara’ punito con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multada euro 3.000,00 ad euro 15.000,00.
L’art. 727 c.p., invece, sara’ sostituito da una norma specifica, sempre di natura contravvenzionale, in tema di abbandono di animali domestici, che sara’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00. Alla stessa pena soggiacera’ chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura.
Il predetto disegno di legge (n. C432/B), gia’ approvato dalla Camera nel gennaio 2003 e dal Senato nel luglio 2003, e’ stato approvato con alcuni emendamenti, in terza lettura, dai deputati della Commissione Giustizia in sede referente, ed e’ in attesa di essere varato definitivamente, in quarta lettura, dal Senato della Repubblica.
Indubbiamente l’imminente riforma rappresentera’ un significativo passo in avanti verso il riconoscimento della soggettivita’ e dei diritti degli animali e consentira’ al nostro ordinamento di allinearsi agli altri paesi dell’Unione Europea nella repressione dei tristi fenomeni legati al barbaro sfruttamento ed al maltrattamento degli animali.
Michele Pezone
(su PQM, I/04, 93)
[1] Franco Sabatini, “Una breve visita allo zoo-diritto (e dintorni)”, in P.Q.M. n. II/2002, pagg. 51 e ss.
[2] Cfr. Cass. Pen., sez. V., 28 agosto 1998, n. 9556.
[3]Cfr. Cass. Pen. sez. III, 24 giugno 1999, n. 9905, in Dir. e Giur. Agr. 2001, 269, con nota di Mazza.
[4] Cfr. Cass. Pen., sez. III, 10 luglio 2000, n. 11056, in Cass. pen. 2001, 3421.
[5] Cfr. Cass. pen., sez. III, 16 ottobre 2003, n. 46291, in D&G – Dir. e Giust., f. 46, 26, con nota di Rosi
[6] Si legga, sul punto, Pietro Pomanti, “Brevi note in tema di maltrattamento di animali”, in Cass. pen. 1996, 3, 809