Tribunale di Pescara – Sentenza 19 marzo 2002 – Pres. Spinaci – Est. Tascone – Imp. P + 6.
Bancarotta fraudolenta – amministratore di fatto – responsabilita’ penale – sussiste.
L’amministratore di fatto, e cioe’ colui che, pur in assenza di un’efficace deliberazione assembleare di nomina, abbia esercitato, in modo continuativo ed in posizione di autonomia decisionale, funzioni gestorie (amministrative, contabili, organizzative) riservate dalla legge agli amministratori di diritto della societa’, risponde del reato di bancarotta a titolo autonomo, quale diretto destinatario della norma incriminatrice, e non necessariamente in concorso con l’amministratore di diritto, dal momento che le norme penali che riguardano gli amministratori di societa’ fanno riferimento non ad una formale attribuzione di qualifiche, ma all’esercizio concreto delle funzioni che dette qualifiche sostanziano (1).Reati societari – responsabilita’ ex art. 40 cpv c.p. dell’amministratore di diritto – presupposti.
Ai fini dell’accertamento della responsabilita’ penale dell’amministratore di diritto per attivita’ illecite poste in essere esclusivamente dall’amministratore di fatto (e quindi al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di entrambi) ai sensi dell’art. 40 cpv c.p. (mancato impedimento dell’evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire), occorre verificare la sussistenza, per cio’ che concerne l’elemento oggettivo, del nesso di causalita’ tra l’omissione dell’amministratore di diritto e realizzazione del fatto-reato da parte dell’amministratore di fatto, con valutazioni di probabilita’ vicine alla certezza, nonche’ la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, quantomeno nella forma attenuata del dolo eventuale. Tale accertamento va condotto in maniera rigorosa specialmente in caso di reati posti in essere mediante condotte omissive, al fine di evitare di creare figure di responsabilita’ oggettiva, non consentite dal nostro ordinamento e contrastanti con il comune sentire (2).False comunicazioni sociali – comunicazioni con destinatario unico – insussistenza del reato.
Con l’art. 11 L. 3 ottobre 2001 n. 366 “Delega al Governo per la riforma del diritto societario” il legislatore, in tema di false comunicazioni sociali, nel limitare la rilevanza penale della falsita’ alle comunicazioni sociali diverse dai bilanci e dalle relazioni dirette “ai soci o al pubblico”, ha espunto dal sistema le comunicazioni con un unico destinatario, pubblico o privato, così recependo le critiche della dottrina a quella giurisprudenza che, in tali casi, integranti piuttosto una sorta di truffa a consumazione anticipata, riteneva sussistente il reato di cui all’art. 2621 c.c., cosi’ disconoscendo il fatto che il piu’ rigoroso trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 2621 c.c. rispetto a quello previsto dall’art. 640 c.p. trova la sua “ratio” proprio nella molteplicita’ dei destinatari della falsa comunicazione sociale, con conseguente diffusivita’ dell’offesa, mentre la truffa, come tutti i reati contro il patrimonio, prevede la determinatezza del soggetto passivo (3).Falsita’ ideologica – manifestazioni di volonta’ – insussistenza del reato.In tema di falsita’ ideologica, non possono ricomprendersi, nel concetto di “fatti non rispondenti al vero”, gli enunciati volitivi, dal momento che l’alternativa vero – falso richiede termini di raffronto di tipo storico – descrittivo, e non a contenuto dispositivo o dichiarativo di intenti, con la conseguenza che, mentre e’ ravvisabile il falso ideologico nell’indicazione di adesioni, nel programma di cui all’art. 2333 c.c., di esponenti di spicco del mondo finanziario non rispondenti al vero per stimolare le sottoscrizioni,non e’ invece ravvisabile alcun illecito penale nella costituzione di una societa’ di capitali mediante il ricorso a prestanome per occultare l’effettiva presenza di persone di dubbia fama o dai precedenti inquietanti, essendo tale attivita’ inquadrabile nella nozione civilistica di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, priva di rilevanza penale (4).La sentenza in esame offre l’occasione per esaminare le linee guida della recente riforma del diritto societario, operata dal Governo con il decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001 n. 366, ed in particolare della riforma della disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le societa’ commerciali.Tale riforma e’ indubbiamente finalizzata a razionalizzare la previgente normativa frammentaria e disorganica, contenuta nel codice civile (artt. 2621 – 2642) ed in numerose leggi speciali (tra le quali la L. 216/1974, c.d. riforma stralcio della S.p.A., il D.P.R. 30/1986, che ha recepito la seconda direttiva CEE in materia societaria, il D.Lgs. 385/1993, c.d. testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ed il D. Lgs. 58/1998, c.d. testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).La predetta opera di razionalizzazione e’ stata attuata mediante il restringimento del numero delle fattispecie penali e l’introduzione di nuove ipotesi di reato finalizzate a colmare vuoti normativi da tempo segnalati dalla dottrina penalistica, il tutto nel piu’ rigoroso rispetto di alcuni principi basilari del diritto penale di rango costituzionale, richiamati nella stessa relazione governativa al D. Lds. 61/2002: determinatezza e tassativita’ dell’illecito, in modo da garantire la conoscibilita’ del precetto; sussidiarieta’, con conseguente limitazione dell’intervento penalistico a quelle fattispecie per le quali non siano ritenute sufficienti altre tecniche sanzionatorie, di tipo civile o amministrativo; e soprattutto offensivita’, intesa come selezione dei beni giuridici penalmente rilevanti, e conseguente tipizzazione delle sole condotte veramente lesive di tali beni.Tra le varie fattispecie di reato interessate dalla riforma, viene in rilievo, nel caso che ci occupa, la falsita’ in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, oggetto di approfondite analisi in sede di acquisizione dei pareri del Parlamento, tanto che le originarie disposizioni elaborate dal Governo in attuazione della delega hanno subito, sul punto, sensibili correzioni.
Nella sua precedente formulazione, l’art. 2621 n. 1 c.c. puniva gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di societa’ i quali, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, avessero fraudolentemente esposto fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della societa’, o avessero nascosto, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni medesime. Tra i possibili soggetti attivi del reato erano previsti inoltre, ed espressamente, anche i promotori ed i soci fondatori, atteso che le comunicazioni sociali interessate dalla norma potevano avere ad oggetto anche fatti concernenti la costituzione della societa’.Per cio’ che atteneva all’oggetto materiale del reato, la giurisprudenza era solita ricomprendere, nel concetto di “comunicazioni sociali”, tutte quelle comunicazioni, scritte od orali, sia interne che esterne, dirette a soci, creditori, terzi, poste in essere da soggetti qualificati nell’ambito della societa’ e nell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite[1], con l’inevitabile conseguenza di una incredibile dilatazione dell’intervento punitivo in tale materia.
La giurisprudenza inoltre, per cio’ che riguardava l’elemento psicologico, dava spazio all’operativita’ della disciplina del dolo eventuale, e ravvisava la natura plurioffensiva del reato in esame, che avrebbe leso non solo l’interesse collettivo alla veridicita’ delle comunicazioni sociali, ma anche gli interessi individuali, di natura patrimoniale, della societa’, dei soci, dei creditori.
Per integrare il predetto reato, di pericolo presunto, era sufficiente, secondo la medesima giurisprudenza, oltre alla lesione dell’interesse collettivo sopra specificato, il semplice pericolo di lesione di uno dei succitati interessi di natura individuale.Il D. Lgs. 61/2002, conformemente a quanto previsto dalla legge delega, ha delineato, a differenza della previgente normativa, autonome fattispecie incriminatrici, differenziate sul presupposto della esistenza o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.
La prima fattispecie, configurata nel nuovo testo dell’art. 2621 c.c. rubricato “False comunicazioni sociali”, continuera’ a salvaguardare – come si legge nella relazione governativa – la fiducia che deve poter essere riposta da parte dei destinatari nella veridicita’ dei bilanci o delle comunicazioni sociali. Si tratta di un reato di pericolo concreto, di natura contravvenzionale, e punito solo se commesso con dolo intenzionale[2].
La seconda fattispecie, configurata nel nuovo testo dell’art. 2622 c.c. rubricato “False comunicazioni sociali in danno ai soci e ai creditori” è posta a tutela esclusiva del patrimonio. Si tratta di un reato di evento (costituito dalla diminuzione del patrimonio dei soci o dei creditori), di natura delittuosa, che si articola in due distinte fattispecie, riguardanti l’una gli illeciti commessi nell’ambito di societa’ quotate, procedibili d’ufficio, e l’altra gli illeciti commessi nell’ambito delle altre societa’ di capitali, procedibili a querela di parte.
Appare evidente come la scelta del legislatore sia ricaduta sulla tecnica della c.d. “progressione criminosa”, sul doppio presupposto che la trasparenza delle comunicazioni sociali deve essere perseguita, piuttosto che attraverso la minaccia di sanzioni penali, sopratutto mediante le potenzialita’ di autotutela dei mercati, e che occorre attuare una sorta di “privatizzazione” della disciplina in materia, tutelando maggiormente il patrimonio dei soci e dei creditori[3].
A ben vedere, nell’operare le riforme in esame, il legislatore si e’ ispirato ad alcuni criteri che ultimamente hanno riguardato anche la riforma del diritto penale tributario, attuata con il D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74. Ed invero, quest’ultimo decreto ha configurato le infedelta’ nelle dichiarazioni fiscali come reati di danno, specificando le soglie, in termini di imposta evasa, al di sopra delle quali e’ prevista la punibilita’ della condotta delittuosa.
Parte della dottrina ha da subito criticato la trasformazione del delitto in contravvenzione (invece che in illecito amministrativo) nell’ipotesi in cui la falsita’ non abbia cagionato danni patrimoniali ai soci o ai creditori, rilevando come la perseguibilita’ d’ufficio della contravvenzione mal si concilia con la perseguibilita’ a querela della piu’ grave ipotesi delittuosa prevista per le societa’ non quotate[4].Al di la’ dei predetti rilievi dottrinari, e volendo procedere ad una disamina piu’ approfondita delle innovazioni apportate alla normativa che ci occupa, occorre innanzi tutto segnalare che, tra i soggetti attivi del reato, non sono piu’ ricompresi i promotori ed i soci fondatori, dal momento che tra le comunicazioni incriminabili non sono piu’ previste quelle riguardanti la costituzione della societa’, che nella prassi non erano mai venute in rilievo in relazione alla fattispecie in esame. Naturalmente un falso posto in essere nella fase costitutiva della societa’ potra’ continuare a rilevare penalmente, potendo configurare, se ve ne sono gli estremi, il reato di truffa o quello di cui all’art. 2623 c.c., qualora il falso sia contenuto in prospetti che sollecitano investimenti.Quanto all’elemento oggettivo, la nuova normativa sanziona l’esposizione di fatti materiali, ancorche’ oggetto di valutazioni (cioe’ stime fondate su una serie di elementi, che costituiscono generalmente una componente predominante delle voci del bilancio[5]), non rispondenti al vero e l’omissione di informazioni, la cui comunicazione sia imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’, purche’ le dette condotte, sia quella attiva che quella omissiva, siano idonee ad indurre in errore i destinatari (soci o pubblico) sulla predetta situazione. Pertanto la fraudolenza, che prima rilevava solo sul piano dell’elemento psicologico del reato, ora rileva oggettivamente dal punto di vista dell’attitudine ingannatoria della condotta[6].Quanto all’oggetto materiale, la nuova normativa specifica che le comunicazioni sociali incriminabili, diverse dai bilanci e dalle relazioni, devono essere tipiche, cioe’ espressamente previste dalla legge, sicche’, ad esempio, le dichiarazioni rese oralmente durante le assemblee o i comunicati stampa, che la precedente giurisprudenza riteneva passibili di sanzione penale ai sensi della previgente impostazione normativa, non saranno piu’ rilevanti a seguito della riforma in esame.A questo punto e’ importante sottolineare che le predette comunicazioni sociali, per rilevare penalmente ai sensi della nuova normativa, oltre ad essere tipiche, devono essere dirette ai soci o al pubblico, per cui restano escluse dall’ambito di applicabilita’ della norma sia le comunicazioni interorganiche (le quali potrebbero continuare ad essere sanzionate a titolo di impedito controllo ex art. 2625 c.c.), sia – come nel caso di specie – le comunicazioni con unico destinatario (pubblico o privato), in favore del quale residua, se ne ricorrono i presupposti, la tutela penale prevista dall’art. 640 c.p. Si tratta di un intervento normativo chiaramente restrittivo, da tempo atteso dalla dottrina, e finalizzato ad arginare l’eccessiva dilatazione dell’ambito di applicazione del reato di false comunicazioni sociali finora attuato dallo giurisprudenza[7].
E’ opportuno segnalare che la relazione governativa si preoccupa di precisare che il fisco non puo’ essere ricompreso nel concetto espresso dal termine “pubblico”, sicche’ il reato societario e quello tributario potranno concorrere qualora siano presenti nella medesima fattispecie gli elementi di entrambi i predetti illeciti, come sancito finora, anche nel previgente assetto normativo, dalla giurisprudenza di legittimita’[8].L’ambito delle comunicazioni passibili di sanzione penale e’ stato, inoltre, esteso alle informazioni rese in relazione a beni estranei al patrimonio della societa’, ma da quest’ultima posseduti fiduciariamente.La nuova normativa contempla anche casi di non punibilita’ della falsita’ in esame, a prescindere dalla sussistenza del danno cagionato ai soci o ai creditori. Ed invero, ai sensi degli artt. 2621 co. 4 e 2622 co. 6 c.c., il fatto non e’ punibile se e’ frutto di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Inoltre, ai sensi degli artt. 2621 co. 3 e 2622 co. 5, il fatto non e’ punibile se le falsita’ o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo, o comunque determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%, soglie per la cui determinazione non puo’ tenersi conto dell’anzidetto limite previsto per le valutazioni estimative.
Per cio’ che attiene all’elemento psicologico del reato, la previgente normativa, cosi’ come costantemente interpretata dalla giurisprudenza, richiedeva la sussistenza di un dolo consistente nella volonta’ di trarre in inganno i soci o i terzi in ordine all’effettiva situazione patrimoniale della societa’, unitamente al proposito di conseguire, attraverso l’inganno, un ingiusto profitto per se’ o per altri, senza che fosse necessario uno specifico dolo di danno, essendo sufficiente che l’agente avesse preveduto il danno come correlativo al profitto[9].
L’attuale normativa richiede la sussistenza non solo di un dolo generico che ricada su tutti gli elementi costitutivi del fatto, e quindi anche sul danno patrimoniale, ma anche di un dolo specifico caratterizzato dall’intenzione di ingannare i soci e il pubblico, con l’ulteriore scopo di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto.Per quanto riguarda le circostanze del reato, e’ opportuno sottolineare che la nuova normativa non contempla piu’ specifiche circostanze aggravanti. Ed invero, l’art. 2640 c.c., che precedentemente prevedeva la circostanza aggravante, ad effetto speciale, del danno di rilevante gravita’ cagionato all’impresa, attualmente contempla solo la circostanza attenuante dell’offesa di particolare tenuita’. Tale attenuante potrebbe concorrere, sussistendone i presupposti, con l’ulteriore attenuante generale prevista dall’art. 62 n. 4 c.p., dal momento che quest’ultima fa riferimento alla tenuita’ del danno, mentre la prima si riferisce alla tenuita’ dell’offesa, concettualmente distinta dal “danno”.E’ interessante, a questo punto, affrontare la problematica relativa all’assenza di una norma transitoria nel D.Lgs. 61/2002, assenza che ha determinato l’apertura del dibattito sulla continuita’ o discontinuita’ normativa tra le precedenti disposizioni e quelle attuali in materia di false comunicazioni sociali.In applicazione delle regole generali stabilite dall’art. 2 c.p., si e’ cercato di verificare se, con l’introduzione della nuova normativa, sia intervenuta una abolitio criminis, ai sensi del secondo comma del predetto articolo, un’ipotesi di successione di leggi ai sensi del terzo comma, oppure se, con riferimento ad alcune nuove fattispecie, siano state introdotte nuove figure di reato, ai sensi del primo comma.La Suprema Corte ha fornito, con numerosi arresti giurisprudenziali, una serie di indici da prendere in considerazione per effettuare l’anzidetta verifica. In particolare, per accertare la continuita’ normativa tra vecchie e nuove disposizioni, dovra’ necessariamente riscontrarsi l’omogeneita’ degli elementi strutturali delle fattispecie tipiche in considerazione[10], l’identita’ del fatto tipico ed astratto[11], la permanenza del medesimo giudizio di disvalore tra le vecchie e le nuove ipotesi incriminatrici[12].In applicazione dei predetti canoni ermeneutici, il Tribunale di Milano, sezione II penalesi e’ per primo pronunciato sull’argomento che ci occupa con l’ordinanza del 23 aprile 2002, con la quale ha ravvisato una ipotesi di continuita’ normativa tra il precedente reato di cui all’art. 2621 n. 1 c.c. ed i nuovi illeciti di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., con conseguente applicabilita’ della disciplina della successione di leggi penali di cui al comma terzo dell’art. 2 c.p.
Ed invero, il Tribunale di Milano ha innanzi tutto rilevato come lo sdoppiamento della precedente fattispecie delittuosa in un reato contravvenzionale a tutela della pubblica fede nella veridicita’ delle comunicazioni sociali ed in un delitto a tutela dell’interesse patrimoniale dei singoli non abbia mutato la natura dell’interesse protetto, dal momento che la precedente figura delittuosa aveva natura plurioffensiva, lesiva sia dell’interesse generale al regolare funzionamento delle societa’ commerciali, sia degli interessi patrimoniali dei soci e dei terzi che entravano in rapporto con la societa’.Il predetto Tribunale ha rilevato, inoltre, come la riforma normativa, pur essendo indubbiamente finalizzata a ridurre l’area dell’illecito penale, abbia sostanzialmente lasciato immutato, dal punto di vista strutturale, il nucleo centrale del fatto illecito, cosi’ realizzando uno dei modelli tipici di successione nel tempo di fattispecie incriminatrici delineati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.Per cio’ che attiene al cagionamento del danno, che ora e’ richiesto per la configurabilita’ del reato di cui all’art. 2622 c.c., il Tribunale di Milano ha osservato che tale elemento non era del tutto avulso dal precedente contesto normativo, ma era contemplato, se di gravita’ rilevante, quale circostanza aggravante ex art. 2640 c.c.Tale ultima considerazione e’ stata immediatamente contestata dalla dottrina[13], che ha correttamente rilevato come gli elementi strutturali della fattispecie, che individuano il fatto tipico, e quindi la omogeneita’ e la continuita’ fra due norme, non possano ridursi a mere circostanze accidentali, per definizione estranee alla fattispecie essenziale. E cio’ a sottacere il fatto che il previgente art. 2640 c.c. contemplava unicamente il danno, di gravita’ rilevante, sofferto dall’impresa, completamente diverso da quello subito dai soci o dai creditori, che invece oggi connota, come evento, la nuova fattispecie.Pertanto, essendo fuori dubbio che solo a seguito della riforma normativa il danno ai soci e ai creditori sia diventato elemento essenziale del reato, non puo’ che concludersi che i delitti di cui all’art. 2622 c.c., nell’attuale formulazione, individuino fatti diversi rispetto a quelli di cui al previgente art. 2621 n. 1, con conseguente discontinuita’ tra le due norme, ed irretroattivita’ delle nuove fattispecie delittuose, ai sensi degli artt. 2 co. 1 c.p. e 25 Cost.Su tale problematica ha avuto modo di pronunciarsi, recentemente, la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza della Sezione V penale del 21 maggio 2002 n. 6921, ha affermato che la nuova disposizione contravvenzionale ha determinato non gia’ la soppressione della precedente fattispecie delittuosa, ma solo una modifica, seppur rilevante, della stessa.A tal proposito, la Suprema Corte rileva che entrambe le formulazioni dell’art. 2621 c.c., la precedente e l’attuale, affermano la tutela generalizzata dell’interesse alla veridicita’ delle comunicazioni sociali. Inoltre i soggetti agenti ed i soggetti passivi del reato sono sostanzialmente i medesimi, sicche’ le maggiori differenze tra le due fattispecie riguardano il trattamento sanzionatorio e la punibilita’, come sopra visto. Tali differenze non sono strutturali, ma attengono a modalita’ parzialmente diverse di difesa dello stesso interesse tutelato, che derivano da politiche criminali diverse, e sono in parte frutto dell’evoluzione nel tempo degli istituti giuridici, sicche’ va riconosciuta la continuita’ normativa tra la precedente formulazione dell’art. 2621 c.c. e quella attuale.Proprio da tale disamina della Suprema Corte, limitata al raffronto tra il vecchio delitto di cui all’art. 2621 c.c. e l’attuale fattispecie contravvenzionale, la dottrina piu’ attenta ha dedotto un implicito riconoscimento di discontinuita’ normativa tra le predetta vecchia disposizione e l’attuale art. 2622 c.c. per gli anzidetti motivi.[14]Tuttavia il riconoscimento della continuita’ normativa tra il vecchio ed il nuovo art. 2621 c.c. e’ sufficiente a determinare l’effetto dell’impossibilita’ di revoca, da parte del giudice dell’esecuzione, delle sentenze di condanna irrevocabili, anche quando queste ultime si riferiscano a fatti non piu’ previsti come reato, neppure contravvenzionale, dalle nuove disposizioni, ed appare di tutta evidenza l’iniquita’ di tale effetto[15].
Si pensi, in relazione al caso di cui alla massima in rassegna, alle ipotesi di false comunicazioni sociali dirette ad un unico destinatario, pubblico o privato, non piu’ previste come reato, eppure passibili di esecuzione penale, qualora vi sia una sentenza passata in giudicato, una volta riconosciuta la sussistenza di un fenomeno successorio fra le norme incriminatrici.
(su PQM, II/02, 74)
[1] Cfr., ex plurimis, Cass. Pen., sez. V, 28 febbraio 1991, in Cassazione penale, 1991, pag. 1849
[2] si legga in argomento Foffani, “Rilievi critici in tema di riforma del diritto penale societario”, in Diritto penale e processo, 2001, pag. 119.[3] si legga sul punto Bricchetti e Pistorelli, “Punibili solo le notizie verso il pubblico o i soci”, in Guida al Diritto n. 16/2002, pagg. 46 e ss.[4] cfr. Bricchetti, “Falso in bilancio: doppio binario sul danno”, in Guida al Diritto n. 40/2001, pag. 47[5] cfr., ex plurimis, Cass. Pen. Sez. V, 5 dicembre 1995, in Cassazione Penale, 1996, pag. 2780.
[6] si legga sul punto Giunta, “Quale futuro per le false comunicazioni sociali?”, in Diritto penale e procedurale, 2001, pag. 930.[7] si legga in argomento Crespi, “La comunicazione societaria con unico destinatario”, in Riv. Soc., 1988, II, pag. 1127.[8] Cfr. Cass. pen. Sez. III, 18 dicembre 1990, in Il Fisco, 1991, pag. 2394
[9] cfr. Cass. pen. Sez. V, 14 aprile 1980, in Cassazione penale, 1981, pag. 1415.
[10] cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 19 dicembre 2001, massima Ced Cassazione n. 220556
[11] cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 27 giugno 2001, massima Ced Cassazione, n. 219223
[12] cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 25 ottobre 2000, n. 27.
[13] Si legga sul punto Lanzi, ” Ma la creazione di nuovi delitti nega l’elemento della continuita’ “, in Guida al Diritto n. 19/2002, pag. 86.[14] Si legga sul punto Bricchetti, “Bloccata la revoca delle sentenze di condanna anche per le fattispecie non piu’ punibili”, in Guida al Diritto n. 27/2002, pag. 70.
[15] Cfr. Bricchetti, ibidem, pag. 71