Spesso non si ha una chiara percezione di quanto sia vasta e complessa la materia che riguarda la regolamentazione giuridica del nostro rapporto con gli animali e di come essa sia in continua evoluzione.
Gli animali domestici sono solo una piccola quota del mondo animale con il quale, consapevolmente o inconsapevolmente, veniamo in contatto in modo diretto o mediato ogni giorno. E’ davvero imponente l’insieme delle attività che coinvolgono l’uso umano degli animali, specialmente nei settori che riguardano l’agricoltura, i trasporti, la ricerca e che coinvolgono competenze legislative sovrannazionali, con una legislazione ad hoc per ciascun settore. A titolo esemplificativo si possono citare una serie di norme, continuamente oggetto di modifiche per l’evoluzione della sensibilità verso gli animali, quali: la L. n. 623 del 1985, che ratifica le precedenti convenzioni sulla protezione degli animali da allevamento e da macello adottate a Strasburgo; il D. Lgs. n. 146 del 2001, che dà attuazione alla direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali negli allevamenti; il Regolamento C.E. n. 1 del 2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate; il Regolamento C.E. n. 1099 del 2009, sulla protezione degli animali durante l’abbattimento; la L. n. 150 del 1992, riguardante la disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione; il D.Lgs. n. 73 del 2005, relativo alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici; la L. n. 201 del 2010, sulla protezione degli animali da compagnia; il D.Lgs. n. 26 del 2014, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici; il D.Lgs. n. 135 del 2022, che dà attuazione al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica; la L. n. 281 del 1981, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo; L. n. 189 del 2004, sul divieto di maltrattamento degli animali e di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate; la L. 157/1992 sulla tutela della fauna omeoterma (in gergo conosciuta come “legge sulla caccia”).
La legislazione è così vasta e articolata che indubbiamente si presta ad essere oggetto di una codificazione organica. Siamo in presenza di una situazione per certi versi simile a quella che nel secolo scorso ha portato il giurista Antonio Scialoja a riordinare le norme sulla navigazione marittima ed aerea, lavoro resosi necessario visto l’intensificarsi dei trasporti e dei traffici commerciali, con la creazione di un codice della navigazione che ha dato vita anche ad una materia di insegnamento universitario, il diritto della navigazione.
Attualmente questo corpus normativo che riguarda gli animali ha trovato una nuova cornice valoriale a seguito della riforma introdotta a livello costituzionale con la Legge Costituzionale 1/2022, che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione. Nella nuova formulazione, l’articolo 9, inserito tra i Principi Fondamentali della Costituzione, afferma che la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni” e che“la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”, così introducendo una riserva assoluta di legge statale con riguardo alla tutela degli animali e rafforzando in tal modo la già prevista potestà legislativa esclusiva statale in materia di ambiente (ex art. 117, secondo comma, lett. s, della Costituzione). L’articolo 41, nella nuova formulazione, afferma che l’iniziativa economica privata non può recare danno, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, anche alla salute e all’ambiente e che “la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.”
Questa cornice costituzionale che valorizza la tutela dell’ambiente e degli animali è stata preceduta da un’altra norma di rango primario a livello europeo, e cioè l’art. 13 del Trattato di Lisbona (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), il quale aveva già sancito che “nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”.
Tuttavia, gli ordinamenti degli Stati membri, ed in particolare quello italiano, con molta lentezza stanno assicurando standard accettabili di tutela del benessere animale nei predetti settori. Nel febbraio 2023, l’EFSA (European Food Safety Authority), cioè l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha pubblicato dei pareri scientifici sul benessere delle galline ovaiole e dei polli “da carne” all’interno degli allevamenti, evidenziando la necessità di evitare l’uso delle gabbie e di impedire pratiche nocive quali le mutilazioni, come il debeccaggio, e la restrizione alimentare. Lo stesso Istituto aveva già raccomandato di concedere più spazio agli animali allevati, abbassare le temperature massime e ridurre al minimo i tempi dei trasporti. La Commissione ha richiesto questi pareri scientifici nell’ambito della strategia Farm to Fork (il piano per guidare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e sostenibile, all’interno dell’European Green Deal, un insieme di iniziative politiche proposte dalla Commissione con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050) ed è attualmente in discussione la riforma della legislazione europea sul benessere animale, tema che incrocia fatalmente quelli della salute dell’uomo e dell’intero Pianeta.
Il 27 febbraio 2024 il Parlamento Europeo ha approvato la c.d. Nature Restoration Law (che necessita ancora dell’approvazione da parte del Consiglio europeo prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE) che rappresenta un altro cardine dell’European Green Deal, il quale annovera tra i propri obiettivi, oltre al ripristino degli ambienti naturali degradati e l’incremento di tutela delle Aree Natura 2000, proprio quello della tutela della biodiversità. Anche in questo caso, si registrano però posizioni poco favorevoli a questa riforma da parte del governo italiano.
Occorre invece riservare sempre maggiore attenzione alla tutela della fauna, nel rispetto dei principi che informano le direttive europee “Habitat” e “Uccelli”. L’11 ottobre 2022 il Ministero della Salute ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto per regolare in maniera più stringente il commercio e la detenzione degli animali esotici, in base al rischio sanitario, per la biodiversità o alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche, etologiche. Il decreto contiene la lista delle uniche specie di animali selvatici ed esotici che possono ancora essere eccezionalmente prelevate dal loro ambiente naturale (in deroga al generale divieto di posto dal D. Lgs. n. 135/2022 sopra menzionato) al fine della detenzione, commercializzazione e importazione, sancendo quindi per la prima volta il divieto generale di importazione di specie selvatiche esotiche prelevate in natura per fini commerciali. Ma è fondamentale intensificare le attività di controllo per rendere effettiva l’applicazione di questa nuova normativa, tenendo conto che è davvero imponente il traffico illegale di animali che può registrarsi a livello transfrontaliero e che rientra nell’ampia casistica delle attività definite “zoomafiose”.
Attualmente è al lavoro una commissione parlamentare che indaga sulle c.d. zoomafie. Oltre ai traffici transfrontalieri di animali vi rientrano le corse clandestine di cavalli, i combattimenti tra animali, le truffe nell’ippica, il contrabbando di fauna e il bracconaggio organizzato, le macellazioni clandestine e l’abigeato, la pesca di frodo e l’illegalità nel comparto ittico, il business dei canili, l’uso di animali a scopo intimidatorio o per lo spaccio di droga. Anche questa rapida carrellata di attività illecite conferma la complessità della materia che riguarda il nostro rapporto con gli animali e la necessità di un perfezionamento a livello nazionale ed europeo delle normative a tutela degli animali e del loro benessere, in modo che le vigenti e le nuove norme abbiano la giusta efficacia non solo per perseguire finalità di tutela ambientale ma anche in ottica repressiva delle condotte illecite.
Michele Pezone, Avvocato del Foro di Chieti, esperto in tutela giuridica degli animali, coordinatore dell’ufficio legale della LNDC Animal Protection e consulente delle maggiori associazioni nazionali di protezione animale e ambientale
Articolo Pubblicato sulla Newsletter dell’ANF – Associazione Nazionale Forense (24Ore Professionale) n. 2/2024