Tribunale di Chieti – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari – sentenza n. 80/03 del 7 maggio 2003 – G.I.P. Flamini – imp. C. Patrocinio a spese dello Stato – condanna dell’imputato non ammesso al beneficio al pagamento in favore della parte civile ammessa al beneficio – applicabilita’ dell’art. 110 co. 3 DPR 115/02 anche al patteggiamento.
La lettura congiunta dell’art. 444 comma 2 c.p.p., che stabilisce che con la sentenza di applicazione di pena l’imputato deve anche essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile per l’esercizio dell’azione risarcitoria, e dell’art. 110, comma 3 D.P.R. n. 115/2002, il quale sancisce che “con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l’imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato”, impone al Giudice di provvedere, ai sensi del predetto art. 110 comma 3 D.P.R. 115/2002, anche nel caso di patteggiamento, ancorche’ non vi sia un accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, e cio’ proprio in virtu’ del fatto che la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e’ prevista da una norma di legge.La massima in esame ci offre la possibilita’ di analizzare la normativa sul patrocinio a spese dello Stato introdotta dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 15 (c.d. Testo Unico delle Spese di Giustizia), il quale, nel riassemblare l’intero quadro normativo afferente alle spese di giustizia, ha sensibilmente innovato, nella sua parte III, la precedente legge 29 marzo 2001 n. 134, la quale, a sua volta, aveva apportato modifiche alla legge 30 luglio 1990 n. 217, recante “istituzione del patrocino a spese dello Stato per i non abbienti”.
La vastita’ dei problemi interpretativi ed applicativi che sono derivati dall’entrata in vigore del TUSG ci impone una disamina limitata alle problematiche di maggior rilievo relative alla difesa nei giudizi penali.Non possiamo che prendere le mosse dall’art. 80, il quale afferma a chiare lettere che chi e’ ammesso al patrocino puo’ nominare un difensore, scegliendolo esclusivamente tra gli iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i Consigli dell’Ordine. In tal modo il legislatore, con il conforto degli orientamenti espressi dalla Consulta su tale questione, ha spazzato via quell’interpretazione che l’Unione delle Camere Penali ed il Consiglio Nazionale Forense avevano dato al combinato disposto dei previgenti artt. 9 e 17 bis L. 217/90, secondo cui l’assistito poteva nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno albo degli avvocati, senza alcuna limitazione, avendo l’elenco dei patrocinatori a spese dello Stato una funzione meramente “pubblicitaria”.L’art. 81, ricalcando la previgente disciplina in tema di requisiti per l’iscrizione all’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, richiede, come noto, una anzianita’ professionale non inferiore a sei anni. Senza soffermarci sulle ragioni delle fondatissime doglianze espresse dall’A.I.G.A. con riguardo al predetto limite (da ridursi sensibilmente seguendo l’orientamento della sezione pescarese del TAR Abruzzo, che fa decorrere l’anzianita’ dal momento in cui il praticamente avvocato viene ammesso al patrocinio, e passibile di ulteriori riduzioni qualora dovessero andare in porto le relative proposte di riforma in Parlamento) possiamo constatare che, dal punto di vista pratico, l’effetto di tale norme e’ stato quello di costringere i giovani avvocati a fare ampio ricorso a colleghi piu’ anziani disposti ad assumere formalmente la difesa di soggetti ammessi al patrocinio, continuando a svolgere in prima persona, come delegati, le relative attivita’ difensive. A tal proposito, e’ bene precisare che il TUSG non richiede che il sostituto del difensore iscritto nell’elenco di cui all’art. 81 debba essere anch’esso iscritto nel predetto elenco. E poiche’ l’avvocato iscritto in tale elenco ha evidentemente i requisiti che la legge richiede per assicurare la dovuta attitudine professionale, non si puo’ dubitare che egli, nel nominare un sostituto, sappia scegliere un collega, anche se non iscritto nell’elenco, in grado di porre in essere l’attivita’ professionale che si rende necessaria in modo adeguato alle circostanze del caso.Il requisito dei sei anni di anzianita’ professionale per l’iscrizione all’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato determina inoltre insormontabili problemi di raccordo con la disciplina dettata dal legislatore per la difesa d’ufficio, per il cui esercizio sono sufficienti due anni di anzianita’ professionale oppure una semplice attestazione di aver partecipato a corsi di formazione. Ben puo’ accadere che il soggetto che viene legittimamente difeso d’ufficio da un avvocato con due anni di anzianita’ professionale chieda ed ottenga di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. In tale caso il Giudice non potra’ negare al predetto difensore d’ufficio la liquidazione delle competenze professionali legittimamente maturate, con conseguente aggiramento del requisito dei sei anni di anzianita’ di cui all’art. 81 del TUSG. Identico discorso puo’ farsi per il difensore d’ufficio dell’irreperibile e del minore (art. 117 e 118 TUSG). Tali problemi non si creerebbero se non vi fossero disposizioni normative che da un lato abilitano l’avvocato alla difesa d’ufficio dopo due anni di anzianita’ professionale, e dall’altro non consentono al predetto difensore di essere pagato per l’attivita’ difensiva svolta in favore di un soggetto non abbiente prima di aver maturato i sei anni di attivita’ professionale. Sorge inevitabilmente il sospetto che lo sbarramento dei sei anni, piu’ che essere finalizzato ad assicurare una difesa adeguata al soggetto ammesso al patrocino a spese dello Stato, sia stato un maldestro tentativo di arginare il ricorso alle procedure di ammissione al predetto patrocino, un tempo “gratuito”, e che ora grava pesantemente sulle casse dello Stato.
Altro problema attinente alla figura del difensore e’ quello relativo alla nomina di un difensore extra districtum. Sul punto il TUSG ha raggiunto l’apice della contraddittorieta’: l’art 80 afferma che la scelta debba essere limitata agli avvocati iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i Consigli dell’Ordine del distretto della corte d’appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. Quindi no al difensore extra districtum. Il successivo art. 82 comma 2 afferma che, nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennita’ di trasferta previste dalla tariffa professionale. Quindi si al difensore extra districtum, ma senza spese di trasferta (le quali effettivamente graverebbero in maniera eccessiva ed illegittima sull’erario). Il predetto pasticcio normativo, determinato dal fatto che il legislatore, nello scrivere il testo dell’art. 82 comma 2, ha ricopiato acriticamente quanto disposto per il processo civile ed amministrativo dall’art. 15-quattuordecies L. 217/90, legittima di fatto il soggetto beneficiario del patrocino a spese dello Stato a non porsi alcuna limitazione territoriale al momento della scelta di un difensore che lo assista in un giudizio penale.
E bene rammentare che il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato non puo’ essere assistito da piu’ di un difensore. In caso di nomina di un secondo difensore, cessano immediatamente gli effetti dell’ammissione, ai sensi della lettera b) del primo comma dell’art. 91 TUSG. La lettera a) del predetto comma, invece, sancisce l’esclusione dal patrocinio per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Si tratta di una previsione normativa di indubbia incostituzionalita’, che viola apertamente i piu’ basilari principi di uguaglianza e di presunzione di non colpevolezza. Pertanto il difensore che assume la difesa di un soggetto che e’ indagato o imputato per uno dei predetti reati, ovvero condannato per uno dei predetti reati (la disciplina del patrocinio si applica anche nella fase dell’esecuzione ex art. 75 TUSG) dovra’ astenersi dal chiedere un compenso direttamente all’assistito (ai sensi dell’art. 85 TUSG), e sollevare in giudizio la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 91 lett. a) TUSG per gli anzidetti motivi. Per inciso, ed proposito della fase dell’esecuzione, si segnala che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato si applica solo ai procedimenti giurisdizionalizzati, e non a quelli che si definiscono de plano innanzi al Magistrato di Sorveglianza sicche’ una istanza per la liberazione anticipata, ad esempio, non sara’ mai retribuita dallo Stato.Dopo aver accennato alle principali problematiche relative alla figura del difensore per il patrocinio a spese dello Stato, possiamo passare ad analizzare alcuni dei piu’ frequenti ostacoli procedimentali e burocratici che il predetto difensore si trovera’ ad affrontare per ottenere la liquidazione, da parte dello Stato, delle proprie competenze professionali.Una prima insidia e’ data dall’istanza di ammissione al patrocinio di cui all’art. 79 TUSG, la quale, a pena di inammissibilita’, deve contenere tutte le indicazioni elencate nel predetto articolo. A tal proposito, e’ opportuno chiarire che non e’ sufficiente una dichiarazione con la quale si attesti genericamente che il reddito complessivamente valutabile ai fini della detta ammissione, risultante dall’ultima dichiarazione, e’ inferiore ai limiti previsti dalla legge: occorre la specifica determinazione del reddito.Ai sensi dell’art. d) del predetto art. 79, occorrera’ inoltre inserire nell’istanza “l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione”. Circa il giorno a partire dal quale inizia a decorrere il predetto termine di trenta giorni, possiamo dire di essere di fronte ad un altro caso di assoluta indecifrabilita’ della norma. Poniamo il caso di un soggetto che chiede ed ottiene di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Per due anni le sue condizioni di reddito rimangono invariate, siccha’ non effettua alcuna comunicazione di variazione del reddito. Il terzo anno, con il processo ancora in corso, mutano le condizioni di reddito del soggetto. Qual’e’ il dies a quo per effettuare tale comunicazione? Rebus. E si badi che non e’ una questione di poco conto, posto che l’art. 112 TUSG prevede la misura della revoca del decreto di ammissione se l’interessato non provvede a comunicare le variazioni di reddito nei termini previsti dal predetto art. 79 lett. d).
Sempre l’art. 79, al comma 2, prevede che, per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea debba corredare l’istanza con una certificazione dell’autorita’ consolare competente, che attesta la veridicita’ di quanto in essa indicato. Se il predetto cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea e’ detenuto, internato per l’esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e’ custodito in un luogo di cura, la certificazione dell’autorita’ consolare puo’ anche essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza (art. 94). La produzione di tale certificazione oltre il predetto termine determina la revoca del decreto di ammissione (ai sensi della lettera c) del primo comma dell’art. 112). Si potrebbe immaginare che un termine di venti giorni sia troppo esiguo, per richiedere la detta certificazione, ottenerla e produrla nella competente cancelleria del giudice procedente. Invece le autorita’ consolari, con una semplice telefonata, riescono miracolosamente ad accertare la veridicita’ delle dichiarazioni sostitutive di certificazione provenienti dagli interessati in tempo reale e ad inviare le richieste certificazioni a mezzo posta direttamente nello studio del difensore, in alcuni casi gratuitamente, in altri casi previo pagamento di una tassa, che puo’ arrivare ad euro 52,00 se l’interessato ha nazionalita’ nigeriana. Sulla rimborsabilita’ della predetta spesa, che deve essere anticipata dal difensore, torneremo appresso.L’art. 95 TUSG sancisce che la falsita’ o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni e nelle comunicazioni previste dall’art. 79, co. 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309, 87 ad euro 1.549,37. A tal proposito vale la pena di soffermarci su una considerazione di tipo pratico. Il soggetto che chiede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato spesso vive in condizioni di grave disagio non solo economico, ma anche sociale e culturale, e spesso si trova ad avere numerosi guai con la giustizia. Nell’ipotesi in cui si dovesse trovare coinvolto in un nuovo procedimento penale per il predetto reato di falso, non e’ difficile immaginare che lo stesso si affrettera’ a dire di non aver avuto esatta contezza delle dichiarazioni contenute nell’istanza, la quale viene materialmente predisposta dal difensore sulla base delle indicazioni dell’interessato. Potrebbe essere opportuno, all’uopo, utilizzare le medesime cautele che l’Unione delle Camere Penali ha suggerito in tema di ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni nell’ambito delle investigazioni difensive (ad. esempio, registrazione delle dichiarazioni rese dall’interessato, ricezione delle predette dichiarazioni alla presenza di un collaboratore di studio, ecc.).L’istanza di ammissione al patrocino a spese dello Stato puo’ essere depositata (ovvero inviata a mezzo raccomandata) nella cancelleria del magistrato procedente, o presentata direttamente in udienza. Nella prassi ricorre piu’ frequentemente questa seconda eventualita’, che presenta il vantaggio della immediata ammissione al beneficio, se ne ricorrono i presupposti, ma lo svantaggio di escludere la liquidazione per l’attivita’ prestata in favore dell’assistito prima della detta udienza (ai sensi dell’art. 109). L’art. 96 TUSG sancisce inoltre che, qualora l’istanza sia presentata in udienza, ed il giudice non si pronunci immediatamente, si verifica una ipotesi di nullita’ assoluta, ai sensi dell’art. 179 co. 2 c.p.p.In ogni caso, qualora il difensore, al momento del primo atto di intervento a favore di soggetto meritevole di beneficio, non dovesse ancora essere in possesso dell’istanza di ammissione, puo’ fare riserva di presentarla entri i venti giorni successivi (art. 109).
Un problema particolare si pone nel caso in cui si debba presentare l’istanza quando sono in corso le indagini preliminari, ed il procedimento non ancora perviene innanzi al G.I.P. o al giudice del dibattimento. Poniamo il caso in cui il difensore assista l’indagato in sede di interrogatorio. Per far si che anche tale attivita’ sia “coperta” dal patrocinio a spese dello, occorre depositare tempestivamente l’istanza. Anche in questo caso si pone un problema circa la competenza a ricevere la predetta istanza: tale competenza spetta al Giudice per le Indagini Preliminari o al Pubblico Ministero?L’incertezza interpretativa deriva dal fatto che gli artt. 93 e 96 TUSG, nel fare riferimento alla figura del “magistrato” innanzi al quale pende il processo, non hanno riprodotto il disposto dell’art. 7 L. 217/90, che prevedeva espressamente la competenza del GIP a provvedere sull’istanza di ammissione al patrocinio presentata in tale fase. Su tale questione si e’ recentemente pronunciata piu’ volte, ed in modo discordante, la quarta sezione della Suprema Corte, una volta affermando che la competenza a ricevere l’istanza di ammissione al patrocinio durante la fase delle indagini preliminari spetta al P.M., posto che l’art. 3 TUSG definisce “magistrato” sia il giudice che il pubblico ministero preposto alla funzione giurisdizionale (sentenza del 20 giugno 2003), e l’altra affermando, piu’ correttamente, che la predetta competenza spetta al GIP, stante la natura giurisdizionale del provvedimento di ammissione al beneficio a spese dello Stato (sentenza del 4 giugno-22 agosto 2003 n. 34897).Il magistrato, verificata l’ammissibilita’ dell’istanza, ammette l’interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 79, co. 1 lett. c), sussistono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio e’ subordinata. Se,viceversa, il magistrato dovesse ravvisare la sussistenza di fondati motivi dai quali desumere la mancanza delle predette condizioni di reddito, allora l’istanza dovrebbe essere respinta (con possibilita’ di impugnazione ex art. 99 TUSG). Sulle modalita’ del rigetto dell’istanza, la normativa in esame e’ ancora una volta di difficile interpretazione. Difatti, il secondo comma dell’art. 96 TUSG prevede la possibilita’ che il magistrato, prima di provvedere, trasmetta l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche. Il quarto comma del predetto articolo, pero’, impone al magistrato di decidere sull’istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 (che abbiamo sopra analizzato), anche quando richieda le predette informazioni. Per esemplificare, poniamo che un imputato in udienza presenti l’istanza di ammissione al patrocino a spese dello Stato, e che il magistrato abbia fondati dubbi circa la sussistenza dei presupposti relativi alla situazione patrimoniale dichiarata dal predetto imputato. In tal caso, non potendo ammettere l’istanza, o la rigetta immediatamente con provvedimento motivato, e a questo punto risulterebbero ultronee le verifiche della Guardia di Finanza, oppure ammette l’interessato al beneficio, disponendo che siano effettuate le verifiche da parte della Guardia di finanza, in base al combinato disposto dei commi 2 e 4 del predetto articolo. Quest’ultimo tipo di provvedimento, adottato come modello standard da parte di molti magistrati, in realta’ e’ previsto dalla norma solo nel caso di “fondati motivi” di dubbio circa la sussistenza dei requisiti patrimoniale previsti dalla legge, sicche’ il magistrato dovrebbe specificare quali siano i predetti motivi quando invia gli atti alla Guardia di Finanza per le opportune verifiche. La ratio della norma, chiaramente, e’ quella di evitare che i predetti uffici della Guardia di Finanza siano inondati da richieste di verifiche provenienti quotidianamente da parte dei magistrati.Al termine di ogni fase o grado del giudizio, ovvero al momento della revoca o della rinuncia al mandato, il difensore potra’ chiedere al magistrato la liquidazione delle proprie spese e competenze. A tal proposito, l’art. 82 TUSG prevede che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorita’ giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, e previo parere del consiglio dell’ordine, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona offesa.A proposito dei decreti di pagamento, vi sono diverse disfunzioni applicative della normativa in esame. Innanzi tutto, il consiglio dell’ordine non dispone dei fascicoli relativi all’ attivita’ svolta dal difensore, sicche’ non puo’ fare altro che ritenere congrua la parcella predisposta dal difensore stesso, al limite accertandosi che siano applicati i valori medi delle tariffe professionali. Non di rado accade che, mentre si e’ in attesa di ricevere il parere di congruita’ da parte del consiglio dell’ordine, venga proposta impugnazione avverso la sentenza che ha concluso il primo grado del relativo procedimento, sicche’, quando si presenta l’istanza di liquidazione corredata dal predetto parere di congruita’ al magistrato competente, quest’ultimo non potra’ provvedere alla liquidazione, non potendo verificare l’attivita’ svolta dal difensore, essendo stato trasmesso il fascicolo del giudizio al magistrato dell’impugnazione. Il parere di congruita’, ovviamente, non viene in alcun modo preso in considerazione dal magistrato, il quale, facendo riferimento alla “natura dell’impegno professionale”, normalmente riduce notevolmente le parcelle predisposte dal difensore e vistate dal consiglio dell’ordine. Vero e’ che il decreto di pagamento puo’ essere impugnato dal difensore (e dal Pubblico Ministero) entro venti giorni dalla comunicazione, ai sensi degli artt. 84 e 170 TUSG, ma raramente il difensore, gia’ estenuato dai tempi lunghi e dagli immancabili inconvenienti burocratici che accompagnano la fase della liquidazione, si prende il lusso di andare a sindacare l’ammontare della liquidazione effettuata dal magistrato. Eppure in alcuni casi tale impugnazione andrebbe proposta, specialmente avverso quei decreti di pagamento che non prevedono il rimborso delle spese sostenute dal difensore per ottenere il parere di congruita’ da parte del consiglio dell’ordine, e che devono invece gravare sull’erario, ai sensi della lettera f) dell’art. 107 TUSG.
Una prassi sicuramente non condivisibile, seguita da alcuni magistrati, e’ quella di subordinare l’emissione del decreto di pagamento all’esito delle verifiche da parte della Guardia di Finanza disposte in sede di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Testo Unico non prevede alcuna disposizione in tal senso, ed anzi, prevede che se, all’esito delle predette indagini, dovesse risultare provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92, il magistrato, su richiesta dall’ufficio finanziario competente, debba disporre la revoca con efficacia retroattiva del decreto di ammissione, ed il recupero delle spese di cui all’art. 107 nei confronti dell’imputato (si leggano gli artt. da 111 a 114 TUSG). Quest’ultima procedura, poi, non si concilia perfettamente con quanto disposto dall’art. 95, il quale prevede che per la predetta revoca occorre una sentenza di condanna (passata in giudicato) per le falsita’ od omissioni che dovessero essere accertate, e solo allora sara’ possibile il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
In ogni caso, il TUSG non prevede una procedura di impugnazione avverso il decreto di revoca, se non mediante il ricorso per cassazione nell’ipotesi di cui all’art. 113 (richiesta di revoca proveniente dall’ufficio finanziario quando risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito previste dalla legge). La giurisprudenza ha colmato tale lacuna, stabilendo che, in caso di revoca ex officio ai sensi dell’art. 112, si debba applicare la medesima disciplina dettata dall’art. 99 in tema di ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza di ammissione (Cass. Pen. Sez. III, 30 aprile 2003).L’unico caso nel quale si saltano a pie’ pari le fasi relative all’ottenimento del parere di congruita’ da parte del consiglio dell’ordine, ed alla presentazione dell’istanza di liquidazione al magistrato competente, con i connessi tempi di attesa, e’ quello della difesa della parte civile, quando si pervenga ad una sentenza con la quale viene accolta la domanda di restituzione e di risarcimento del danno. Ed invero, in questo caso, il giudice liquida direttamente in sentenza le spese processuali sostenute dalla parte civile, che diventano immediatamente esigibili con il deposito della sentenza stessa (ma, secondo alcuni uffici, la sentenza, in tale caso, avendo gli effetti del decreto di pagamento di cui all’art. 82, va prima comunicata al difensore e alle parti, con conseguente necessita’ di attendere i tempi di cui all’art. 170 TUSG).Nella sentenza in rassegna il G.I.P. del Tribunale di Cheti ha fatto corretta applicazione del disposto di cui all’art. 110 comma 3 TUSG, in virtu’ del quale “con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l’imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato”, estendendo il predetto principio anche all’ipotesi di definizione del giudizio mediante patteggiamento, il quale comporta, ai sensi del capoverso dell’art. 444 c.p.p., la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, pur in assenza di una decisione sulla relativa richiesta risarcitoria.
In buona sostanza, nell’ipotesi di cui al predetto art. 110 comma 3 TUSG, il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato otterra’ il pagamento delle proprie spese e competenze dall’erario, mentre l’imputato, che non abbia chiesto ed ottenuto il medesimo beneficio, sara’ tenuto a rifondere allo Stato le predette spese e competenze riscosse dal difensore.
Raramente in casi analoghi puo’ riscontrarsi la medesima scrupolosita’ nell’applicazione della norma. E’ ben piu’ frequente il caso della condanna dell’imputato non ammesso al beneficio alla refusione delle spese direttamente nei confronti della parte civile, e non dello Stato. In tali casi ritengo esperibile la procedura di cui all’art. 130 c.p.p., sulla scorta di quell’orientamento della Suprema Corte, proprio in tema di spese processuali, secondo il quale, quando l’errore incide su elementi della pronuncia estranei al thema decidendum, e derivanti dal dettato legislativo non implicante alcuna discrezionalita’ del giudice, puo’ farsi ricorso alla procedura per la correzione dell’errore materiale.Come ultima annotazione sul punto, occorre sottolineare che la disciplina prevista dall’art. 110 comma 3 TUSG presuppone la concomitanza di due situazioni differenti facenti capo all’imputato ed alla parte civile, in quanto il primo, a differenza della seconda, non deve beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. Ed e’ intuitiva la ratio della predetta disposizione, posto che sarebbe illogico condannare l’imputato alla refusione in favore dello Stato delle somme pagate per le spese costitutive della parte civile, se lo stesso imputato fosse a sua volta non abbiente, ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato. E se dovesse ricorrere quest’ultima situazione, quid iuris?Il Testo Unico, anche in questo caso, non fornisce alcuna indicazione all’interprete. Appare di intuitiva evidenza che, in siffatta evenienza, lo Stato provvedera’ al pagamento sia delle spese e competenze del difensore dell’imputato, che di quelle del difensore della parte civile. Tuttavia potrebbe intervenire una successiva revoca dell’ammissione al patrocino a spese dello Stato per l’imputato. Si tratta di una ipotesi del tutto accademica, ma in tal caso, in assenza di una pronuncia in sentenza in ordine alle spese relative all’azione civile, si verificherebbero problemi per cio’ che attiene alla refusione delle spese relative all’azione civile, che lo Stato non potrebbe richiedere all’imputato prima ammesso e poi decaduto dal beneficio. Occorre dunque coordinare la norma in esame con l’art. 541 c.p.p. Ritengo, pertanto, che nell’ipotesi in cui sia l’imputato che la parte civile siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il giudice, con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, deve liquidare le spese processuali in favore della parte civile, specificando che, in caso di revoca dell’ammissione al patrocino per l’imputato, quest’ultimo sara’ tenuto al pagamento in favore dello Stato, in base a quanto previsto dall’art. 110 comma 3 TUSG.
Quelli finora analizzati sono solo alcuni dei problemi interpretativi ed applicativi della normativa sul patrocino a spese dello Stato. Risulta di tutta evidenza che il difensore dei non abbienti non ha la vita facile, dovendo confrontarsi quotidianamente non solo con una clientela che versa in condizioni di grave disagio economico e sociale, e quindi difficile da gestire, ma anche con tutte le disfunzioni connesse all’iter burocratico di liquidazione della proprie competenze. Se l’avvocatura di per se e’ una missione, allora l’avvocatura dei non abbienti e’ una missione al quadrato, che il difensore ha il privilegio ed il dovere di svolgere in uno Stato civile ed evoluto, il quale ha scelto di aumentare (e non di poco) la propria spesa pubblica pur di assicurare a chiunque una difesa tecnica qualificata nel processo penale.
(su PQM, II-III/03, 126)