Tribunale di Chieti – Magistratura della Previdenza e dell’Assistenza – Ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 30.1.2001 G.L. Marsella – T. c/ Comune di R. + 1
Diritto di utilizzazione dell’edificio scolastico da parte di studenti portatori di handicap ex art. 23 D.P.R. 503/96 – Giurisdizione dell’A.G.O. – Competenza della Magistratura della Previdenza e dell’Assistenza – Sussistono.
In caso di controversia avente ad oggetto l’adozione di provvedimenti idonei a garantire l’accesso all’aula scolastica (sita in edificio con barriere architettoniche non ancora eliminate) da parte di studente portatore di handicap, sussiste la giurisdizione dell’A.G.O., e la competenza ratione materiae del Giudice del Lavoro, dal momento che l’art. 7 L. 205/2000, nel devolvere al Giudice Amministrativo le controversie concernenti le attivita’ rese nell’espletamento dei pubblici servizi, riserva espressamente alla giurisdizione ordinaria le controversie in tema di invalidita’ tra le quali, stante la genericita’ del termine usato dal legislatore, rientra anche la predetta controversia.(omisssis).Premessa la giurisdizione dell’A.G.O. e la competenza “ratione materiae” del Giudice del Lavoro, dal momento che l’art. 7 L. 205/2000 – il quale devolve al Giudice Amministrativo le controversie concernenti le attivita’ rese nell’espletamento dei pubblici servizi – riserva espressamente alla giurisdizione ordinaria le controversie ” in materia di invalidita’ “, ragione per cui ben puo’ essere inquadrata tra queste l’odierna controversia – instaurata in relazione ai problemi di invalidita’ di un portatore di handicap – in considerazione dell’ampia portata del generico termine di ” invalidita’ ” adoperato dalla legge, che non ripete – significativamente – la piu’ riduttiva espressione “controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria” di cui agli artt. 442 e ss. c.p.c.;Premessa, altresi, la sussistenza della legittimazione passiva non del Comune di Rapino – il quale, intervenendo in tema di edilizia pubblica, ha già provveduto per la prossima installazione di un elevatore che abbatta le barriere architettoniche “de quibus” – ma della sola Scuola convenuta, cui spetta assicurare la fruibilita’ anche da parte de studenti non deambulanti o con difficolta’ di ambulazione dell’edificio scolastico di pertinenza (ex art. 23 D.P.R. 503/96): cio’ in quanto parte ricorrente ha chiarito di aver chiesto ex art. 700 c.p.c. non l’abbattimento della barriera, ma l’adozione di provvedimenti idonei a garantire l’accesso all’aula scolastica, attraverso opportuni aiuti;Ritenuta la sussistenza del “fumus boni iuris”, dal momento che il T. appare titolare, oltre che del diritto costituzionalmente garantito all’istruzione obbligatoria, del diritto riconosciutogli dalla normativa suddetta a che l’istruzione scolastica intervenga a consentirgli l’accesso in aula;
Ritenuta, altresi, la sussistenza nel “periculm in mora”, non potendo pretendersi che il T. attenda i tempi del giudizio di merito per poter accedere, in modo dignitoso, alla sua aula scolastica;
Ritenuto, infine, che il provvedimento piu’ idoneo ad assicurare gli effetti della decisione di merito appaia quello dell’ordine alla Scuola convenuta di assicurare, con l’ausilio del personale a sua disposizione – finora insufficiente (cfr. s.i.t. raccolte) – l’ingresso in aula del minore, fino all’abbattimento delle barriere architettoniche;Visti gli artt. 700 e ss. e 669 sexies e ss. c.p.c.;ordina alla Scuola Media Statale “N.”, in persona del legale rapp.te, di assicurare, con l’ausilio del personale a sua disposizione, l’ingresso in aula di T., fino a quando il Comune di R. non abbatta le barriere architettoniche.L’ordinanza in esame affronta un particolare aspetto della piu’ vasta problematica attinente al riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo, alla luce delle recenti riforme che hanno rivoluzionato i tradizionali parametri di devoluzione delle controversie all’una o all’altra giurisdizione.Come noto l’art. 33 D. Lgs. 80/98 ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, tra l’altro, le controversie riguardanti le attivita’ e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e, appunto, delle controversie in materia di invalidita’.
Dopo la pronuncia di annullamento del predetto articolo per eccesso di delega, effettuata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 292/2000,e’ intervenuta la L. 205/2000, che, ribadendone il contenuto, ha superato il problema legato alla fonte della sua introduzione. Tra l’altro la predetta legge, oltre a confermare che il Giudice Amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto (come aveva disposto l’art. 35 D.Lgs. 80/98), ha superato la questione (del resto gia’ risolta dalla giurisprudenza) circa l’improponibilita’ di istanze ex art. 700 c.p.c. al Giudice Amministrativo. Difatti l’art. 3 L. 205/2000, a modifica dell’art. 21 co. 7 L. 1034/71 prevede che il Giudice Amministrativo, su istanza del ricorrente che alleghi un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario per giungere ad una decisione sul ricorso, pronuncia in camera di consiglio le misure cautelari opportune, le quali, in casi di estrema gravita’ ed urgenza, possono anche essere disposte dal Presidente con decreto motivato inaudita altera parte. Tuttavia l’ampliamento della giurisdizione del Giudice Amministrativo, in base alle succitate riforme, e’ stato limitato sin dall’inizio (D.Lgs. 80/98) dalla sottrazione alla predetta giurisdizione delle controversie in tema di rapporti individuali di utenza, risarcimento danni e materia di invalidita’, con consequenziale mitigazione dell’effetto redistributivo del carico giudiziario, che il legislatore sembrava riproporsi. In particolare, per cio’ che attiene alla materia in esame, il Giudice del Lavoro di Chieti ha osservato che l’ampia portata letterale del termine “invalidita’” di cui all’art. 7 L. 205/2000 (che conferma il contenuto dell’art. 33 D.Lgs 80/98) consente di ricomprendere, all’interno di tale categoria, anche le controversie in materia di diritti dei portatori di handicap, quale quello di accesso all’edificio scolastico, ex art. 23 DPR 503/96. D’altra parte, se il legislatore avesse voluto restringere l’ambito di operativita’ della predetta riserva, lo avrebbe fatto espressamente (ubi voluit, dixit).
Non puo’ sottacersi, tuttavia, che l’ordinanza che si commenta lascia chiaramente intendere che, qualora le richieste del ricorrente fossero state finalizzate ad ottenere, anziche’ un ausilio materiale nell’accesso all’aula scolastica, interventi di abbattimento di barriere architettoniche (e quindi di edilizia pubblica), le determinazioni in ordine alla giurisdizione sarebbero state diverse. In ogni caso sarebbe stato possibile, per gli anzidetti motivi, invocare una tutela cautelare anche innanzi al Giudice Amministrativo.Un ultimo cenno merita il riconoscimento della competenza del Giudice del Lavoro (quale Giudice della Previdenza e dell’Assistenza obbligatorie) nella materia oggetto di controversia. Difatti l’art. 442 c.p.c., a differenza del previgente art. 459 c.p.c., estende la propria sfera di applicazione oltre l’ambito dei rapporti previdenziali inerenti un rapporto di lavoro subordinato o anche autonomo, per giungere a ricomprendere posizioni (come quella del ricorrente) che non presuppongono alcun rapporto di lavoro sotto l’unitario paradigma della obbligatorieta’ della previdenza e dell’assistenza sociale.
(su PQM, I/01, 49)