Giudice di Pace di Chieti – Sentenza 26 maggio 2011, n. 369 – Giudice: De Tiberiis – D.L. c/ Prefettura di Chieti
Illeciti amministrativi – cause di esclusione della responsabilità – stato di necessità – trasporto di animale in imminente pericolo di vita
Può ritenersi sussistente l’esimente dello stato di necessità in caso di pericolo di vita di un animale, non altrimenti evitabile, se non trasportando immediatamente l’animale presso una clinica veterinaria, e ciò anche sotto il profilo putativo, qualora la valutazione dello stato di pericolo trovi fondamento su materia squisitamente scientifica e tecnica, come quella sanitaria, non necessariamente nota al soggetto che invoca lo stato di necessità.
La sentenza in esame fornisce l’occasione per svolgere alcune brevi riflessioni su quanto stia mutando la sensibilità non solo da parte dell’opinione pubblica, ma anche del legislatore e degli operatori del diritto sulle questioni attinenti i diritti degli animali.
Fino a non molto tempo fa, la Corte di Cassazione, in casi del tutto analoghi a quello portato all’attenzione del Giudice di Pace di Chieti, aveva escluso che l’esimente dello stato di necessità potesse essere invocata quando la situazione di pericolo riguardasse un animale, occorrendo – in conformità a quanto disposto dagli articoli 54 e 59 del codice penale – la sussistenza di una situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (Cass. civ. 19 giugno 2009, n. 14515).
La Suprema Corte, tuttavia, nella sentenza appena citata, aveva già affermato che in tema di esimenti relative agli illeciti amministrativi, la norma di riferimento non andasse individuata nel codice penale, bensì nell’art. 4 della legge n. 689 del 1981, il quale, tra le predette esimenti, prevede anche l’esercizio di una facoltà legittima. Quest’ultima, pur essendo un minus rispetto al diritto soggettivo, si sostanzia nella possibilità di tenere una condotta consentita dall’ordinamento, in quanto rientrante in una libertà o in principio da esso riconosciuti.
A questo punto occorre evidenziare che la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), all’art. 1 (Principi generali) testualmente afferma: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra l’uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.
Ed allora, se la tutela degli animali di affezione è un principio affermato dallo Stato, può essere considerata una facoltà legittima quella esercitata da chi, per salvare il proprio animale da una situazione di pericolo imminente alla vita, superi il limite di velocità (nel caso di specie di 15 km/h) per trasportare il predetto animale presso una clinica veterinaria. Anche la tutela della vita dell’animale, dunque, dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento degli interessi in gioco.
Sul punto è poi intervenuta una radicale riforma a livello normativo. Ed invero, la L. 29 luglio 2010, n. 120, all’art. 31 (rubricato “Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali”), ha affermato che il trasporto di un animale “in gravi condizioni di salute” può essere considerato effettuato “in stato di necessità” sussistendo le condizioni individuate da un emanando decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (a tutt’oggi non ancora emanato).
La predetta riforma, oltre ad introdurre nel nostro ordinamento l’eventualità del trasporto di animali in stato di necessità, ha introdotto una nuova figura di illecito amministrativo, a lungo attesa dalle associazioni protezioniste, in relazione all’omissione di soccorso di un animale rimasto coinvolto in un incidente stradale. L’attuale testo dell’art. 189 del Codice della Strada, infatti, al comma 9-bis, prevede che “l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno”, pena il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 389 a euro 1.559.
Con la predetta riforma normativa si è dato infine il via libera anche all’uso dei dispositivi di allarme acustico e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu per i conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento di servizi urgenti, anch’essi da individuarsi con il predetto emanando decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Si tratta, con ogni evidenza, di notevoli passi in avanti verso una legislazione diretta a tutelare gli animali quali esseri “senzienti”, cioè capaci di provare gioia e dolore, in linea con i principi stabiliti nel Trattato dell’Unione Europea.
La riforma in esame è entrata in vigore il 13 agosto 2010, dunque, con ogni probabilità, in un momento successivo alla violazione al Codice della Strada che ha originato la vicenda processuale in esame (posto che l’impugnata ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Chieti, che aveva respinto il ricorso avverso il verbale di contestazione, risulta datata 20 settembre 2010). Come noto, in tema di sanzioni amministrative vige il principio generale della irretroattività della legge, per cui è inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole essendo determinante il momento di commissione dell’illecito (ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 2007, n. 21584). Tuttavia, il Giudice di Pace di Chieti si è fatto correttamente interprete dell’attuale sensibilità del legislatore nella materia de qua, discostandosi dall’orientamento della Corte di Cassazione sopra menzionato.
Merita di essere menzionato, da ultimo, anche il corretto riferimento all’operatività dell’esimente sotto il profilo putativo, essendo la materia sanitaria “squisitamente scientifica e tecnica”, e dunque “non necessariamente nota al soggetto che invoca il detto stato di necessità”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che qualora l’interessato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell’operatività di un’esimente reale o putativa, deve comunque provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio (Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2008, n. 15195).
Nel caso di specie, è da ritenersi che la produzione di documentazione sanitaria attestante la gravità dell’affezione (collasso cardio-circolatorio), tale da determinare la morte per disidratazione irreversibile in assenza di un intervento immediato, sia stata certamente idonea a fornire la prova richiesta. Ulteriori specificazioni relative alla documentazione sanitaria che dovrà essere in futuro esibita per dimostrare che il trasporto di un animale in gravi condizione di salute sia avvenuto “in stato di necessità” saranno fornite con l’emanando decreto ministeriale più volte menzionato.
Michele Pezone
Pubblicato su P.Q.M. n. II-III/2011. Dedico questa breve nota al compianto Direttore della rivista e Maestro di vita Avv. Guido Alberto Scoponi, che me l’aveva appositamente commissionata essendo a conoscenza del mio interesse per le tematiche relative ai diritti degli animali. Non dimenticherò mai il suo garbo e la sua viva e lucida intelligenza, nè potrò mai dimenticare che venne a presenziare alla presentazione di un mio libro di poesie, nonostante l’anziana età ed un nubifragio che aveva reso praticamente inagibile la città di Pescara. Grazie ancora, di cuore.
P.s. E’ stato successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289/12 il Decreto attuativo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha previsto, tra l’altro, le caratteristiche delle ambulanze veterinarie e della certificazione anche successiva dello stato di necessità di intervento sull’animale da parte di un veterinario e gli stati patologici che fanno scattare questo riconoscimento, ossia trauma grave, ferite aperte, emorragie, alterazioni e convulsioni.