Tribunale di Chieti – Sez. di Ortona – Sentenza del 3 aprile 2008 n. 144 – Giudice Monocratico Di Geronimo – Imp.to F.
Ricettazione – consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto – prova – Ricettazione di telefono cellulare – consapevolezza della provenienza illecita – prova – Ricettazione di telefono cellulare – consapevolezza della provenienza illecita – utilizzo con SIM card intestata all’imputato – buona fede
Ricettazione di telefono cellulare – consapevolezza della provenienza illecita – omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta
Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova dell’elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione della malafede.
In caso di ricezioni di cellulari rubati, può ritenersi sussistente la consapevolezza della provenienza illecita sulla base di elementi indiziari, quali l’abrasione del codice identificativo, l’acquisto con modalità di tempo, luogo e prezzo di per sé sintomatiche della provenienza illecita, ovvero l’utilizzo del cellulare con schede intestate a nominativi diversi dall’utilizzatore, e le giustificazioni inattendibili sulla provenienza del cellulare fornite dall’imputato in sede di interrogatorio o esame.
L’utilizzo di un cellulare provento di furto non comporta di per sé la prova della ricettazione in capo all’utilizzatore, specialmente quando l’utilizzo avviene con una SIM vard intestata all’imputato, che in tal caso non impedisce la riconducibilità del telefono al proprio nominativo, evidenziando la sua buona fede.
La consapevolezza dell’agente della provenienza delittuose di un telefono cellulare non è idoneamente provata in forza dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, in quanto, a differenza di quanto avviene per gli assegni, che hanno un regime di circolazione peculiare per cui deve ritenersi sussistente la consapevolezza della provenienza illecita in capo al prenditore che non ha ricevuto l’assegno nelle forme previste dalla legge e sulla base di un rapporto sottostante, la circolazione e la vendita dei cellulari non soggiace ad alcuna particolare formalità, sicchè la persona che acquista o riceve il cellulare ben può presumere che il soggetto che trasferisce il bene ne è il legittimo detentore, in assenza di elementi indiziari della provenienza illecita che devono essere dimostrati dalla pubblica accusa.
(I-II) NOTA
Le due sentenze in esame contengono valutazioni diametralmente opposte in relazione a due fattispecie di ricettazione.
Come noto, ai sensi dell’art.648 del codice penale, commette il reato di ricettazione “chi, fuori dei casi di concorso, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere ed occultare”. La ratio dell’incriminazione, dunque, è quella di evitare che persone diverse dall’autore materiale di un delitto possano trarre vantaggio dal reato commesso da altri. Con tale previsione, pertanto, la legge cerca di impedire che i beni provenienti da reato siano inseriti in un sistema economico parallelo rispetto a quello che ha per oggetto beni di lecita provenienza.L’astratta gravità del pregiudizio arrecato al sistema economico giustifica la previsione di una pena elevata (da due a otto anni di reclusione e da 516 a 10.329 euro di multa, a meno che il fatto non sia di particolare tenuità, nel qual caso la pena è della reclusione fino a sei anni e della multa fino a 516 euro). Ed il rischio di vedersi inflitta una pena così elevata non di rado induce i veri ricettatori ad “accollarsi” (come usano dire) il reato di furto, punito in misura più leggera. Vero è che il reato di furto, nei capi di imputazione redatti dalle varie Procure della Repubblica, non è mai sprovvisto delle aggravanti di cui all’art. 625 c.p., che determinano una pena più pesante di quella di cui all’art. 624 c.p. (da uno a sei anni di reclusione e da 103 a 1.032 euro di multa, ed addirittura da tre a dieci anni di reclusione e da 206 a 1.549 euro di multa nei casi di cui all’ultimo comma dell’art. 625 c.p.), ma è più agevole ottenere, in questi casi, un bilanciamento delle circostanze aggravanti con quelle attenuanti, perlomeno quelle generiche. In ogni caso appare innegabile che la pena stabilita per il reato di ricettazione risponda a criteri di assoluta severità. D’altro canto, è proprio la possibilità di rivendere i beni rubati a favorire il proliferarsi dei furti, per cui la gravità della pena stabilita per la ricettazione risponde ad una politica repressiva che può avere una sua giustificazione plausibile. Si vuole evitare, insomma, che il patrimonio della vittima del furto possa subire un danno definitivo in virtù della commercializzazione dei beni di illecita provenienza. Meno giustificabile appare essere, invece, la prassi seguita dalle Procure della Repubblica, che al momento del rinvenimento di un oggetto rubato in capo ad una qualsiasi persona, quasi sempre contestano de plano il reato di ricettazione, demandando al giudice del tribunale l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato.Si avverte dunque l’esigenza che questa verifica, relativa alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, sia effettuata con estrema puntualità dal giudicante.Come noto, l’elemento soggettivo della ricettazione è il dolo specifico, che si articola in tre aspetti: la coscienza e volontà di compiere il fatto materiale; la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene acquistato, ricevuto occultato; il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Secondo un orientamento rigoroso della Suprema Corte, il dolo della ricettazione non può essere eventuale, in quanto “la rappresentazione dell’eventualità che la cosa che si acquista provenga da un delitto equivale al dubbio, mentre l’elemento psicologico della ricettazione esige la piena ed indiscussa consapevolezza della provenienza delittuosa dell’oggetto” (Cassazione Penale, sez. II, 16 novembre 1999, n. 1463).
Secondo un altro orientamento della Corte di cassazione, nel delitto di ricettazione sarebbe ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale – in conformità alle regole della logica e dell’esperienza – sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res, ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza (Cass. Pen. sez. II, 12 febbraio 1998, n. 3783).
Sul punto è tornata di recente la Corte di Cassazione, con una sentenza (sez. II, 22 gennaio 2008, n. 5996, in Guida al Diritto, 11 85) che ha anche chiarito i rapporti tra la fattispecie di ricettazione e quella di acquisto di cose di sospetta provenienza ex art.712 c.p. (più genericamente: incauto acquisto). Con quest’ultima norma, come noto, la legge punisce “chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato”. Con la predetta sentenza, la Suprema Corte ha evidenziato che il criterio distintivo tra la ricettazione e l’incauto acquisto deve ricercarsi proprio nell’elemento psicologico, nel senso che si configura il primo reato, sotto il profilo del dolo, ogniqualvolta l’agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della res risolvendolo nel senso dell’indifferenza della soluzione; mentre si configura la fattispecie contravvenzionale quando il soggetto ha agito con negligenza, nel senso che, pur sussistendo oggettivamente il dovere di sospettare circa l’illecita provenienza dell’oggetto, egli non si è posto il problema e ha, quindi, colposamente realizzato la condotta vietata.
Risulta dunque evidente l’importanza di una corretta valutazione dell’elemento psicologico del soggetto agente, per verificare se egli abbia posto in essere una ricettazione, un incauto acquisto, ovvero una condotta penalmente irrilevante.
A fronte di tali problematiche, appare troppo superficiale e sbrigativo l’orientamento della Suprema Corte, cui si conforma la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila in esame, secondo cui la prova dell’elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale sarebbe sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr. Cassazione penale, sez. IV, 14 novembre 2005, n. 47373 in Guida al diritto 2006, 18 97 e sez. II, 13 dicembre 2006, n. 42445, in Guida al diritto 2007, 8 94). Ed invero, il predetto orientamento cozza contro una serie di principi, quali: il diritto dell’indagato a non rilasciare dichiarazioni contra se (nemo tenetur se detegere); il dovere della magistratura inquirente a ricercare gli elementi a favore dell’indagato; il principio di presunzione di innocenza; la possibilità di pronunciare una sentenza di condanna solo se l’imputato risulti colpevole del reato contestatogli “al di là di ogni ragionevole dubbio”, come si legge testualmente nel primo comma dell’art. 533 c.p.p. a seguito della modifica apportata dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46.Il caso preso in esame dalla Corte d’appello dell’Aquila aveva ad oggetto la ricettazione di un’autovettura, ma il medesimo orientamento ha trovato grande applicazione in tema di ricettazione di telefonini. Considerata l’enorme diffusione dei cellulari, e l’estrema facilità di scambio e di circolazione degli stessi, non sono stati infrequenti i casi di persone coinvolte ingiustamente in procedimenti giudiziari, ed alla fine condannate per aver utilizzato, anche solo per qualche giorno, un telefono prestato da un amico, del quale ignoravano totalmente la provenienza delittuosa. Di qui i segnali di allarme lanciati su molti siti internet, che consigliano, per precauzione, di non inserire mai la propria SIM in un telefonino di cui non si sia assolutamente certi della provenienza lecita. Ed invero, una sola telefonata effettuata con un telefonino in precedenza rubato potrebbe essere sufficiente per ritrovarsi coinvolti in un procedimento penale.Di fronte a questa situazione, a rischio di psicosi collettiva, si erge finalmente un nuovo orientamento giurisprudenziale, rinvenibile nella sentenza del Tribunale di Ortona in rassegna, la quale sancisce chiaramente che la dimostrazione del dolo della ricettazione deve essere inequivocabile, e che la relativa prova ricade esclusivamente sulla pubblica accusa, non potendo essere superata con l’utilizzo di presunzioni di colpevolezza.Un giudizio di condanna, dunque, potrà seguire ad un accertamento che evidenzi in maniera chiara la malafede dell’imputato, come l’abrasione del codice identificativo del telefonino ovvero l’uso del cellulare con schede intestate a nominativi diversi dall’utilizzatore. Quest’ultima valutazione del giudice del Tribunale di Ortona è tale da innescare una vera e propria rivoluzione copernicana nell’ambito della valutazione dell’elemento soggettivo della ricettazione. Ed invero, posto che oramai è risaputo che i telefonini rubati sono facilmente rintracciabili mediante il codice IMEI, l’inserimento di una propria SIM personale in un cellulare provento di furto denoterebbe proprio la buona fede del soggetto agente, tale da escludere il reato di ricettazione, a meno che non vi siano elementi probatori inequivocabili nel senso della colpevolezza dell’imputato.La sentenza del Tribunale di Ortona, nel respingere l’utilizzo di presunzioni di colpevolezza a carico dell’imputato, fornisce un indirizzo interpretativo, solidamente motivato sotto il profilo giuridico, idoneo a porre un argine alle condanne sbrigative, e tale da indurre gli stessi organi inquirenti ad impostare sin dal principio le indagini in maniera maggiormente rigorosa.
(pubblicato su P.Q.M. II/08)
Gentile e pregiatissimo collega, ho letto con grande interesse questo suo articolo e mi è stato di conforto per sostenere eguale tesi difensiva in un caso affidatomi recentemente.
Vorrei chiederLe, ove possibile, di inviarmi il file della sentenza del Tribunale di Ortona del 3 aprile 2008 atteso che su nessuna rivista giuridica (personalmente utilizzo de jure, ma ho provato anche su altre) mi è stato possibile acquisire la sentenza per esteso..tanto Le chiedo poichè il Giudice cui ho prospettato questo orientamento garantista me ne ha chiesto copia! La ringrazio per l’attenzione offertami..
avv. Silvia Siciliano
Gentile collega, ho letto con interesse il suo commento e anch’io Le chiederei la cortesia di inviarmi, ove possibile, il testo della sentenza, poichè non riesco altrimenti a reperirlo e so che mi tornerà utilissimo per un caso analogo di cui mi sto occupando.
La ringrazio in anticipo.
Distinti saluti
Egr. collega,
ho apprezzato molto le indicazioni contenute nell’articolo, Ti chiedo soltanto di inviarmi la sentenza per esteso da esibire al Giudice, non riuscendo a trovarla nel web.
Certo di un riscontro, porgo
Distinti saluti
Gentile Collega
Formulo anche io la cortese richiesta di invio di copia della sentenza ad oggetto attesa la difficolta’ a reperire la medesima, ringrazio per la cortese disponibilita’ e invio cordiali saluti
Cristian Conti
Egregio Collega,
Ti chiedo cortesemente di inviarmi la sentenza.
Il giorno 20 Novembre pv devo affrontare anch’io una analoga fattispecie.
Grazie
Gentile Collega,
ho letto con interesse il tuo articolo e mi complimento con te.
Ti chiedo gentilmente di mandarmi la sentenza del Tribunale di Chieti perché non sono riuscita a trovarla nelle riviste digitali.
Cordiali Saluti.
Gent.mo Collega,
potresti inviarmi il testo della sentenza in oggetto in quanto non riesco a trovarla in DE JURE?
Mi serve per un caso di recente affidatomi.
Grazie
Gentile collega,
dovendo affrontare la discussione per un caso simile dopodomani 28/01/2015, potresti cortesemente mandarmi una copia della sentenza da te commentata? Grazie.
Preg.mo Avv.,
Le chiedo, ove possibile di inviarmi il testo per esteso della sentenza sopra menzionata, perché non riesco a reperirla.
La ringrazio
Distinti saluti.
Dott.ssa Laura Barsanti
Gent.mo avvocato,
Ho letto con molto interesse il suo articolo, vorrei chiederle se gentilmente c’è un indirizzo mail o un recapito dove poterla contattare per poterle parlare di un problema analogo.
La ringrazio e le porgo i miei più cordiali saluti
Chiedo scusa per il ritardo nella risposta. Può contattarmi all’indirizzo mail: m.pezone@studiopezone.com
Cordiali saluti.
Michele Pezone
Egr. collega,
Le chiedo, ove possibile, di inviarmi il testo per esteso della sentenza sopra menzionata, perché non riesco a reperirla.
La ringrazio
Distinti saluti.
Avv. Pasquale Grillo
Davvero interessante…ma non riesco a trovarla per esteso….
Buongiorno…la ringrazio per la sua precisione nel spiegare il problema…..io ne ho uno molto simile…..nato e vissuto per 30 anni in Lombardia mi trasferisco a maggio nelle marche dove tuttora vivo con la mia famiglia…..appena pena arrivato trovo lavoro in uno stabilimento balneare come bagnino e,un cliente,nota che lo schermo del mio telefono e rotto….sembrava una persona fidata che cmq io non conoscevo….era sicuramente del posto dato la cadenza vocale e aveva un età compresa dai 40 ai 50 anni…..mi propone un telefono di ultima generazione che alle sue parole troppo complicato mi propone la vendita….pagato 350 euro (prezzo di mercato di quell’apparechio usato) mi lascia il telefono e mi promette di portare la scatola quanto prima…..preso dal lavoro passano 2 settimane che mi sfugge di mente e lui non torna piu scoprendo dopo 4 mesi che il telefono e rubato…..io ho spiegato tutto ciò ai carabinieri che,mi hanno contattato,dato che ho inserito la mia Sim card personale e il telefono non ha nulla di sospettabile (numeri IMEI leggibile) solo che mi ritrovo con la paura di avere problemi grossi come la detenzione…..possibile secondo voi???grazie mille
Salve, da quello che mi scrive mi pare evidente che non ci sia l’elemento psicologico del reato, per cui tutto dovrebbe risolversi in maniera positiva. Resto comunque a disposizione per ogni chiarimento. Cordiali saluti.
salve,
è possibile avere i riferimenti della sentenza sopra menzionata? grazie anticipatamente